Trib. Busto arsizio, sentenza 03/06/2024, n. 392

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 03/06/2024, n. 392
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 392
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 710 /2023 R.G. promossa da:
TI RA , rappresentata e difesa dall'Avv. MANASSERO DANIELA e dall'Avv.GIAMMARCO LUCIA
RICORRENTE

contro

:
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente conveniva in giudizio INPS per sostenere l'illegittimità dei conteggi effettuati e della conseguente liquidazione dell'indennità di maternità in violazione degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n.151/01. Concludeva chiedendo di accertarsi discriminatorietà del criterio adottato da INPS per la liquidazione dell'indennità di maternità e condannarsi l'ente convenuto ad erogare alla ricorrente l'indennità in parola in misura pari all'80% della retribuzione globale di fatto percepita nel mese precedente all'astensione e comunque in base alla retribuzione composta al 100%. Insisteva, inoltre, per la liquidazione del risarcimento del danno per condotta discriminatoria.
Ritualmente costituitasi in giudizio, INPS ha eccepito l'assenza di discriminazione e ha richiesto il rigetto del ricorso.
Le domande di parte ricorrente sono fondate.
Va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in quanto dalle buste paga depositate col
ricorso introduttivo la residenza della ricorrente risulta a GO (VA) che rientra nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Busto Arsizio.
La ricorrente documenta di essere dipendente della compagnia aerea Easy Jet Airline Company Limited dal
22.4.2015, in virtù di contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, a tempo pieno, con qualifica di assistente di volo, collocate in congedo di maternità ai sensi del'art.16 c ss. dcl D.lgs. n. 151/2001
(Doc. 1);

Non è contestato che la ricorrente, assistente di volo si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità e abbia percepito, nei periodi indicati in ricorso l'indennità di maternità determinata assumendo come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, solo il 50% delle indennità di volo, anziché il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Le norme di riferimento sono gli art. 22 e 23 del dlgs 151/2001.
L'art. 22 recita” 1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6 e art. 12, comma 2.
L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie";

L'art. 23 precisa "

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto

l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lett. c) ovvero
"l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso".
La Suprema Corte con la sentenza n. 11414 del 2018 e con successivo orientamento costante, confermato ancora da recenti ordinanze n. 20673/20 e 27552/20, ha posto alcuni punti fermi qui richiamati ex art. 118 disp. Att. Cpc ovvero:
- L' art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all'80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie";

- il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall'ente previdenziale, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, quali, per esempio, i profili attinenti alla domanda amministrativa o al regime prescrizionale
- l'indennità di malattia gode conseguentemente di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei
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