Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 34
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Testo completo
N.R.G. 195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. ssa
Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 195/2021 promossa da:
FF BA S.P.A. ( già Banca MA NG SPA) (P.I.07960110158) in persona del
procuratore Avv.Roberto Castiglioni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Fazio e Ivano
Fazio nello studio dei quali in Milano via S.Barnaba n.30 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE
Contro
COMUNE DI VICCHIO (C.F.83002370480) in persona del Sindaco pro tempore rappresentato
e difeso dall'Avv. Sauro Erci nello studio del quale in Firenze, via della Cernaia n. 43 è elettivamente domiciliato come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni, precisate all'udienza del 30/4/2024
Per parte attrice : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via principale : per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di Bff AN S.p.A., condannare il COMUNE DI VICCHIO, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Bff AN S.p.A. delle seguenti somme: € 2.402,89 o di quella maggiore o minore
€ 2.260,32 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle
NDI, prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco sub doc. 5, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell' atto di citazione;
€ 6.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale
(n. 4 fatture) che alle fatture (n. 146 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato
l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 150 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 6.000,00). In via istruttoria : per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 24/08/23, parte attrice insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc 25/01/23, riportandosi al contenuto della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc 15/02/23 nonché alle note scritte 1/06/23. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta “Voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, respingere le domande tutte avanzate da FF BA S.p.A. (già Banca
MAfactoring S.p.A., già MAfactoring S.p.A.) nei confronti del Comune di Vicchio, in quanto inammissibili, prescritte, infondate e comunque non provate. Con vittoria di compensi, rimborsi e spese, CAP e IVA come per legge. Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande tardivamente formulate e/o comunque illegittimamente modificate e dunque inammissibili, di cui alle note depositate da FF AN S.p.A. per l'udienza del 16.1.2024 e, comunque, rifiuta il contraddittorio su domande nuove e/o illegittime modifiche delle stesse ex adverso proposte. In via istruttoria il Comune di Vicchio si riporta integralmente alle propriem memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte attrice per tutti i motivi evidenziati in atti e, in particolare, nella memoria ex art. 183, VI
Pag. 2 di 8 comma n.3 c.p.c., che viene espressamente richiamata. Solo per la denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi ex adverso richieste, chiede di essere ammesso alla controprova con i nominativi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n.3 c.p.c..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/1/2021 Banca MA NG SPA ha chiamato in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Comune di Vicchio al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € 5.579,00 per capitale oltre € 2.223,72 alla data del
22/12/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
€ 2.260,32 per il mancato pagamento delle NDI;
€ 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
A fondamento della propria pretesa l'attrice ha dedotto la titolarità del credito in virtù degli atti di cessione intervenuti con Eni S.P.A. ed ENIGas e Luce S.P.A. redatti con scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune di Vicchio e di aver inviato l'intimazione di pagamento del 15/6/2020 al Comune di Vicchio che non aveva contestato né l'erogazione delle forniture né l'ammontare dei crediti.
Il Comune di Vicchio si è costituito in giudizio eccependo: