Trib. Patti, sentenza 21/02/2024, n. 217

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 21/02/2024, n. 217
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 217
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. F L,
Ad esito dell'udienza del 12.02.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1777/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a Tripi il 1 gennaio 1957 C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. F S, C.F. presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliato in Messina, Viale Cadorna, 32, (fax 090/ 6011531;
PEC: , Email_1
giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso dal dott. G P.IVA_1
Dell'A, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del suindicato
[...]
(C.F. ) e domiciliato Controparte_2 C.F._3
presso il Servizio per il di Messina con sede in Viale San Martino n.62 – 98122 Messina CP_3
(PEC dipartimento.azienda. egione.sicilia.it);
Email_2

, in persona del Presidente, legale rappresentante pro - Controparte_4
tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. , rappresentato e difeso, per P.IVA_2 P.IVA_3 procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Persona_1
Repertorio 37590, raccolta 7131, dall'avv. Maria Cammaroto, C.F.: fax 090 C.F._4
5724777, pec t, ed elettivamente domiciliato, con il suo Email_3 procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
Resistenti
OGGETTO: Retribuzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 31.05.2023, conveniva in giudizio Parte_2 [...]
Controparte_1
Org_
e l' , deducendo di essere inserito nelle graduatorie ex
[...] CP_5
16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Amministrazione resistente come operaio a
[...] tempo determinato (OTD), con la qualifica di conduttore auto-botte specializzato.
Lamentava l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e OTI (Operai a tempo Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli
OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni. E ciò, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2018 i sedici anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare il massimo dell'indennità professionale, pari a 64 euro mensili, e di aver lavorato, dal 2018 e
fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 25 mesi.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore della somma di 1.600 euro (64 euro per 25), oltre alla maggior somma tra
interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
L Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria del 20.11.2023 e, in via
[...]
preliminare chiedeva la riunione, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, del presente giudizio con altri analoghi già pendenti.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni, rilevando che il differente trattamento retributivo riconosciuto agli OTD rispetto ai OTI sarebbe legato, oltre che al numero di giornate lavorative svolte, alle mansioni assegnate ai primi in ragione della frazione di anno solare nella quale prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione regionale. Inoltre, andrebbe considerato che gli OTD svolgono attività volte a fronteggiare esigenze che ricorrono ogni anno, per periodi di tempo limitati, per soddisfare le quali l'Amministrazione attinge ai contingenti disciplinati dalla legge.
Contestava, inoltre, il conteggio operato dal ricorrente, ritenendolo errato, in rapporto alle giornate lavorate per ogni mese.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 17.11.2023, prendendo atto della domanda avanzata CP_5 da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni. ha dichiarato di essere inserito nelle graduatorie ex 16/96, e di aver prestato per molti Pt_2 Org_1
anni attività lavorativa in favore dell' Organizzazione_2
come operaio a tempo determinato (OTD), assolvendo alle medesime mansioni
[...] disimpegnate dagli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Cont Ha lamento, dunque, l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e determinata dagli artt. 11
Cont CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono solo in favore degli a corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £ 7.500
(successivamente 4 euro) per ogni anno di servizio maturato, crescente fino a un massimo di 16 anni, così da arrivare ad un importo mensile di € 64.
Va premesso che risulta pacifica, incontestata e documentalmente provata attraverso l'attestato e le buste paga in atti, la circostanza che il ricorrente, ha lavorato per 26 anni alle dipendenze della
, in Organizzazione_3
virtù di rapporti di lavoro a termine dal 1998 sino al 2023, con la qualifica di operaio specializzato, in cantieri forestali.
È, altresì, pacifico che è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e 14/2006, svolgendo le predette mansioni per n. 51 giornate
annuali nel 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005;
n. 52 giornate nel 1999, n. 49 giornate nel 2003;
n. 69
giornate nel 2006;
n. 66 giornate nel 2023, n. 78 giornate nel 2007, 2008,2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, n. 73 giornate nel 2022;
n. 84 nel 2009 e 2012;
n. 90 nel 2010, n. 101 nel 2011.
Inoltre, occorre rammentare che il rapporto di lavoro a termine contratto dal ricorrente è stato svolto nell'ambito del
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