Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 6
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1648/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1648/2023 promossa da: RA ES (C.F. [...]), RM ES (C.F. [...]), RA ES (C.F. [...]),con l'avv. VERRENGIA RICORRENTI
contro
SI ES (C.F. [...]), con l'avv. CIOFFI RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi agli atti di causa Fatto e Diritto Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente depositato il 29.3.2023, RE Germana, RE Eralda, RE Barbara, dopo aver riferito di essere figlie ed uniche eredi, unitamente alla convenuta RE IA, della madre EP HI, deceduta senza lasciare testamento in Busto Arsizio il 16.04.2016, e proprietaria degli immobili siti in Samarate -via Aspesi, 141 (in atti ampiamente identificato)- e in Borghetto Santo Spirito -corso IV Novembre, 22 (in atti ampiamente identificato), per i quali avevano sopportato, per spese “per l'acquisizione ed il mantenimento ordinario e straordinario degli immobili in comproprietà”, esborsi per complessivi €.55.272,58, sostenendo anche le spese di competenza della sorella IA, che, nonostante le richieste, non aveva mai provveduto a rimborsare la propria quota, adivano in giudizio RE IA, per sentir dichiarare e accertare che le somme da loro anticipate, anche per conto della comproprietaria convenuta, ammontavano ad €. 55.272,58 e, per l'effetto, condannare RE IA a rimborsare alle sorelle la quota di spettanza di €.13.818,15, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Instauratosi il contraddittorio e costituitasi IA RE, riferiva di essere tutt'al più debitrice della minor somma di €12.476,81 in luogo di quella richiesta dalle controparti (non riconoscendo come a sé imputabili esborsi pagati a favore dell'avv. Polifoni e dell'avv. Magnaghi per l'attività giudiziaria svolta nelle cause in atti indicate intentate nei confronti di ER HI EP, non avendo mai conferito mandato a detti professionisti), importo che comunque chiedeva, in via riconvenzionale, di porre in compensazione con la somma di cui ella risultava creditrice nei confronti delle ricorrenti pari ad
€8.486,33 per le spese sostenute nell'interesse della madre per complessivi €22.630,21 (e corrisposti con pagamenti avvenuti con prelievo dal conto corrente cointestato tra la stessa e la madre), essendosi presa, da sola e senza alcun aiuto da parte delle sorelle, cura della madre negli ultimi anni di vita della stessa.
pagina 1 di 4
Trattata la causa, concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. per deposito di memoria per contraddire sulla spiegata domanda riconvenzionale (ove le ricorrenti contestavano l'avversa impostazione difensiva e la ricostruzione dei fatti, evidenziando che dagli estratti conto del conto corrente intestato a EP HI e RE IA emergeva come lo stesso risultasse essere sempre stato alimentato da fondi di pertinenza esclusiva materna, sicché nulla aveva versato la resistente per conto della madre, e precisando non solo che la resistente aveva loro impedito ogni frequentazione con la madre, salvo nel periodo di ricovero ospedaliero quando solo le ricorrenti si erano prese cura della genitrice, ma anche che, decurtate le somme, contestate dalla sorella, versate nei confronti dei predetti professionisti, la quota loro dovuta dalla sorella ammontava ad €.13.482,81, chiedendo, pertanto, la condanna della resistente al versamento di questa minor somma), tentata invano la conciliazione della lite e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024. La domanda delle ricorrenti è fondata, e, quindi, deve essere accolta. Preliminarmente deve evidenziarsi come nel caso in esame non sia affatto contestata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, nella qualità di eredi, per la quota di ¼ cadauna, della madre EP HI, deceduta ab intestato in Busto Arsizio il 16.04.2016. Nel merito deve rilevarsi come le circostanze dedotte da parte ricorrente risultino confermate sia dalla copiosa