Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3220

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3220
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3220
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al N. R.G. 9785/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...], Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. MIMMA BARBARELLO, elettivamente domiciliato in via
Dante Alighieri 16 – 40125 - Bologna, presso il Difensore
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 15.10.2024;
la parte resistente non si costituiva in giudizio.
* * *
Con ricorso tempestivamente proposto in data 24.7.2023 nell'interesse del ricorrente IG
cittadino del Senegal, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 26.6.2023, notificatogli il giorno
26.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data
2.9.2022;
l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1,
TUI, come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di CP_1
Bologna in data 11.5.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L. n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI;

Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., Contr affermando di essere giunto in Italia nel 2002, di avere contratto matrimonio con la
IGa cittadina italiana, in data 27.6.2009, di avere con lei collaborato Parte_2 in diverse attività lavorative, di essersi poi separato con sentenza di questo Tribunale del
8.1.2019, di avere allora cercato l'appoggio dei Servizi Sociali, di essere stato accolto nel
Centro Beltrame, di avere sempre lavorato in regola fin dal 2020, e di avere lavorato fino al giugno 2023 con regolare contratto.
Con decreto del 26.07.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 24.01.2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente, e, offrendo dimostrazione di parlare e comprendere perfettamente la lingua italiana, illustrava il suo percorso di vita in Italia, dichiarando:“il ricorrente vive in Italia ormai da 22 anni;
vive ancora presso il Centro Beltrame;
precisa che dopo la separazione dalla moglie (sposata nel 2009) nel 2017 si è subito appoggiato ai

Servizi Sociali che lo hanno aiutato a trovare una sistemazione abitativa, e dopo alcuni passaggi è arrivato ad essere ospite presso il Centro Beltrame;
ha sempre lavorato, inizialmente dal 2009 fino al 2017 con la moglie prima in collaborazione con la San

Giuseppe Color che è una associazione di artigiani fino al 2012, poi fino al 2017 in forma associativa con la moglie nella associazione di artigiani C'era una volta – C'è ancora sempre con una bancarella come ambulante, collaborando anche con il Comune di Bologna;
poi dal 2020 ha lavorato all'interno di un progetto formativo denominato Laboratorio E-20 del Comune di Bologna con un riconoscimento economico di euro 450,00 mensili da settembre 2020 a fine dicembre 2021;
poi dal 2022 ha lavorato in agricoltura e oggi lavora con un contratto a tempo indeterminato iniziato a maggio 2023 e trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 14.8.23 come saldatore presso la ditta Controparte_3
con un netto in busta che può andare da euro 1.200,00 ad euro
[...]
1.800,00 a seconda degli straordinari;
parla la lingua italiana;
in Patria ha la seguente situazione: sente la madre al telefono ogni tanto;
quanto ai suoi trascorsi penali, riepilogati nel Casellario, dichiara che ha pagato il corrispettivo economico delle pene comminategli

e non ha mai scontato periodi di reclusione;
non ha più commesso reati da allora;
in quel periodo (2002-2004) era appena arrivato in Italia e non aveva ancora i documenti.”

Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Il Giudice, confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissava nuova udienza per la sola comparizione dei Procuratori delle parti.
All'udienza, celebrata in data 09.10.2024, il Procuratore della parte ricorrente si riportava alle precedenti dichiarazioni di udienza e alla documentazione già prodotta, confermando le circostanze di cui al ricorso, e implementando gli elementi a dimostrazione dell'integrazione del ricorrente.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito dell'udienza collegiale del 23.10.2024, celebrata ex art.127 ter cpc, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 26.6.2023, notificato il giorno 26.6.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs
150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
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