Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 133
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 9178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 9178/2024 promossa da:
PUBLISELL S.R.L. (C.F. e P.IVA: 06809050963), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Guido Bergamo del Foro di Paola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 18;
appellante contro
AT VA (C.F. [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Vito Nicola Lacerenza, del Foro di Trani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corato, Via Bertani n. 19;
appellato
Oggetto: pubblicità;
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 6
“voglia codesta Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione e/o difesa respinta, in integrale riforma della sentenza n.607/2024, pubblicata il 23 gennaio 2024, emessa dal Giudice di Pace di Milano nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.36639/2023 del Giudice di Pace di Milano – Sez.VI – G.d.P.
Dott. Giorgio De Giorgi, notificata il 25 gennaio 2024, così provvedere: -nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n.9107/ 2023, emesso dal Giudice di
Pace di Milano il 14 marzo 2023 nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.
6334/2023;
-in ogni caso, accertare e dichiarare che la EL s.r.l. è creditrice, per i titoli indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo della fase monitoria del presente giudizio della somma di € 973,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, nei confronti del Prof. Matteo NO.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte appellata, richiamate le proprie istanze istruttorie:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) rigettare l'appello e, per l'effetto confermare la sentenza gravata n. 607/2024 del 23.01.2024 resa dal Giudice di Pace di Milano;
2) accertarsi e dichiararsi il vizio di volontà per errore essenziale e rilevante dell'opponente ex artt. 1428 e ss. c.c. ovvero comunque per dolo ex art. 1439 e ss. c.c. e per l'effetto dichiararsi nullo, annullabile invalido e/o inefficace il contratto concluso il 26.04.2021 posto alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta e disporsene comunque annullamento, per i motivi innanzi esposti;3) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito portato nell'ingiunzione di pagamento opposta e comunque l'inadempimento della società odierna opposta alle obbligazioni contrattuali assunte, e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, dichiarare la nullità, invalidità
e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 9107/2023 (r.g. 6334/2023) reso dal
Giudice di Pace di Milano e per l'effetto, annullarlo e