Trib. Treviso, sentenza 06/11/2024, n. 1877

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 06/11/2024, n. 1877
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 1877
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. D L – Presidente dott.ssa M R – Giudice dott.ssa G C – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio e il contributo al loro mantenimento R.G. n. 4079/2023, promosso con ricorso depositato in data
18.7.2023 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. A P giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Ortazzo n. 21/A;

c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. P B giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Cavarzere, piazza della
Repubblica n. 10 int. 1;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 31.10.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- affido del figlio minore al Servizio Sociale competente territorialmente per un periodo di tempo Persona_1
determinato di anni due, supportato sul piano giuridico da affiancamento di Curatore Speciale, al fine di contenere la conflittualità allo stato esistente tra i genitori, permettere agli stessi di implementare / integrare le competenze genitoriali allo stato carenti e garantire loro di poter godere di un supporto / della supervisione del Servizio Sociale competente nella gestione del figlio minore;
il tutto in vista di una modifica futura del regime di affidamento del minore stesso da affido al

Servizio sociale in affido condiviso;

- collocamento del minore presso l'abitazione materna e residenza presso la madre
- possibilità per il Servizio Sociale di individuare modalità di collocamento anche diverse da quelle indicate dalla CTU da pag. 97 a pag. 100, cui le parti prestano comunque e sin d'ora adesione precisando che la loro decorrenza coinciderà ex novo con l'emissione del provvedimento che definirà il presente giudizio, che di seguito si riportano:
• nei primi 4 mesi dall'attivazione dello spazio neutro da parte dei Servizi Sociali: il sig. potrà vedere il minore CP_1
un pomeriggio infrasettimanale, per almeno un'ora, alla presenza di un educatore, in uno spazio neutro individuato dai
Servizi Sociali o esterno gradito al minore (come ad esempio un parco giochi, una ludoteca, un centro commerciale, ecc.).
Inoltre il sig. potrà vedere il figlio il sabato pomeriggio (o la domenica pomeriggio in base ai turni di CP_1 Per_1
lavoro dei genitori), per almeno due ore, in un luogo neutro gradito al minore, con la presenza della figura materna solo nel primo periodo. Con il supporto dei Servizi Sociali potranno essere sia ampliate le frequentazioni padre –figlio, sia reintrodotti gradualmente i nonni paterni.
• A partire dal quinto mese: il signor potrà vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola, CP_1
fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre egli potrebbe trascorrere con il
2 minore l'intera giornata del sabato (o in alternativa della domenica), dalle ore 9.00 (orario in cui il padre si recherà a prenderlo presso l'abitazione materna), alle ore 18.00 (orario in cui la madre si recherà a prenderlo presso l'abitazione paterna). Con il supporto dei Servizi Sociali potranno essere introdotti gradualmente i pernotti presso l'abitazione paterna. Le frequentazioni padre-figlio avverranno in assenza della signora . Pt_1
• A partire dall'ottavo mese: il sig. potrebbe vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da CP_1
scuola, fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre egli potrebbe tenere con sé il minore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola (dove egli si recherà a prenderlo) fino alla domenica sera alle ore 18.00 Nel weekend paterno, quindi, pernotterà presso il padre le notti di venerdì e sabato. Le frequentazioni Per_1
padre-figlio avverranno in assenza della signora . Nei giorni di sua spettanza ciascun genitore potrà affidare il Pt_1
minore a persona di fiducia (come i nonni) anche per gli spostamenti.
• Per il periodo estivo entrambi i genitori aderiscono a che il minore possa frequentare i Centri Estivi.
• Il figlio minore potrà trascorrere un periodo di vacanze estive con la madre di due settimane (anche consecutive), e di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre. Ad anni alterni un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con il figlio (nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
• Le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dalla fine della scuola al pomeriggio del 30 dicembre (ore 18.00) con un genitore e dal 30 dicembre (ore 18.00) fino al rientro a
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