Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/03/2025, n. 237
TRIB Reggio Emilia
Sentenza
9 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4115/2023 promossa da: RR CO (C.F.: [...]) e SS S.R.L. (C.F.: 14807591004), con il Patrocinio degli Avv.ti PICONE DARIO e GARRAFA VIRGINIA MARIA ATTORI contro RI RO (C.F.: RSMRA51A23B893S), con il Patrocinio dell'Avv. POZZA FEDERICO DI GI VA (C.F.: [...]), contumace CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale;
il convenuto DI GI è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. RR CO, in proprio e quale legale rappresentante di SS S.R.L., ha convenuto in giudizio RI RO e DI GI VA esponendo (in estrema sintesi):
- di essere stato contattato, nell'ottobre 2020, da RI RO - persona a lui nota in quanto suo compaesano e lontano parente - il quale voleva coinvolgerlo in un progetto di investimento immobiliare che stava seguendo, a suo dire, con un caro amico e socio, DI GI VA, consistente nell'acquisizione, attraverso un Fondo istituzionale, di alcune unità immobiliari a NA, GI IA e Piacenza, da gestire, valorizzare e successivamente rivendere;
- che il RI, facendo leva sul proprio stato di bisogno e sul legame familiare, gli ha sostanzialmente chiesto di partecipare attraverso un supporto economico, garantendogli che si trattava di un affare sicuro e che non solo sarebbe rientrato con certezza dell'investimento, ma avrebbe conseguito rilevanti guadagni;
- di essersi quindi determinato a concludere con il RI un accordo verbale di interessenza relativo ad una prima operazione immobiliare su NA (affare n. 1), in base al quale egli avrebbe erogato a RI la somma di € 100.000,00 e questi, entro il 22.09.2021,
1
avrebbe restituito l'intero apporto tramite versamento a SS S.R.L. - società di cui RR era (ed è) socio e legale rappresentante - maggiorato del 50% a titolo di partecipazione agli utili derANti dall'affare, espressamente concordando l'esclusione della SS da eventuali perdite;
- di avere quindi provveduto al versamento dell'importo di € 100.000,00 in data 22.10.2020, che, secondo le indicazioni dello stesso RI, sono stati bonificati direttamente su conto corrente intestato a DI GI, suo socio in affari;
- che l'accordo verbale così concluso è stato successivamente formalizzato con un atto scritto datato 28.10.2020 nel quale, per ragioni di opportunità mai rese note, figuravano quali parti la SS S.R.L., da un lato, e il solo DI GI VA, dall'altro lato;
- che in quegli stessi giorni RI gli ha sottoposto una seconda operazione su GI IA (affare n. 2), richiedendogli un apporto, stavolta, di € 400.000,00, con restituzione della somma, maggiorata sempre del 50%, entro il 31.03.2022;
- che l'iter si è svolto con le medesime modalità: accordo verbale tra RR e RI;
versamento della somma tramite bonifico istantaneo a DI GI in data 29.10.2020; successiva formalizzazione dell'accordo fra SS S.R.L. e DI GI con atto scritto datato 3.11.2020;
- che nella primavera 2021 RI ha proposto il suo coinvolgimento in una terza operazione a Piacenza (affare n. 3), analoga alle due precedenti, con un apporto a suo carico, anche in questo caso, di € 400.000,00, da restituirsi, maggiorato del 50%, entro il 31.12.2022 (affare n. 3);
- l'operazione si è svolta secondo lo schema ormai collaudato: accordo verbale tra RR e RI;
versamento della somma tramite bonifico istantaneo da SS S.R.L. a DI GI in data 16.04.2021; formalizzazione dell'accordo fra SS S.R.L. e DI GI con atto scritto datato 16.04.2021;
- di avere incontrato per la prima volta il DI GI solo a luglio 2021, poiché nei mesi precedenti, nonostante i rapporti negoziali e le ingenti somme versate in suo favore, quest'ultimo non si era mai reso disponibile a un incontro, sicché tutti i contatti - compreso lo scambio delle firme sugli accordi scritti di cointeressenza - sono avvenuti a distanza, e sempre per il tramite di RI;
- che, in prossimità della scadenza del termine pattuito per l'affare n. 1, sia RI che DI GI hanno iniziato sostanzialmente a latitare;
- di avere quindi chiesto a entrambi la restituzione dell'apporto n. 1, maggiorato degli interessi pattuiti;
