Trib. Lecce, sentenza 14/11/2024, n. 3543
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Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 8317/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa F C, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 14.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8317/2019 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difesa dall' avv R L Parte_1
– ricorrente - contro
con sede in Nardò (LE) alla via Rubichi 85 Controparte_1
– resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.7.2019 esponeva: di aver Parte_1 prestato attività lavorativa presso la pasticceria “ Controparte_1
sita in Nardò alla via Rubichi n 85 dal 22.7.2017 al 31.8.2018;
di
[...] aver svolto le mansioni di lavapiatti e aiuto laboratorio pasticceria inquadrabili nel VI livello CCNL Turismo e Pubblici esercizi;
che in particolare si era occupata del lavaggio e asciugatura quotidiano delle teglie e delle vaschette adibite alla preparazione degli impasti, alla pulizia del laboratorio compresa la pulizia dei vetri, mattonelle e zanzariere e alla ripulitura dei macchinari (quali impastatrice, macchina gelato, macchina crema e forni);
di aver lavorato tutti i giorni della settimana (compresa domenica e festività) nel periodo invernale (da novembre
a maggio) dalle ore 5,30 alle ore 16,00 e nel periodo estivo (da giugno ad ottobre) dalle ore 5,00 alle ore 16,00 senza mai godere di alcun giorno di riposo;
di aver percepito la retribuzione mensile di euro 600,00 del tutto inadeguata alle mansioni e al carico di lavoro svolto.
Ciò premesso, lamentando che le retribuzioni percepite fossero inferiori alle retribuzioni previste per la quantità e qualità del lavoro prestato
e comunque insufficienti ai sensi dell' art 36 Cost ed evidenziando di non aver mai ricevuto la giusta retribuzione a titolo di differenze retributive ordinarie, straordinario, tredicesima, quattordicesima, festività, lavoro festivo e domenicale, permessi, ferie non godute, TFR, deduceva di non aver percepito differenze stipendiali per complessive euro 42.485,37,64.
Sulla scorta di tanto, concludeva affinché il Tribunale condannasse parte resistente al pagamento delle differenze stipendiali suesposte.
Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Integrato il contraddittorio, nessuno si costituiva per parte convenuta.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, all' udienza del 20.5.2021 ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Istruita la causa in via documentale ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, all'udienza odierna, previa discussione, il Tribunale decideva con sentenza pubblicamente letta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente domanda giudiziale devolve alla cognizione del Tribunale la questione, originata dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, relativa all' accertamento della sussistenza del diritto a percepire una serie di differenze retributive maturate nel periodo dal 22.7.2017 al
31.8.2018.
Tanto premesso ritiene il Tribunale- alla luce della documentazione in