Trib. Taranto, sentenza 01/10/2024, n. 2026

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 01/10/2024, n. 2026
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2026
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor L D N, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3928/2023 r.g.,
decisa nell'udienza dell'1.10.2024, promossa da
, con gli avv.ti F D V e S D R;
Parte_1
ricorrente
contro
Associazione volontariato pubblica assistenza “Croce verde San
Marzano”, con gli avv.ti G D C e R V;

convenuta
avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.5.2023, , premesso di avere Parte_1
lavorato dall'1.6.2017 al 24.1.2023, quale autista soccorritore, alle
dipendenze dell'Associazione volontariato pubblica assistenza “Croce
verde San Marzano”, benché inquadrato come volontario, chiedeva
condannarsi la detta Associazione a pagare euro 132.887,76 a titolo di
differenze retributive.
1
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la
presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La convenuta nega che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, deducendo che l'istante ha prestato la sua collaborazione quale volontario.
Deve premettersi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
il rapporto di lavoro si presume subordinato, gravando sul datore di lavoro
l'onere di provarne la gratuità: cfr. Cass. 28.3.2017 n. 7925, Cass.
16.6.2015 n. 12433 e Cass. 22.11.2011 n. 24619.
Con specifico riferimento al lavoro volontario deve poi osservarsi che, a
mente dell'art. 2 co. 2 l. 11.8.1991 n. 266 (vigente alla data di
sottoscrizione del contratto individuale), “al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”;
detta norma è stata poi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi