Trib. Modena, sentenza 12/06/2024, n. 1067
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Testo completo
RG 6252/2022
TRIBUNALE DI MODENA
Successivamente oggi, 12.06.2024, alle ore 11.00, è comparso, avanti al G.O.T.
Dott.ssa Liviana Legittimo, l'Avv. A. Babbini per parte ricorrente, SI. M'HA FI.
È pure presente l'Avv. S. Frignani, in sostituzione dell'Avv. S. Boni e dell'Avv. R. Violi, per parte resistente Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena.
I procuratori delle parti discutono riportandosi ai rispettivi atti depositati ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.O.T.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Sono le ore 11.15
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Modena, Dott.ssa Liviana Legittimo, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 6252/2022 R.G., promossa con ricorso in opposizione ex art.
22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 da:
M'NN HA
- ricorrente, con l'Avv. A. Babbini -
contro
AZIENDA UNITÁ SANITARIA LOCALE DI MODENA, in persona del Direttore
Generale pro tempore
- resistente, con l'Avv. R. Violi e l'Avv. S. Boni -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte.
2
IN PUNTO A: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 179 del giorno
06.09.2022, notificata in data 14.09.2022, ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6
D. Lgs. 150/2011.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 12.10.2022 il ricorrente SI. M'HA FI
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 179 del giorno 06.09.2022,
notificatagli in data 14.09.2022, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Modena ingiungeva di pagare la somma di € 3.098,00, oltre ad € 60,00 per spese di
procedimento e di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione
dell'art. 6 del Regolamento CE 21/2004, sanzionata ai sensi dell'art. 358, R.D.
1265/1934, come modificato dall'art. 16, D.Lgs. 196/1999, in quanto “un soggetto di
specie ovina, di mesi sei circa, di sesso maschile a mantello bianco, veniva introdotto
presso il luogo di residenza del violatore ai fini di macellazione per la Pasqua islamica,
privo d'identificazione, di documentazione comprovante la provenienza dell'animale e
senza che fosse attivata l'Azienda” e dettagliatamente descritta nell'ordinanza de qua.
Il ricorrente eccepiva la violazione di Legge per inosservanza del termine di
novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento ex art. 14 Legge
689/1981 e l'insussistenza della violazione contestata;
chiedeva, inoltre, ridursi la
sanzione al minimo edittale e disporsi la sospensione dell'esecuzione del
provvedimento opposto.
Letto il ricorso in opposizione ed iscritto nel ruolo generale del contenzioso civile
n° 6252/2022 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il G.O.T. Dott.ssa Liviana
Legittimo fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 15.02.2023,
sospendendo l'ordinanza ingiunzione opposta fino all'esito del giudizio.
3
In data 15.02.2023 si costituiva l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena con
deposito di memoria di costituzione e difensiva e depositando, tardivamente, la
documentazione di cui all'art. 23, comma 2, Legge n° 689/1981, chiedendo il rigetto
del ricorso in opposizione.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L.
n. 18/2020, come modificato dall'art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con
contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta tempestivamente
depositate unicamente dal procuratore di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per
l'ammissione delle istanze istruttorie all'udienza del giorno 04.04.2023.
Alla sopra menzionata udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta
tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti, il Giudice Onorario,
ritenendo la causa matura per la decisione e non necessitante di ulteriori
approfondimenti istruttori, rinviava per decisione e discussione all'udienza del
12.06.2024, previa concessione di termine per il deposito di note.
All'udienza di cui sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Giudice
Onorario di Tribunale si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai
sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del Giudice dell'opposizione
sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero
sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e
all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad
una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex
multis, Cassazione – Sezioni Unite, n. 1786/2010).
4
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio
secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa
dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono
assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e
dall'opponente. Ne deriva necessariamente che “ove l'Amministrazione non adempia
all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito,
secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione
deve essere accolta” (vedasi, Cassazione, 26.05.1999, n. 5095). In tema di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, il citato art. 23, infatti, a norma del quale il
Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando
all'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi
della pretesa avanzata nei confronti
TRIBUNALE DI MODENA
Successivamente oggi, 12.06.2024, alle ore 11.00, è comparso, avanti al G.O.T.
