Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Nr.309/2021 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 06.12.2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
IL VA, nata a [...] il [...] (C.F. [...]),
rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Rosa Pilato ed elettivamente domiciliata in Riesi nella via
Pasqualino n. 5
- ricorrente contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
- resistente

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti

MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.03.2021 la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso che nell'anno 2017 ha prestato la propria attività lavorativa come abbracciante agricolo stagionale, dal


12/01/2017 al 17/02/2017 e dal 18/10/2017 al 15/11/2017 presso l'Azienda “Terranova Piero Lillo”
e dal 17/05/2017 al 30/09/2017 presso l'azienda “ECO FARM S.r.l.”.
La ricorrente ha, altresì, esposto che era addetta alla coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio e lavori vari presso l'azienda di “Terranova Piero Lillo”, nonché al confezionamento, all'attività di cernita, alla pulitura e all'imballaggio di prodotti ortofrutticoli presso l'“ECO FARM S.r.l.”.
Con domanda prot. n. INPS.1800.22/02/2018.0025953 presentata il 22/02/2018 la ricorrente chiedeva all'INPS per l'anno 2017 la liquidazione delle prestazioni di indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per il nucleo familiare, ricorrendone i presupposti richiesti dalla legge (2 anni di anzianità assicurativa e almeno 102 contributi giornalieri nei due anni precedenti la domanda di prestazione).
Nonostante ciò, l'INPS non provvedeva a liquidare le prestazioni richieste né comunicava il rifiuto della domanda presentata in data 22/02/2018.
Con diffida del 04/11/2020 la ricorrente chiedeva all'Istituto, a mezzo procuratore di fiducia, il pagamento delle suddette prestazioni richieste senza ottenere risposta alcuna.
In data 09/12/2020, l'INPS (tramite pec) comunicava la mancata liquidazione delle prestazioni per intervenuta decadenza annuale dell'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 nel testo successivamente novellato.
Ancora, a sostegno delle proprie ragioni, la IL VA ha evidenziato che solo da un confronto tra l'estratto conto previdenziale emesso in data 26/06/2019 e quello emesso il
12/11/2020 evinceva implicitamente la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno
2017 non avendo ricevuto alcuna relativa comunicazione da parte dell'INPS.
Ciò posto, la ricorrente, ritenuta l'illegittimità della cancellazione degli elenchi agricoli e il conseguente mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto alle prestazioni richieste di disoccupazione agricola e di assegno per il nucleo familiare
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