Trib. Milano, sentenza 06/03/2024, n. 2526
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Testo completo
N. 56251/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi L'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 56251/2019 R.G. in data 19.11.2019, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 12.11.2019, proposta in riassunzione da: AN CC (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, da ultimo, dall'avv. Giorgio BARBINI del foro di Lodi e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giorgio.barbini@lodi.pecavvocati.it e presso e nello studio dello stesso in Milano, via Guglielmo C. Röntgen 18, giusta procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 22.07.2022;
-Parte Attrice in riassunzione-
contro
: SE TI (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], residente in [...]80;
NO TI (C.F.: [...]), nato a [...], il [...], residente in [...]80;
AN TI (C.F.: [...]), nato a [...], il [...], residente in [...]80;
UC TI (C.F.: [...]), nato a [...], il [...], residente in [...];
tutti di seguito indicati per brevità come: “TI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ermanno CIAMPANI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana 11 e all'indirizzo PEC avv.ermanno.ciampani@milano.pecavvocati.it, giusta procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta nella presente causa riassunta
-Parte Convenuta in riassunzione- pagina 1 di 12 * * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 6.11.2023.
* * * OGGETTO: distanze alberi di alto fusto.
* * * CONCLUSIONI di parte Attrice in riassunzione rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via istruttoria: l'ammissione di consulenza tecnica per la descrizione dello stato dei luoghi e L'alberatura che insiste all'interno di metri tre dal confine e di prove testimoniali sui seguenti capitoli dedotti nel Giudizio avanti il Giudice di Pace
1) «vero che la rimozione di rami, aghi e foglie, caduti all'interno della proprietà CO ha comportato la spesa di € 5.856,00 e di € 1.014,00 come da fatture della Società Trattamenti Ecologici Doria n. 692/2018 e 356/2017» indicandosi a teste l'amministratore di detta società;
2 «vero che il signor CO ha rimborsato alla società RIPRA Metalli gli importi di € 5.856,00 e di € 1.014,00 pari alle spese da questa sostenute per la rimozione di rami, foglie e aghi caduti dagli alberi sporgenti sulla sua proprietà dalla proprietà ZZ» indicandosi a teste la signora LI AR, residente in [...]con Casone;
3) «vero che la caduta di rami, aghi di conifere e foglie, all'interno della proprietà CO ha comportato un deterioramento di beni e attrezzature e che il loro ripristino ha comportato una spesa stimata in € 4.000,00» indicandosi a testi i signori NO GH e BI US, entrambi residenti in [...]con Casone;
nel merito:
- ordinarsi alle parti convenute medesime di rimuovere gli alberi di alto fusto che si trovano a distanza dal confine con la proprietà del signor AN CO inferiore a metri 03,00 quale è prescritta dall'articolo 892 del codice civile e ordinarsi altresì in ogni caso alle parti convenute di provvedere, ogni qualvolta si forma accumulo, alla rimozione di rami e foglie cadute all'interno della proprietà CO;
- con condanna le parti convenute, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni nella misura di € 6.870,00 per la rimozione dei rami, foglie e aghi caduti all'interno della proprietà CO, oltre a € 4.000,00 per il deterioramento dei beni, o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di spese e di compensi. Con riserva e salvezza di ogni diritto”
* * * Conclusioni per parte Convenuta in riassunzione rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, così giudicare. A) In riferimento alla domanda “nuova” di taglio ex art. 896 c.c.: 1) dichiarare la domanda inammissibile ed infondata, per i motivi tutti esposti in atti;
pagina 2 di 12 2) dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione attiva del Sig. CO non essendo lo stesso proprietario del terreno confinante con quello dei sig.ri ZZ e, per l'effetto, rigettare la domanda per i motivi tutti esposti atto. B) In riferimento alle domande di rimozione del fogliame e risarcimento danni:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di AN CO, per quanto meglio esposto in atti;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di UC, AN e NO ZZ in qualità di nudi proprietari;
3) rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti, ed in ogni caso non provate. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, il tutto oltre rimborso forfettario e oneri come per legge. In via istruttoria: nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ravvisare la necessità di svolgere attività istruttorie, senza che ciò possa mai determinare inversione L'onere della prova, gli esponenti chiedono ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli già dedotti dinanzi al Giudice di Pace di cui viene mantenuta la numerazione originaria
cap 2) “Vero che il muro di cinta che separa la proprietà ZZ da quella CO è ubicato su un mappale di proprietà di terzi”;
cap 4) “Vero che i rami delle conifere sovrastano l'area limitrofa al muro di cinta senza invadere il terreno confinante”;
cap 6) “Vero che dal 1979 ad oggi il Sig. ZZ ha proceduto alla manutenzione del filare di conifere, per il tramite di un'azienda specializzata per la cura del verde”;
cap 7) “Vero che il Sig. ZZ ha presentato domanda di accertamento di intervenuta usucapione ventennale del mappale 122 antistante il muro di cinta e confinante con la sua proprietà”.