Dott.ssa Liviana Legittimo, l'Avv. A. Babbini per parte ricorrente, SI. M'HA FI.
È pure presente l'Avv. S. Frignani, in sostituzione dell'Avv. S. Boni e dell'Avv. R. Violi, per parte resistente Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena.
I procuratori delle parti discutono riportandosi ai rispettivi atti depositati ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.O.T.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Sono le ore 11.15
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Modena, Dott.ssa Liviana Legittimo, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 6252/2022 R.G., promossa con ricorso in opposizione ex art.
22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 da:
M'NN HA
- ricorrente, con l'Avv. A. Babbini -
contro
AZIENDA UNITÁ SANITARIA LOCALE DI MODENA, in persona del Direttore
Generale pro tempore
- resistente, con l'Avv. R. Violi e l'Avv. S. Boni -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte.
2
IN PUNTO A: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 179 del giorno
06.09.2022, notificata in data 14.09.2022, ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6
D. Lgs. 150/2011.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 12.10.2022 il ricorrente SI. M'HA FI
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 179 del giorno 06.09.2022,
notificatagli in data 14.09.2022, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Modena ingiungeva di pagare la somma di € 3.098,00, oltre ad € 60,00 per spese di
procedimento e di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione
dell'art. 6 del Regolamento CE 21/2004, sanzionata ai sensi dell'art. 358, R.D.
1265/1934, come modificato dall'art. 16, D.Lgs. 196/1999, in quanto “un soggetto di
specie ovina, di mesi sei circa, di sesso maschile a mantello bianco, veniva introdotto
presso il luogo di residenza del violatore ai fini di macellazione per la Pasqua islamica,
privo d'identificazione, di documentazione comprovante la provenienza dell'animale e
senza che fosse attivata l'Azienda” e dettagliatamente descritta nell'ordinanza de qua.
Il ricorrente eccepiva la violazione di Legge per inosservanza del termine di
novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento ex art. 14 Legge
689/1981 e l'insussistenza della violazione contestata;
chiedeva, inoltre, ridursi la
sanzione al minimo edittale e disporsi la sospensione dell'esecuzione del
provvedimento opposto.
Letto il ricorso in opposizione ed iscritto nel ruolo generale del contenzioso civile
n° 6252/2022 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il G.O.T. Dott.ssa Liviana
Legittimo fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 15.02.2023,
sospendendo l'ordinanza ingiunzione opposta fino all'esito del giudizio.
3
In data 15.02.2023 si costituiva l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena con
deposito di memoria di costituzione e difensiva e depositando, tardivamente, la
documentazione di cui all'art. 23, comma 2, Legge n° 689/1981, chiedendo il rigetto
del ricorso in opposizione.
All'udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L.
n. 18/2020, come modificato dall'art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con
contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta tempestivamente
depositate unicamente dal procuratore di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per
l'ammissione delle istanze istruttorie all'udienza del giorno 04.04.2023.
Alla sopra menzionata udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127 ter c.p.c. e,
quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta
tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti, il Giudice Onorario,
ritenendo la causa matura per la decisione e non necessitante di ulteriori
approfondimenti istruttori, rinviava per decisione e discussione all'udienza del
12.06.2024, previa concessione di termine per il deposito di note.
All'udienza di cui sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, il Giudice
Onorario di Tribunale si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai
sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del Giudice dell'opposizione
sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero
sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e
all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad
una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex
multis, Cassazione – Sezioni Unite, n. 1786/2010).
4
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio
secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa
dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono
assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e
dall'opponente. Ne deriva necessariamente che “ove l'Amministrazione non adempia
all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito,
secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione
deve essere accolta” (vedasi, Cassazione, 26.05.1999, n. 5095). In tema di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, il citato art. 23, infatti, a norma del quale il
Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando
all'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi
della pretesa avanzata nei confronti
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