Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 6437/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6437/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
NE AR (c.f. [...]) e TA NN (c.f.[...]), rapp.ti e difesi, dall' Avv. Marco Tortorella e presso cui eleggono dom.lio in Roma, alla via Domenico Chelini n. 5
- Parte Attrice -
E
Barclays Bank P.L.C. (c.f. 80123490155, p. iva 04826660153), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Cantone e dall'Avv. Davide Murino e tutti elettivamente domiciliati presso l' Avv. Gerardo Cicalese in Nocera Inferiore, Via Cucci n. 11,
- Parte Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti attrici chiedevano di accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con gli attori un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
di accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, di dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per gli attori, emessi nei
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dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
di condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 23.318,50, – pari alla differenza tra le rate corrisposte fino all'1.07.2018 e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero, se più favorevole per gli attori, dell'importo pari alla differenza tra le rate corrisposte fino all'1.07.2018 e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione - o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo;
di accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., gli odierni attori hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla convenuta una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevole per gli attori, pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti lo svolgimento di ogni operazione, da determinarsi in corso di causa o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
di condannare la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di mutuo, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori hanno subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario;
parte convenuta chiedeva di respingere tutte le domande formulate dai Sigg. NE e TA nei confronti di Barclays Bank P.l.c. in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e 4% C.P.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo gli attori adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo che, in data 30.09.2005, stipulavano con la Banca Barclays Bank PLC, il contratto di mutuo Rep. n. 21815 per un importo di € 228.000,00, provvedendo al successivo regolare pagamento delle rate di mutuo così come previste nel relativo piano di ammortamento;
che il suddetto contratto prevedeva le seguenti condizioni: durata anni 30;
numero di rate in ammortamento 360;
periodicità ammortamento mensile;
tasso di interesse ammortamento 3,59% nominale annuo per le prime 2 rate di preammortamento, e
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successivamente determinato in base alla media mensile del tasso Euribor a un mese divisore 365 riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,800 punti percentuali;
I.S.C. dichiarato: 4,095%;
tasso soglia antiusura per la categoria “mutuo a tasso variabile” per il trimestre 01-07-2005 /30-09-2005: 5,79%;
che dall'analisi del suddetto contratto e del relativo piano di ammortamento finalizzata a verificare
– utilizzando la formula di matematica finanziaria prevista dalla Banca d'Italia – se l'indicatore sintetico di costo (di seguito I.S.C.) indicato dalla Banca in sede di stipula del medesimo corrispondesse all'effettivo I.S.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6437/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
NE AR (c.f. [...]) e TA NN (c.f.[...]), rapp.ti e difesi, dall' Avv. Marco Tortorella e presso cui eleggono dom.lio in Roma, alla via Domenico Chelini n. 5
- Parte Attrice -
E
Barclays Bank P.L.C. (c.f. 80123490155, p. iva 04826660153), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Cantone e dall'Avv. Davide Murino e tutti elettivamente domiciliati presso l' Avv. Gerardo Cicalese in Nocera Inferiore, Via Cucci n. 11,
- Parte Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti attrici chiedevano di accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con gli attori un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
di accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, di dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per gli attori, emessi nei
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dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
di condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 23.318,50, – pari alla differenza tra le rate corrisposte fino all'1.07.2018 e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero, se più favorevole per gli attori, dell'importo pari alla differenza tra le rate corrisposte fino all'1.07.2018 e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione - o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo;
di accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., gli odierni attori hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla convenuta una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevole per gli attori, pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti lo svolgimento di ogni operazione, da determinarsi in corso di causa o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
di condannare la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di mutuo, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori hanno subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario;
parte convenuta chiedeva di respingere tutte le domande formulate dai Sigg. NE e TA nei confronti di Barclays Bank P.l.c. in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e 4% C.P.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo gli attori adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo che, in data 30.09.2005, stipulavano con la Banca Barclays Bank PLC, il contratto di mutuo Rep. n. 21815 per un importo di € 228.000,00, provvedendo al successivo regolare pagamento delle rate di mutuo così come previste nel relativo piano di ammortamento;
che il suddetto contratto prevedeva le seguenti condizioni: durata anni 30;
numero di rate in ammortamento 360;
periodicità ammortamento mensile;
tasso di interesse ammortamento 3,59% nominale annuo per le prime 2 rate di preammortamento, e
pagina 2 di 7
successivamente determinato in base alla media mensile del tasso Euribor a un mese divisore 365 riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,800 punti percentuali;
I.S.C. dichiarato: 4,095%;
tasso soglia antiusura per la categoria “mutuo a tasso variabile” per il trimestre 01-07-2005 /30-09-2005: 5,79%;
che dall'analisi del suddetto contratto e del relativo piano di ammortamento finalizzata a verificare
– utilizzando la formula di matematica finanziaria prevista dalla Banca d'Italia – se l'indicatore sintetico di costo (di seguito I.S.C.) indicato dalla Banca in sede di stipula del medesimo corrispondesse all'effettivo I.S.C.
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