- che DI GI il 22.09.2021 gli ha comunicato di aver effettuato quello stesso giorno un bonifico in favore di SS S.R.L. dell'importo di € 150.000,00, trasmettendogli la schermata della contabile;
- che, nulla avendo ricevuto nei giorni successivi e ricontattati i convenuti, il 29.09.2021 DI GI gli ha inoltrato la contabile di un ulteriore ordine di bonifico, che, come il primo, non è andato a buon fine, non essendovi mai stato l'effettivo accredito della somma;
- che a quel punto entrambi i convenuti sono divenuti di fatto irrintracciabili;
- che, quindi, resosi definitivamente conto di essere stato coinvolto in una truffa, ha
2
diffidato i due alla restituzione della somma di € 100.000,00 nonché dell'ulteriore importo di € 800.000,00, versato per gli affari nn. 2 e 3, senza ottenere alcun esito;
- di avere sporto denuncia-querela nei confronti di entrambi per il reato di truffa;
- di avere inoltre ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti del DI GI per l'intera somma complessivamente versata (pari a € 900.000,00) e avviato nei suoi confronti delle azioni esecutive, ad oggi risultate infruttuose;
- che RI RO è responsabile nei suoi confronti per la perdita subita in base ai seguenti titoli:
1) direttamente, quale parte “reale” degli accordi di cointeressenza conclusi verbalmente;
2) sempre direttamente, in quanto rappresentante e amministratore della società di fatto, costituita fra lui e DI GI, che ha concluso le operazioni con RR;
3) quale socio della società di fatto;
4) quale socio della società apparente fra lui e DI GI, in relazione alla gestione di detta società e in relazione alle obbligazioni asseritamente assunte dalla stessa;
5) in via extracontrattuale, quale terzo autore del raggiro;
6) sempre in via extracontrattuale, quale concorrente ex art. 185 c.p.;
7) quale intermediario fra RR e DI GI ai sensi dell'art. 1759 c.c. Sulla base di quanto sopra, RR CO, in proprio e quale legale rappresentante di SS S.R.L., ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare l'inadempimento di SC alle obbligazioni assunte verbalmente come sopra descritte e per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
per l'effetto condannare il SC alla restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
2. in via subordinata, ove SC non sia ritenuto responsabile quale parte diretta degli Accordi di Cointeressenza: i) accertare e dichiarare che SI ha concluso gli Accordi di Cointeressenza con la società di fatto costituita dal SC e dal Di LA;
ii) accertare e dichiarare l'inadempimento della società di fatto costituita dal SC e dal Di LA alle obbligazioni assunte con gli Accordi di Cointeressenza;
iii) per l'effetto condannare il SC, nella qualità di rappresentante, amministratore e, comunque, socio alla restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
3. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare che il SC è socio apparente del Di LA con riferimento all'iniziativa di investimento immobiliare in premessa;
ii) accertare e dichiarare la conseguente responsabilità illimitata e solidale del SC, quale socio apparente, per l'inadempimento alle obbligazioni assunte con gli Accordi di Cointeressenza;
iii) per l'effetto condannare il SC alla restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., del SC nei confronti del Dott. BI e della SI;
ii) per l'effetto condannare il SC al risarcimento del danno di complessivi di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
5. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi del combinato
3 disposto degli artt. 2043 cod. civ. e dell'art. 185 cod. pen., del SC nei confronti del Dott. BI e della SI;
ii) per l'effetto , condannare il SC al risarcimento del danno di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
6. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1759, comma 1, cod. civ., del SC nei confronti della SI;
ii) per l'effetto condannare il SC al risarcimento del danno di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa. In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio”. DI GI VA, pur regolarmente notificato (a seguito di rinnovazione dell'iniziale notifica, risultata invalida), è rimasto contumace. Si è costituito invece RI RO contestando l'azione avversaria e negando ogni addebito di responsabilità, in quanto egli stesso sarebbe stato vittima inconsapevole della truffa ordita dal DI GI. In via preliminare, sul piano
