Trib. Piacenza, sentenza 16/07/2024, n. 596

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 16/07/2024, n. 596
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 596
Data del deposito : 16 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 295/2022
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 295/2022
Oggi 16/07/2024, ore 10.30, innanzi al dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi:
CO CC presente personalmente con l'avv. PAPERI OSCAR;
parte convenuta contumace.
Il Giudice invita parte attrice alla discussione ed a precisare le conclusioni.
L'avv. Paperi precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente.
Lo stesso dichiara di essere esentato dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo
o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 16.40, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott. Maddalena Ghisolfi
Pagina nr. 1 N. R.G. 295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2022 promossa da:
CC CO, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Oscar Paperi, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Carducci n. 19, presso lo studio del suddetto difensore;

ATTORE contro
CC NI CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.

Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE

Sentenza R.G. 295/2022
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 11.02.2022, OL RO ha chiesto lo scioglimento della comunione del complesso immobiliare, in comproprietà con HO
RO, sito nel Comune di Rottofreno (PC), via Santimento n. 41/d, dichiarando ciascuna parte esclusiva proprietaria dei beni costituenti il proprio lotto, tenuto conto del maggior contributo economico conferito illo tempore da PE RO, dante causa dell'attore. Ha chiesto, inoltre, che il convenuto fosse condannato al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva del suddetto immobile. In subordine, ha domandato che HO RO fosse condannato a rifondergli il 50% di quanto versato da PE RO a estinzione del mutuo ipotecario avente ad oggetto il bene predetto, avvenuta successivamente alla morte di LM RO.
A sostegno della domanda proposta, rappresentava che:
- in data 10.11.2016 decedeva ab intestato PE RO, lasciando, quali eredi legittimi, la moglie, SA AN, ed i due figli, OL e AN LU;

- con atto a ministero del Notaio dott. Massimo Toscani (Rep. n. 168.517 del 04.02.2017), SA
AN e AN LU RO rinunciavano alla suddetta eredità;

- rimaneva, quindi, proprietario indiviso, per la quota di ½, di un fabbricato a tre piani fuori terra sito nel Comune di Rottofreno (PC), via Santimento n. 41/d, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio
10, mappale 43, subb. 2, 7, 8, 9 e 10;

- l'immobile de quo era stato acquistato dal padre e dallo zio LM RO, in quota di comproprietà pari a ½ cadauno, dalla loro madre, OS Rufolo, in data 09.02.1996;

- LM RO decedeva in data 09.01.2003 lasciando, quale erede, il figlio, HO
RO, nato a [...] il [...], il quale accettava tale eredità con beneficio di inventario ex art. 471 c.c. in data 18.02.2003 e poi ancora in data 06.05.2014;

- successivamente alla morte di LM RO, il fratello PE estingueva il mutuo decennale contratto dai fratelli per far fronte ai lavori di ristrutturazione del bene;

- la quota indivisa oggi di proprietà di HO RO risultava gravata da ipoteca iscritta da
NA Riscossioni s.p.a.

contro

LM RO;

- PE e LM RO coabitavano l'immobile per alcuni anni ma, successivamente alla nascita di HO, PE si trasferiva altrove;

Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE

Sentenza R.G. 295/2022
- da allora, e fino ad oggi, il fabbricato de quo era sempre stato goduto, in via esclusiva, prima da
LM RO, che vi abitava insieme con la compagna ed il figlio HO, e poi, dopo la sua morte, da questi ultimi;

- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, che aveva preceduto il presente giudizio, dava esito negativo.
1.2) Con ordinanza depositata in data 29.06.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.05.2022, il G.I., rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo a HO RO, non costituito e non comparso, ne dichiarava la contumacia. Nella medesima sede, rilevato che parte ricorrente non aveva ritualmente svolto il procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti del convenuto, disponeva che la stessa provvedesse ad instaurarlo, fissando i relativi termini. Con ordinanza del 24.01.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi il medesimo giorno, disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere agli accertamenti diretti alla divisione del compendio immobiliare oggetto di causa, nominando, quale CTU, l'Arch. Tiziana Lange
Consiglio. Quest'ultima assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, alla successiva udienza del
07.03.2023 e depositava relazione definitiva in data 13.07.2023. Con ordinanza del 13.12.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2023 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19.03.2024. In tal sede, verificato che l'arch.
Tiziana Lange Consiglio, nella relazione finale depositata, aveva sì provveduto alla ripartizione in due lotti degli immobili oggetto di causa ma non aveva indicato i loro identificativi catastali, elementi indispensabili per procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, disponeva un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, la quale veniva depositata in data
06.06.2024. All'udienza del 16.07.2024, fatte precisare le conclusioni, pronunciava sentenza mediante la lettura del dispositivo alle parti presenti e il deposito della pronuncia nel fascicolo telematico.
2) La domanda di scioglimento della comunione formulata da parte attrice è senz'altro fondata e deve, pertanto, essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Nessuna contestazione, peraltro, è stata sollevata in ordine al diritto dell'istante a procedere a divisione, così come è incontroversa la quota di rispettiva titolarità dei condividenti. In particolare, le parti
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