Trib. Bergamo, sentenza 12/01/2025, n. 41

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 12/01/2025, n. 41
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 41
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 4863 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2021, vertente tra ER LO EL (codice fiscale
[...]), rappresentato e difeso dall'Avvocato
Cristian Vezzoli del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attore, contro il Comune di Orio al Serio (codice fiscale 80038190163), rappresentato e difeso dagli Avvocati
Guido Mazzoleni e Omar Chiari del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, e SA CO RL (codice fiscale
03930160167), rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresita
Manenti del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti dei convenuti con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitisi ritualmente i convenuti, dopo trattazione come in atti è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 26 giugno 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Assume l'attore la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni occorsigli il 3 aprile 2019, alle ore
10,45 circa, mentre camminava sul marciapiede dell'ente pubblico convenuto, sito in Via Collodi a Orio al Serio, allorché si infortunò all'altezza di un parcheggio pubblico allora in fase di costruzione cadendo rovinosamente a terra a causa di un dislivello a suo dire non segnalato né visibile.
1


Afferma che il dislivello si creò a seguito di lavori precedentemente svolti dalla persona giuridica convenuta, poi interrotti per realizzare il sunnominato parcheggio pubblico dall'altra parte della strada.
Insta per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti danni patiti, che quantifica nell'importo di 33.786,75 euro (o nella diversa somma che risulti accertata all'esito del procedimento).
Con la rivalutazione e gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
L'ente pubblico convenuto insta per il rigetto delle domande attoree e di tutte le domande formulate nei suoi confronti.
In subordine, chiede l'accoglimento delle medesime nella misura minore possibile.
Insta per la vittoria in punto spese.
La persona giuridica convenuta insta per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Con vittoria di spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
In ordine all'an debeatur devesi evidenziare quanto segue.
La ricostruzione (incompleta) del fatto storico dal quale trae origine la presente controversia è
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