* Conclusioni delle parti All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale;
il convenuto DI GI è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. RR CO, in proprio e quale legale rappresentante di SS S.R.L., ha convenuto in giudizio RI RO e DI GI VA esponendo (in estrema sintesi):
- di essere stato contattato, nell'ottobre 2020, da RI RO - persona a lui nota in quanto suo compaesano e lontano parente - il quale voleva coinvolgerlo in un progetto di investimento immobiliare che stava seguendo, a suo dire, con un caro amico e socio, DI GI VA, consistente nell'acquisizione, attraverso un Fondo istituzionale, di alcune unità immobiliari a NA, GI IA e Piacenza, da gestire, valorizzare e successivamente rivendere;
- che il RI, facendo leva sul proprio stato di bisogno e sul legame familiare, gli ha sostanzialmente chiesto di partecipare attraverso un supporto economico, garantendogli che si trattava di un affare sicuro e che non solo sarebbe rientrato con certezza dell'investimento, ma avrebbe conseguito rilevanti guadagni;
- di essersi quindi determinato a concludere con il RI un accordo verbale di interessenza relativo ad una prima operazione immobiliare su NA (affare n. 1), in base al quale egli avrebbe erogato a RI la somma di € 100.000,00 e questi, entro il 22.09.2021,
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avrebbe restituito l'intero apporto tramite versamento a SS S.R.L. - società di cui RR era (ed è) socio e legale rappresentante - maggiorato del 50% a titolo di partecipazione agli utili derANti dall'affare, espressamente concordando l'esclusione della SS da eventuali perdite;
- di avere quindi provveduto al versamento dell'importo di € 100.000,00 in data 22.10.2020, che, secondo le indicazioni dello stesso RI, sono stati bonificati direttamente su conto corrente intestato a DI GI, suo socio in affari;
- che l'accordo verbale così concluso è stato successivamente formalizzato con un atto scritto datato 28.10.2020 nel quale, per ragioni di opportunità mai rese note, figuravano quali parti la SS S.R.L., da un lato, e il solo DI GI VA, dall'altro lato;
- che in quegli stessi giorni RI gli ha sottoposto una seconda operazione su GI IA (affare n. 2), richiedendogli un apporto, stavolta, di € 400.000,00, con restituzione della somma, maggiorata sempre del 50%, entro il 31.03.2022;
- che l'iter si è svolto con le medesime modalità: accordo verbale tra RR e RI;
versamento della somma tramite bonifico istantaneo a DI GI in data 29.10.2020; successiva formalizzazione dell'accordo fra SS S.R.L. e DI GI con atto scritto datato 3.11.2020;
- che nella primavera 2021 RI ha proposto il suo coinvolgimento in una terza operazione a Piacenza (affare n. 3), analoga alle due precedenti, con un apporto a suo carico, anche in questo caso, di € 400.000,00, da restituirsi, maggiorato del 50%, entro il 31.12.2022 (affare n. 3);
- l'operazione si è svolta secondo lo schema ormai collaudato: accordo verbale tra RR e RI;
versamento della somma tramite bonifico istantaneo da SS S.R.L. a DI GI in data 16.04.2021; formalizzazione dell'accordo fra SS S.R.L. e DI GI con atto scritto datato 16.04.2021;
- di avere incontrato per la prima volta il DI GI solo a luglio 2021, poiché nei mesi precedenti, nonostante i rapporti negoziali e le ingenti somme versate in suo favore, quest'ultimo non si era mai reso disponibile a un incontro, sicché tutti i contatti - compreso lo scambio delle firme sugli accordi scritti di cointeressenza - sono avvenuti a distanza, e sempre per il tramite di RI;
- che, in prossimità della scadenza del termine pattuito per l'affare n. 1, sia RI che DI GI hanno iniziato sostanzialmente a latitare;
- di avere quindi chiesto a entrambi la restituzione dell'apporto n. 1, maggiorato degli interessi pattuiti;
- che DI GI il 22.09.2021 gli ha comunicato di aver effettuato quello stesso giorno un bonifico in favore di SS S.R.L. dell'importo di € 150.000,00, trasmettendogli la schermata della contabile;