cap 8) “Vero che la relazione di cui al doc. 13 datata 3 marzo 2016 è stata da lei redatta”;
cap 9) “Vero che il mappale 122 è di proprietà di soggetto diverso dal sig. SE ZZ”;
cap 10) “Vero che il mappale 122 è di proprietà di soggetto diverso dai sig.ri UC, NO e AN ZZ”;
cap 11) “Vero che il mappale 122 è di proprietà di soggetto diverso dal sig. AN CO”;
cap 12) “Vero che la fattura di cui al doc. 16 è stata da Lei emessa”;
cap 13) “Vero che nel periodo tra maggio e settembre 2018 si è recato presso l'abitazione dei sig.ri ZZ per eseguire l'attività di potatura delle piante come da fattura di cui al doc. 16 che si rammostra”;
cap 14) “Vero che nel periodo tra maggio e settembre 2018 si è recato presso l'abitazione dei sig.ri ZZ per la trinciatura rami, pulizia viali e trasporto del materiale di risulta;
derivanti dalla potatura come da doc. 16 che si rammostra” Si citano quali testi:
- Geom. Raffaelle Crivelli, Via Volta n. 63- 20010 Marcallo con Casone (MI);
pagina 3 di 12 - Rappresentante legale di MA.GI S.r.l., Via Adamello n. 17 – 20011 Corbetta (MI);
- Margherita Cislaghi, Via Maria Montessori n. 78/80 – 20010 Marcallo con Casone (MI).”
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo, riassunzione e domande formulate dalle parti CC, con atto di citazione notificato il 29.11-31.12.2018 ha evocato in giudizio avanti il Giudice di pace di Rho SE, NO, AN e UC TI e iscritto a ruolo la causa n. 659/2018 R.G., svolgendo le seguenti domande di merito: “Voglia il Giudice adito, dato atto L'esperito procedimento di mediazione e della sua conclusione negativa per la mancata partecipazione delle parti convenute con gli effetti previsti dall'art. 6 d. lgs 5.03.2010 n. 28, così giudicare: ordinarsi alle parti convenute medesime di rimuovere gli alberi di alto fusto che si trovano a distanza dal confine con la proprietà del signor AN CO inferiore a metri 03,00 quale è prescritta dall'articolo 892 del codice civile e ordinarsi altresì in ogni caso alle parti convenute di provvedere, ogni qualvolta si forma accumulo, alla rimozione di rami e foglie cadute all'interno della proprietà CO;
- con condanna delle parti convenute, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni nella misura di € 6.870,00 per la rimozione dei rami, foglie e aghi caduti all'interno della proprietà CO, oltre a € 4.000,00 per il deterioramento dei beni,
o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. In via istruttoria: (omissis). Con vittoria di spese e di compensi”. Gli TI si sono tempestivamente costituiti avanti al Giudice di pace di Rho, resistendo alle domande sopra riprodotte e rassegnando le seguenti conclusioni di merito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di pace adito, contraiis rejectis, così giudicare. In via preliminare: dichiarare ed accertare l'inammissibilità della pretesa attorea, per precedente rinuncia all'azione manifestata dall'attore, per tutti i motivi in narrativa;
in via preliminare, in subordine: dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione attiva del Sig. CO non essendo lo stesso proprietario del terreno confinante con quello dei sig.ri ZZ e, per l'effetto, rigettare la domanda di rimozione delle piante poste sul terreno di proprietà di quest'ultimo. In via pregiudiziale: dichiarare ed accertare l'incompetenza del Giudice di pace adito in favore del Tribunale di Milano con riferimento alla domanda di rimozione del fogliame e dei rami accumulati ed alla conseguente domanda di risarcimento per danno per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi L'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della causa, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 56251/2019 R.G. in data 19.11.2019, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 12.11.2019, proposta in riassunzione da: AN CC (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, da ultimo, dall'avv. Giorgio BARBINI del foro di Lodi e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giorgio.barbini@lodi.pecavvocati.it e presso e nello studio dello stesso in Milano, via Guglielmo C. Röntgen 18, giusta procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 22.07.2022;
-Parte Attrice in riassunzione-
contro
: SE TI (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], residente in [...]80;
NO TI (C.F.: [...]), nato a [...], il [...], residente in [...]80;
AN TI (C.F.: [...]), nato a [...], il [...], residente in [...]80;
UC TI (C.F.: [...]), nato a [...], il [...], residente in [...];
tutti di seguito indicati per brevità come: “TI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ermanno CIAMPANI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana 11 e all'indirizzo PEC avv.ermanno.ciampani@milano.pecavvocati.it, giusta procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta nella presente causa riassunta
-Parte Convenuta in riassunzione- pagina 1 di 12 * * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 6.11.2023.
