Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 80
TRIB Milano
Sentenza
14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 12916/2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Tarquinio ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suso studio in Assago (MI), via G. Garibaldi n. 1, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
l' in persona del in carica, Controparte_3 CP_4
l' irigente in cari sentati e Controparte_5 difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domiciliati in , Via CP_5
Soderini, 24 convenuti
Oggetto: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: in via principale nel merito: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28.11.2016 (G.U. 01.12.2016, n. 281), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 50 ta di giustizia, con conseguente condanna del a Controparte_1 mettere a disposizione della sig.ra detta carta docente (o altro Parte_1 equipollente) per poterne fruire nel vincoli di legge;
in ogni caso: condannare i al pagamento del compenso di lite Controparte_1
(determinato ai sensi del D.M. 147/2022, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
1
c.p.a. al 4% e successive occorrende) in favore del ricorrente, con attribuzione all'avv. Francesca TARQUINIO in qualità di procuratore antistatario. in ogni caso: condannare i al pagamento Controparte_1 del compenso di lite (determina l rimborso delle spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e successive occorrende) in favore del ricorrente, con attribuzione all'avv. Francesca TARQUINIO in qualità di procuratore antistatario.
Per la parte convenuta:
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Svolgimento del processo
La signora ha convenuto in giudizio le a Parte_1 deducendo: - di to servizio alle dipendenze del Controparte_1 quale docente in forza di contratti fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
- di non aver fruito del beneficio della c.d. Carta Docente previsto dalla legge n. 107/2015;
- di avere svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo;
- di averne diritto, quale docente precario, sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, sia pure con memoria difensiva che pare riferibile ad altro giudizio.
All'udienza odierna la causa è decisa come segue.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
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