Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 192

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 192
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 192
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 20000308/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 20000308-13 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
IU MA, nato ad [...] il [...], c.f.
[...]e GI MP, nata a [...] il [...], c.f.
[...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti resa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Matteo De Crescenzo
Attori
Contro
AN RI AR, CA RI AR, CA NA, CA FO, CA IT,
CA IA GI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Clemente come da procura in atti
Convenuti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30/09/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
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Con atto di citazione ritualmente notificato MA IU e MP GI affermavano che: - sono proprietari, nella misura di 1/2 ciascuno, dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Capaccio (Sa) alla località Pedale, confinante con strada Pedale Castagneto, con proprietà di EL CO, con beni D'Alessio, con proprietà Scale, riportato nel catasto terreni del Comune di Capaccio, in ditta non conforme, al fl. 41. p.lla 9 di are 32.23, uliveto di 1 classe, rd € 39,12 e ra di € 13,32;
- tale immobile era da loro stato acquistato dai sig.ri ND OR Forte,
ND JA EN e ND OL OX, con atto di compravendita per notar
Malinconico, rep. n. 52701, racc. n. 19204 del 03/10/2002;
- nel mese di settembre 2012, attraverso una ispezione telematica presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Salerno, essi venivano a conoscenza che, in relazione a tale immobile, risultava una trascrizione di una denunzia di successione, presentata in data 28/06/2010, registro gen.
n. 26860 e reg. part. n. 19069, dai sig.ri: AN RI AR, nata a [...]
(Sa) il 28-10-1935, c.f. [...], qualificatasi proprietaria per 5/15;
CA
RI AR, nata a [...] il [...], c.f. [...], qualificatasi proprietaria per 2/15;
CA NA, nata a [...], il [...], c.f.
[...], qualificatasi proprietaria per 2/15;
CA IT, nato a [...]
(Sa) il 28-8-1962, c.f. [...], qualificatasi proprietaria per 2/15;
CA
FO, nata a [...] il [...], c.f. [...], qualificatasi proprietaria per 2/15;
CA IA GI, nata a [...] il [...],
c.f.[...], qualificatasi proprietaria per 2/15;
- tale trascrizione veniva effettuata contro il sig. CA NO, de cuius;
- gli odierni attori, unici ed esclusivi proprietari dell'appezzamento di terreno indicato, in forza dell'atto di compravendita sopra menzionato, hanno sempre avuto il possesso del bene immobile dalla data di acquisto e hanno provveduto anche alla manutenzione del fondo;
- il fondo è stato sempre posseduto, esclusivamente, dalle alienanti, sig.re ND, in proprio e tramite conduttori, i quali coltivavano il fondo quali affittuari, provvedendo alla corresponsione di un canone;
- la MP aveva provveduto alla coltura del fondo, sin dal 2003 e, dalla
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data di acquisto, provvedeva al pagamento dell'ICI/IMU sul fondo, in qualità quindi di proprietaria, insieme al proprio coniuge;
- gli attori, successivamente all'acquisto, nell'anno 2003, presentavano al Comune di Capaccio (SA) istanza per l'accorpamento della particella suindicata con altre e inserivano il fondo nel progetto di sviluppo aziendale finalizzato allo sfruttamento agricolo.
Tanto premesso convenivano in giudizio i sig.ri AN RI AR, CA RI
AR, CA NA, CA FO e CA IT, al fine di ottenere l'accertamento dell'esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro del Comune di
Capaccio (Sa) alla località Pedale, riportato nel catasto terreni del Comune di Capaccio, in ditta non conforme, al fl. 41. p.lla 9 di are 32.23, uliveto di 1 classe, rd € 39,12 e ra di
€ 13,32, e dichiarazione circa l'inesistenza di qualsiasi diritto dei convenuti su tale appezzamento di terreno.
Veniva, inoltre, chiesto di ordinare ai convenuti la cessazione delle turbative o molestie, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di procedere alla cancellazione della trascrizione della denunzia di successione sul bene in
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