* * * OGGETTO: distanze alberi di alto fusto.
* * * CONCLUSIONI di parte Attrice in riassunzione rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via istruttoria: l'ammissione di consulenza tecnica per la descrizione dello stato dei luoghi e L'alberatura che insiste all'interno di metri tre dal confine e di prove testimoniali sui seguenti capitoli dedotti nel Giudizio avanti il Giudice di Pace
1) «vero che la rimozione di rami, aghi e foglie, caduti all'interno della proprietà CO ha comportato la spesa di € 5.856,00 e di € 1.014,00 come da fatture della Società Trattamenti Ecologici Doria n. 692/2018 e 356/2017» indicandosi a teste l'amministratore di detta società;
2 «vero che il signor CO ha rimborsato alla società RIPRA Metalli gli importi di € 5.856,00 e di € 1.014,00 pari alle spese da questa sostenute per la rimozione di rami, foglie e aghi caduti dagli alberi sporgenti sulla sua proprietà dalla proprietà ZZ» indicandosi a teste la signora LI AR, residente in [...]con Casone;
3) «vero che la caduta di rami, aghi di conifere e foglie, all'interno della proprietà CO ha comportato un deterioramento di beni e attrezzature e che il loro ripristino ha comportato una spesa stimata in € 4.000,00» indicandosi a testi i signori NO GH e BI US, entrambi residenti in [...]con Casone;
nel merito:
- ordinarsi alle parti convenute medesime di rimuovere gli alberi di alto fusto che si trovano a distanza dal confine con la proprietà del signor AN CO inferiore a metri 03,00 quale è prescritta dall'articolo 892 del codice civile e ordinarsi altresì in ogni caso alle parti convenute di provvedere, ogni qualvolta si forma accumulo, alla rimozione di rami e foglie cadute all'interno della proprietà CO;
- con condanna le parti convenute, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni nella misura di € 6.870,00 per la rimozione dei rami, foglie e aghi caduti all'interno della proprietà CO, oltre a € 4.000,00 per il deterioramento dei beni, o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di spese e di compensi. Con riserva e salvezza di ogni diritto”
* * * Conclusioni per parte Convenuta in riassunzione rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, così giudicare. A) In riferimento alla domanda “nuova” di taglio ex art. 896 c.c.: 1) dichiarare la domanda inammissibile ed infondata, per i motivi tutti esposti in atti;
pagina 2 di 12 2) dichiarare ed accertare il difetto di legittimazione attiva del Sig. CO non essendo lo stesso proprietario del terreno confinante con quello dei sig.ri ZZ e, per l'effetto, rigettare la domanda per i motivi tutti esposti atto. B) In riferimento alle domande di rimozione del fogliame e risarcimento danni:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di AN CO, per quanto meglio esposto in atti;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di UC, AN e NO ZZ in qualità di nudi proprietari;
3) rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti, ed in ogni caso non provate. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, il tutto oltre rimborso forfettario e oneri come per legge. In via istruttoria: nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ravvisare la necessità di svolgere attività istruttorie, senza che ciò possa mai determinare inversione L'onere della prova, gli esponenti chiedono ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli già dedotti dinanzi al Giudice di Pace di cui viene mantenuta la numerazione originaria
cap 2) “Vero che il muro di cinta che separa la proprietà ZZ da quella CO è ubicato su un mappale di proprietà di terzi”;
cap 4) “Vero che i rami delle conifere sovrastano l'area limitrofa al muro di cinta senza invadere il terreno confinante”;
cap 6) “Vero che dal 1979 ad oggi il Sig. ZZ ha proceduto alla manutenzione del filare di conifere, per il tramite di un'azienda specializzata per la cura del verde”;
cap 7) “Vero che il Sig. ZZ ha presentato domanda di accertamento di intervenuta usucapione ventennale del mappale 122 antistante il muro di cinta e confinante con la sua proprietà”.
