Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1043/2023 R.G.L. promossa da
AR PP TA ZZ (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. NOTARO TERESA, per procura in atti, ricorrente, contro
I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25/05/2023 AR PP TA ZZ ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984 dalla domanda di conferma del luglio 2020, contestando le conclusioni del
c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di “1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ai fini della conferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della Legge 222/84, dalla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità in quanto non sono intervenuti miglioramenti nelle affezioni che affliggono la stessa, o dalla data che risulterà in corso di causa;
2) Per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità o dalla data che risulterà in corso di causa.
Nella resistenza dell'Inps, la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza dell'08.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1043/2023 R.G.L. promossa da
AR PP TA ZZ (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. NOTARO TERESA, per procura in atti, ricorrente, contro
I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25/05/2023 AR PP TA ZZ ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984 dalla domanda di conferma del luglio 2020, contestando le conclusioni del
c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di “1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ai fini della conferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della Legge 222/84, dalla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità in quanto non sono intervenuti miglioramenti nelle affezioni che affliggono la stessa, o dalla data che risulterà in corso di causa;
2) Per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità o dalla data che risulterà in corso di causa.
Nella resistenza dell'Inps, la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza dell'08.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di
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