Trib. Patti, sentenza 07/06/2024, n. 709
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Testo completo
TRIBUNALE di PATTI
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 7 del mese di giugno dell'anno 2'24, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, sezione civile, dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta
al n. 1178 2023 R.G.
E' comparsa, per il ricorrente, l'avv. MIGNACCA GABRIELLA la quale si riporta in atti e chiede che la causa venga decisa, contestando gli assunti avversari.
Alle ore 11,30 nessuno è comparso per parte resistente.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI Sezione civile
Il giudice del Tribunale di Patti, sezione civile, dott. Carmelo Proiti, in funzione di
giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1178 del Registro Generale Contenzioso 2023 (già 201/2013
registro lavoro)
TRA
BO AN nato a [...] il [...] CF
[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Mignacca giusta procura in atti
CONTRO
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, elettivamente domiciliato in Messina Via
Ugo Bassi is. 116 n. 103/a - rappresentato e difeso dal Dirigente dell' Ispettorato Territoriale
Lavoro di Messina Arch. Enrico Zaccone avente per OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso originariamente depositato in data 25 gennaio 2013 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12/0052 prot nr. 11495 del 24 dicembre 2012, notificata in data 28 dicembre 2012, con il quale era stato ingiunto il
2 TRIBUNALE di PATTI pagamento della somma di € 58.813,70 comprensivi di spese di notifiche quale sanzione amministrativa per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta con sede in Torrenova,
Via Serro Coniglio n. 91, violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del decreto legge
n. 12/2022 per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria.
Deduceva che la Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello, dopo alcuni controlli scaturiti da una denuncia di LL IN, aveva notificato al ricorrente in data 5 febbraio
2009 un prcesso verbale di accertamento con contestazione / notificazione di illegito amministrativo, per aver impiegato 3 lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Nello specifico, veniva contestato lavoro non dichiarato relativamente a:
- sig. LL IN, 203 giorni nell'anno 2006 e 3 giorni nell'anno 2007;
- sig. OL NZ per 77 giorni nell'anno 2006 e 87 giorni nell'anno 2007;
- sig. RO RE per 10 giorni nell'anno 2005 e 35 giorni nell'anno 2006;
per una sanzione totale di € 74.250,00.
Contestava, in particolare, la nullità o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione;
per insussistenza della pretesa sanzionatoria;
per errata quantificazione della somma ingiunta e mancata applicazione dell'art. 4 L 183/2010 c.d. Collegato lavoro e successive modificazioni.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle domande o per la rideterminazione dell'importo in complessivi € 22.600,00 con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ispettorato territoriale del lavoro contestando gli assunti avversari;
ribadendo come l'obbligo di motivazione fosse assolto;
contestando l'eccezione di nullità per insussistenza della pretesa sanzionatoria;
insistendo nella legittimità delle somme ingiunte, ed inapplicabilità del Collegato lavoro per il principio del tempus regit actum. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con conferma dell'ingiunzione di € 58.800,00 ricalcolata alla luce della sentenza n. 356/2010 delle Sezioni Unite della corte di Cassazione.
La causa veniva istruita documentalmente ed infine reiscritta in data 9 ottobre 2023, così riassegnata allo scrivente.
All'udienza odierna viene decisa. 3 TRIBUNALE di PATTI Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Sono infondate le eccezioni preliminari sulla regolarità del procedimento per carenza di motivazione.
La giurisprudenza, nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della Legge n.
689/1981, ha affermato che “l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione” (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05).
Inoltre, non è necessario che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425). Ed infine, in ogni caso, anche se l'ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non può costituire motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. L. 689/1981, in quanto con detta
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 7 del mese di giugno dell'anno 2'24, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Patti, sezione civile, dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta
al n. 1178 2023 R.G.
E' comparsa, per il ricorrente, l'avv. MIGNACCA GABRIELLA la quale si riporta in atti e chiede che la causa venga decisa, contestando gli assunti avversari.
Alle ore 11,30 nessuno è comparso per parte resistente.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI Sezione civile
Il giudice del Tribunale di Patti, sezione civile, dott. Carmelo Proiti, in funzione di
giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1178 del Registro Generale Contenzioso 2023 (già 201/2013
registro lavoro)
TRA
BO AN nato a [...] il [...] CF
[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Mignacca giusta procura in atti
CONTRO
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, elettivamente domiciliato in Messina Via
Ugo Bassi is. 116 n. 103/a - rappresentato e difeso dal Dirigente dell' Ispettorato Territoriale
Lavoro di Messina Arch. Enrico Zaccone avente per OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso originariamente depositato in data 25 gennaio 2013 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12/0052 prot nr. 11495 del 24 dicembre 2012, notificata in data 28 dicembre 2012, con il quale era stato ingiunto il
2 TRIBUNALE di PATTI pagamento della somma di € 58.813,70 comprensivi di spese di notifiche quale sanzione amministrativa per avere, in qualità di titolare dell'omonima ditta con sede in Torrenova,
Via Serro Coniglio n. 91, violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del decreto legge
n. 12/2022 per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria.
Deduceva che la Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello, dopo alcuni controlli scaturiti da una denuncia di LL IN, aveva notificato al ricorrente in data 5 febbraio
2009 un prcesso verbale di accertamento con contestazione / notificazione di illegito amministrativo, per aver impiegato 3 lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Nello specifico, veniva contestato lavoro non dichiarato relativamente a:
- sig. LL IN, 203 giorni nell'anno 2006 e 3 giorni nell'anno 2007;
- sig. OL NZ per 77 giorni nell'anno 2006 e 87 giorni nell'anno 2007;
- sig. RO RE per 10 giorni nell'anno 2005 e 35 giorni nell'anno 2006;
per una sanzione totale di € 74.250,00.
Contestava, in particolare, la nullità o annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione;
per insussistenza della pretesa sanzionatoria;
per errata quantificazione della somma ingiunta e mancata applicazione dell'art. 4 L 183/2010 c.d. Collegato lavoro e successive modificazioni.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento delle domande o per la rideterminazione dell'importo in complessivi € 22.600,00 con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ispettorato territoriale del lavoro contestando gli assunti avversari;
ribadendo come l'obbligo di motivazione fosse assolto;
contestando l'eccezione di nullità per insussistenza della pretesa sanzionatoria;
insistendo nella legittimità delle somme ingiunte, ed inapplicabilità del Collegato lavoro per il principio del tempus regit actum. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con conferma dell'ingiunzione di € 58.800,00 ricalcolata alla luce della sentenza n. 356/2010 delle Sezioni Unite della corte di Cassazione.
La causa veniva istruita documentalmente ed infine reiscritta in data 9 ottobre 2023, così riassegnata allo scrivente.
All'udienza odierna viene decisa. 3 TRIBUNALE di PATTI Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Sono infondate le eccezioni preliminari sulla regolarità del procedimento per carenza di motivazione.
La giurisprudenza, nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della Legge n.
689/1981, ha affermato che “l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione” (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05).
Inoltre, non è necessario che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425). Ed infine, in ogni caso, anche se l'ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non può costituire motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. L. 689/1981, in quanto con detta
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