- che, nulla avendo ricevuto nei giorni successivi e ricontattati i convenuti, il 29.09.2021 DI GI gli ha inoltrato la contabile di un ulteriore ordine di bonifico, che, come il primo, non è andato a buon fine, non essendovi mai stato l'effettivo accredito della somma;
- che a quel punto entrambi i convenuti sono divenuti di fatto irrintracciabili;
- che, quindi, resosi definitivamente conto di essere stato coinvolto in una truffa, ha
2
diffidato i due alla restituzione della somma di € 100.000,00 nonché dell'ulteriore importo di € 800.000,00, versato per gli affari nn. 2 e 3, senza ottenere alcun esito;
- di avere sporto denuncia-querela nei confronti di entrambi per il reato di truffa;
- di avere inoltre ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti del DI GI per l'intera somma complessivamente versata (pari a € 900.000,00) e avviato nei suoi confronti delle azioni esecutive, ad oggi risultate infruttuose;
- che RI RO è responsabile nei suoi confronti per la perdita subita in base ai seguenti titoli:
1) direttamente, quale parte “reale” degli accordi di cointeressenza conclusi verbalmente;
2) sempre direttamente, in quanto rappresentante e amministratore della società di fatto, costituita fra lui e DI GI, che ha concluso le operazioni con RR;
3) quale socio della società di fatto;
4) quale socio della società apparente fra lui e DI GI, in relazione alla gestione di detta società e in relazione alle obbligazioni asseritamente assunte dalla stessa;
5) in via extracontrattuale, quale terzo autore del raggiro;
6) sempre in via extracontrattuale, quale concorrente ex art. 185 c.p.;
7) quale intermediario fra RR e DI GI ai sensi dell'art. 1759 c.c. Sulla base di quanto sopra, RR CO, in proprio e quale legale rappresentante di SS S.R.L., ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare l'inadempimento di SC alle obbligazioni assunte verbalmente come sopra descritte e per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
per l'effetto condannare il SC alla restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
2. in via subordinata, ove SC non sia ritenuto responsabile quale parte diretta degli Accordi di Cointeressenza: i) accertare e dichiarare che SI ha concluso gli Accordi di Cointeressenza con la società di fatto costituita dal SC e dal Di LA;
ii) accertare e dichiarare l'inadempimento della società di fatto costituita dal SC e dal Di LA alle obbligazioni assunte con gli Accordi di Cointeressenza;
iii) per l'effetto condannare il SC, nella qualità di rappresentante, amministratore e, comunque, socio alla restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
3. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare che il SC è socio apparente del Di LA con riferimento all'iniziativa di investimento immobiliare in premessa;
ii) accertare e dichiarare la conseguente responsabilità illimitata e solidale del SC, quale socio apparente, per l'inadempimento alle obbligazioni assunte con gli Accordi di Cointeressenza;
iii) per l'effetto condannare il SC alla restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., del SC nei confronti del Dott. BI e della SI;
ii) per l'effetto condannare il SC al risarcimento del danno di complessivi di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
5. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi del combinato
3 disposto degli artt. 2043 cod. civ. e dell'art. 185 cod. pen., del SC nei confronti del Dott. BI e della SI;
ii) per l'effetto , condannare il SC al risarcimento del danno di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
6. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1759, comma 1, cod. civ., del SC nei confronti della SI;
ii) per l'effetto condannare il SC al risarcimento del danno di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa. In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio”. DI GI VA, pur regolarmente notificato (a seguito di rinnovazione dell'iniziale notifica, risultata invalida), è rimasto contumace. Si è costituito invece RI RO contestando l'azione avversaria e negando ogni addebito di responsabilità, in quanto egli stesso sarebbe stato vittima inconsapevole della truffa ordita dal DI GI. In via preliminare, sul piano
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