cap 8) “Vero che la relazione di cui al doc. 13 datata 3 marzo 2016 è stata da lei redatta”;
cap 9) “Vero che il mappale 122 è di proprietà di soggetto diverso dal sig. SE ZZ”;
cap 10) “Vero che il mappale 122 è di proprietà di soggetto diverso dai sig.ri UC, NO e AN ZZ”;
cap 11) “Vero che il mappale 122 è di proprietà di soggetto diverso dal sig. AN CO”;
cap 12) “Vero che la fattura di cui al doc. 16 è stata da Lei emessa”;
cap 13) “Vero che nel periodo tra maggio e settembre 2018 si è recato presso l'abitazione dei sig.ri ZZ per eseguire l'attività di potatura delle piante come da fattura di cui al doc. 16 che si rammostra”;
cap 14) “Vero che nel periodo tra maggio e settembre 2018 si è recato presso l'abitazione dei sig.ri ZZ per la trinciatura rami, pulizia viali e trasporto del materiale di risulta;
derivanti dalla potatura come da doc. 16 che si rammostra” Si citano quali testi:
- Geom. Raffaelle Crivelli, Via Volta n. 63- 20010 Marcallo con Casone (MI);
pagina 3 di 12 - Rappresentante legale di MA.GI S.r.l., Via Adamello n. 17 – 20011 Corbetta (MI);
- Margherita Cislaghi, Via Maria Montessori n. 78/80 – 20010 Marcallo con Casone (MI).”
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo, riassunzione e domande formulate dalle parti CC, con atto di citazione notificato il 29.11-31.12.2018 ha evocato in giudizio avanti il Giudice di pace di Rho SE, NO, AN e UC TI e iscritto a ruolo la causa n. 659/2018 R.G., svolgendo le seguenti domande di merito: “Voglia il Giudice adito, dato atto L'esperito procedimento di mediazione e della sua conclusione negativa per la mancata partecipazione delle parti convenute con gli effetti previsti dall'art. 6 d. lgs 5.03.2010 n. 28, così giudicare: ordinarsi alle parti convenute medesime di rimuovere gli alberi di alto fusto che si trovano a distanza dal confine con la proprietà del signor AN CO inferiore a metri 03,00 quale è prescritta dall'articolo 892 del codice civile e ordinarsi altresì in ogni caso alle parti convenute di provvedere, ogni qualvolta si forma accumulo, alla rimozione di rami e foglie cadute all'interno della proprietà CO;
- con condanna delle parti convenute, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni nella misura di € 6.870,00 per la rimozione dei rami, foglie e aghi caduti all'interno della proprietà CO, oltre a € 4.000,00 per il deterioramento dei beni,
o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa. In via istruttoria: (omissis). Con vittoria di spese e di compensi”. Gli TI si sono tempestivamente costituiti avanti al Giudice di pace di Rho, resistendo alle domande sopra riprodotte e rassegnando le seguenti conclusioni di merito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di pace adito, contraiis rejectis, così giudicare. In via preliminare: dichiarare ed accertare l'inammissibilità della pretesa attorea, per precedente rinuncia all'azione manifestata dall'attore, per tutti i motivi in narrativa;
in via preliminare, in subordine: dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione attiva del Sig. CO non essendo lo stesso proprietario del terreno confinante con quello dei sig.ri ZZ e, per l'effetto, rigettare la domanda di rimozione delle piante poste sul terreno di proprietà di quest'ultimo. In via pregiudiziale: dichiarare ed accertare l'incompetenza del Giudice di pace adito in favore del Tribunale di Milano con riferimento alla domanda di rimozione del fogliame e dei rami accumulati ed alla conseguente domanda di risarcimento per danno per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni
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