Trib. Padova, sentenza 12/11/2024, n. 790
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Testo completo
N. R.G. 1097/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1097/2024
Oggi 12/11/2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, è comparso per l'avv. Parte_1
ZAMPIERI NICOLA, nessuno per il di cui, Controparte_1
verificata la regolarità della notifica, viene dichiarata la contumacia.
L'avv. ZAMPIERI NICOLA chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro dott. Silvia Rigon
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1097/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
NICOLA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente come in atti e che qui si intendono trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. I fatti di causa
Le domande della parte ricorrente sono fondate, per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
, docente alle dipendenze del anche nel corrente anno scolastico con Parte_1 CP_1
contratto a tempo determinato dal 9.09.2024 al 30.06.2025, premesso di avere in precedenza lavorato quale insegnante alle dipendenze del con successivi contratti a Controparte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, dal 1.09.2022 al 30.06.2023 e dal
2.09.2023 al 30.06.2024, come risultante dai contratti prodotti (cfr. docc. in atti), senza fruire della
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione” dell'importo di euro 500,00 (c.d. Carta elettronica del docente) riservata, dall'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 al personale assunto a tempo indeterminato, contesta l'illegittimità di tale esclusione, agisce con azione di adempimento nei confronti del per la fruizione del beneficio economico in relazione agli anni scolastici CP_1
pagina 2 di 16
dei rapporti di lavoro a tempo determinato, mediante l'assegnazione della carta elettronica dell'importo di euro 500,00 per ogni anno di servizio.
Parte ricorrente risulta, sulla base dell'ultimo contratto, ancora in servizio.
Parte ricorrente lamenta dunque la mancata erogazione della c.d. “carta docenti” per gli anni durante i quali ha insegnato quale supplente, così concludendo:
“1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L.
n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di
Cont precariato risultanti dovuti, con le conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari
a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per CP_2 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è decisa sulla base dei documenti prodotti.
pagina 3 di 16 B. Il bonus “Carta docente”: la finalità di formazione del personale docente
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_1
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la Carta docenti ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni individuali in senso stretto, avendo quale finalità la formazione del personale docente ed il sostegno della didattica annuale, non costituendo tale erogazione retribuzione (così come anche ribadito, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da Cass. 27.10.2023 n. 29961)
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
pagina 4 di 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3 comma
1);
“la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3 comma 2);
“le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6 comma
6).
In base a tali disposizioni la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetta ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo della prestazione nell'anno scolastico di riferimento.
Dal tenore della norma sono esclusi, invece, i docenti con contratto a tempo determinato, ragione per cui il ritiene infondata la domanda di parte ricorrente. CP_1
Va peraltro dato atto che da ultimo è intervenuto il legislatore con l'art. 15 d.l. 69/2023, poi convertito in L. n. 103/2023, prevedendo che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
***
C. Il giudizio di 'comparabilità' tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato
Occorre pertanto verificare se la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti
a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Le prescrizioni dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09
“La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1097/2024
Oggi 12/11/2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, è comparso per l'avv. Parte_1
ZAMPIERI NICOLA, nessuno per il di cui, Controparte_1
verificata la regolarità della notifica, viene dichiarata la contumacia.
L'avv. ZAMPIERI NICOLA chiede l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro dott. Silvia Rigon
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1097/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
NICOLA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente come in atti e che qui si intendono trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. I fatti di causa
Le domande della parte ricorrente sono fondate, per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
, docente alle dipendenze del anche nel corrente anno scolastico con Parte_1 CP_1
contratto a tempo determinato dal 9.09.2024 al 30.06.2025, premesso di avere in precedenza lavorato quale insegnante alle dipendenze del con successivi contratti a Controparte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, dal 1.09.2022 al 30.06.2023 e dal
2.09.2023 al 30.06.2024, come risultante dai contratti prodotti (cfr. docc. in atti), senza fruire della
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione” dell'importo di euro 500,00 (c.d. Carta elettronica del docente) riservata, dall'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 al personale assunto a tempo indeterminato, contesta l'illegittimità di tale esclusione, agisce con azione di adempimento nei confronti del per la fruizione del beneficio economico in relazione agli anni scolastici CP_1
pagina 2 di 16
dei rapporti di lavoro a tempo determinato, mediante l'assegnazione della carta elettronica dell'importo di euro 500,00 per ogni anno di servizio.
Parte ricorrente risulta, sulla base dell'ultimo contratto, ancora in servizio.
Parte ricorrente lamenta dunque la mancata erogazione della c.d. “carta docenti” per gli anni durante i quali ha insegnato quale supplente, così concludendo:
“1) In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L.
n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di
Cont precariato risultanti dovuti, con le conseguentemente condannarsi il . a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari
a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per CP_2 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è decisa sulla base dei documenti prodotti.
pagina 3 di 16 B. Il bonus “Carta docente”: la finalità di formazione del personale docente
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_1
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la Carta docenti ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni individuali in senso stretto, avendo quale finalità la formazione del personale docente ed il sostegno della didattica annuale, non costituendo tale erogazione retribuzione (così come anche ribadito, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da Cass. 27.10.2023 n. 29961)
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
pagina 4 di 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3 comma
1);
“la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3 comma 2);
“le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6 comma
6).
In base a tali disposizioni la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetta ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo della prestazione nell'anno scolastico di riferimento.
Dal tenore della norma sono esclusi, invece, i docenti con contratto a tempo determinato, ragione per cui il ritiene infondata la domanda di parte ricorrente. CP_1
Va peraltro dato atto che da ultimo è intervenuto il legislatore con l'art. 15 d.l. 69/2023, poi convertito in L. n. 103/2023, prevedendo che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
***
C. Il giudizio di 'comparabilità' tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato
Occorre pertanto verificare se la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti
a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Le prescrizioni dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09
“La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello
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