Trib. Terni, sentenza 06/11/2024, n. 414

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 06/11/2024, n. 414
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 414
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 523 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
NE NO, nato a [...], il 1° ottobre 1964, elettivamente domiciliato in Terni, Via dei Priori n. 14, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Mattioli che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso
Opponente
CONTRO
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Garibaldi n. 96, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2023, EP IN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2023 (R.G. n. 304/2023) emesso dal Tribunale di Terni in data 5.05.2023 e notificato il
27.05.2023 con il quale la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei
Geometri Liberi Professionisti gli ingiungeva di pagare la complessiva somma di euro 102.795,96 a titolo di contributi non corrisposti all'Ente per gli anni dal 2002 al 2020, oltre le spese e competenze della procedura monitoria.
A fondamento del ricorso l'opponente deduceva: - la mancanza di prova del credito ingiunto sia per carenza di conteggi posti a fondamento della richiesta contributiva, sia per mancanza della prova dell'effettivo esercizio della professione di geometra da parte dello stesso opponente;
- l'infondatezza di ogni singolo contributo richiesto in quanto non rispondente alle reali contribuzioni eventualmente dovute. Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo fatto valere dalla Cassa e concludeva chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Con memoria depositata il 23 ottobre 2023, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei geometri liberi professionisti (d'ora in avanti per brevità CIPAG) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo per genericità delle contestazioni e, depositando le comunicazioni trasmesse nel tempo all'opponente ai fini interruttivi della prescrizione, contestava l'asserito difetto di prova del credito, nonchè la prescrizione dei relativi oneri contributivi.
La causa si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note scritte la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto per quanto di ragione. Parte ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancanza di un conteggio contributivo eseguito dalla Cassa a fondamento della richiesta e la mancanza di prova circa l'effettivo svolgimento della professione di geometra. Le contestazioni sono infondate. Così come prive di pregio giuridico anche le generiche contestazioni sull'importo ingiunto sollevate dal ricorrente. L'art. 5 dello Statuto della Cassa stabilisce, ai fini che qui interessano, che sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri iscritti all'albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione;
tale esercizio si presume per tutti gli iscritti all'albo, salvo prova contraria da fornire secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con sua delibera.
La suddetta prova contraria va fornita con la sottoscrizione di apposita autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività professionale, anche in forma societaria o associata e anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa, e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra nonché la
mancata titolarità di partita Iva per la professione di geometra (cfr. delibere, n. 2-
03 e n. 123-09 allegate alla memoria di costituzione).
Dall'omessa presentazione di apposita autocertificazione consegue, quindi, l'iscrizione alla Cassa e il consequenziale obbligo di versare la prescritta contribuzione, essendo onere dell'interessato presentare alla Cassa detta autocertificazione e, se del caso, fornire in giudizio la prova di tale presentazione, superando in questo modo la presunzione di svolgimento di attività professionale.
Da tutto ciò ne discende che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa e, consequenzialmente, dell'obbligatorietà del pagamento della contribuzione minima.
In particolare, nell'esercizio del potere regolamentare, la Cassa, a decorrere dal 2003, ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge n. 4 del 1967 e, specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria e occasionale e, per i soggetti tenuti all'iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
Il sistema regolamentare della Cassa, dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di
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