Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2024, n. 2911
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Testo completo
RG. n. 2642 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di r.g. 2642/2018, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio civile ” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDO VASTOLA, presso lo studio ultimo Parte_1 della quale è elettivamente domiciliata, come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA VITIELLO, presso lo studio ultimo Controparte_1 della quale è elettivamente domiciliata, come da mandato a margine del ricorso per scioglimento del matrimonio RG 4893 2016 riunito al presente giudizio;
resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 02/05/2018, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato con il coniuge in Sarno il 23.04.2009 (come da estratto per Controparte_1 riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, dell'anno 2009, serie N, parte I, atto n. 8), dal quale nasceva un figlio, ( nato il [...], minorenne), deducendo Per_1
l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già subito dopo il matrimonio, tanto che in pagina 1 di 9
considerazione del comportamento violento del coniuge l'odierna ricorrente in data 20.07.2012, presentava presso Tribunale di Nocera Inferiore, ricorso ex art. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c., a seguito del quale il Tribunale di Nocera Inferiore disponeva l'allontanamento immediato del sig.
dal domicilio della convivente ed il divieto di avvicinamento, dello stesso, ai Controparte_1 luoghi ove la ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa.
Con ricorso per scioglimento del matrimonio civile la ricorrente, formulava domanda di affido esclusivo del minore e la conferma dei provvedimenti adottati con ordinanza presidenziale Per_1 del 24.02.2014 nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 287/2016 resa del Tribunale di Nocera Inferiore, la quale, a conferma dell'ordinanza presidenziale: autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore;
disciplinava il diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore;
poneva in capo al l'obbligo di versare alla l'assegno mensile di € 400,00, di cui € CP_1 Pt_1
300,00 per il mantenimento del minore ed € 100,00 per il mantenimento della moglie.
promuoveva autonomo giudizio per lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1
RG n. 4893/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore, riunito in data 18.03.2019 al presente giudizio, chiedendo ridursi ad € 100,00 il mantenimento per il figlio escludendo Per_1 qualsivoglia assegno divorzile per l'odierna ricorrente e chiedendo, infine, la conferma delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale in sede di separazione in ordine al diritto di visita.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale con provvedimento del 18.03.2019, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Con memoria integrativa, oltre allo scioglimento degli effetti del matrimonio civile, l'affido esclusivo del figlio minore della conferma delle statuizioni presidenziali in corso di separazione giudiziale, la ricorrente chiedeva condannarsi il resistente al pagamento di un Controparte_1 assegno divorzile mensile pari ad € 100,00.
Dopo aver svolto attività istruttoria, invero non concretizzatasi per l'assenza di richieste di prova orale, depositate le relazioni dei Servizi sociali richieste dal Giudice, anche tenuto conto della richiesta della parte ricorrente dell'affido esclusivo del minore la causa, all'udienza del Per_1
20.06.2024 è stata riservata al Collegio per la decisione, con la concessione del termine di legge.
Sullo scioglimento del matrimonio civile La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al pagina 2 di 9
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, giudizialmente con sentenza n. 287/2016, munita di attestazione di non proposto appello) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta.
Sulle questioni accessorie relative all'affidamento, al mantenimento ed al diritto di visita del genitore non domiciliatario. A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione giudiziale di cui alla sentenza n. 287/2016 ancorché con le modifiche e le precisazioni come riportate in parte dispositiva all'uopo, peraltro, anche valorizzando le richieste conclusive, sul punto formulate dalla ricorrente.
Il minore, va pertanto affidato esclusivamente alla madre, all'uopo disponendo l'affido Per_1 esclusivo rafforzato. Come noto, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-dovere alla bigenitorialità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 11-09-2014, n. 19181). L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio di quella che oggi viene definita dal novello tenore del codice
“responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore. Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi). Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
Nel caso di specie, sono emerse evidenti circostanze ostative all'affidamento condiviso.
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Pertanto, si ritiene di poter affidare il minore esclusivamente alla madre, costituendo tale situazione quella più rispondente all'interesse superiore dei figli. Vanno valorizzate, sul punto, sia le relazioni dei Servizi Sociali, laddove ne postulano l'irreperibilità, sia, altresì, l'ulteriore circostanza che, invece, dal Servizio Sociale di Campagna non sono emerse circostanze sfavorevoli all'affido esclusivo del minore alla madre.
Il minore, poi, va,