Trib. Roma, sentenza 01/03/2024, n. 2534
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Lavoro
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr. ssa Giovanna
Palmieri, all'udienza del 1 marzo 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi di lavoro, n° 33138 dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio Parte_1
dell'Avv.to Giovanni Faragasso che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
e in p. dei rispettivi l,rp,t, Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio dell'Avv. Marco Serra che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Bruno Galati e
Riccardo Badia per procura in calce alla memoria di costituzione e risposta
Convenute e ricorrenti in riconvenzionale
, in p.del l.r.p.r., rappresentato e difeso dall'Avv.to P. Scarlato per CP_3
procura generale alle liti in atti
Convenuto
Oggetto ;
accertamento rapporto di lavoro subordinato, condanna al
pagamento di differenze retributive
Motivi in fatto e diritto
1.Col ricorso depositato il 24 ottobre 2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Tribunale di :
1. ACCERTARE e
DICHIARARE che è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12.05.2014 al 07.01.2022, accertando e dichiarando la sussistenza di un unico contro di imputazione tra le società e Controparte_1
con conseguente responsabilità solidale delle medesime;
2. Controparte_2
CONDANNARE la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Sig. , in solido con la CP_4 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
[...] CP_4
, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
[...]
185.688,94 dovuta secondo gli allegati conteggi analitici, a titolo di per differenze retributive, retribuzione non percepita, ferie non godute, permessi, riposo settimanale, 13.ma e 14.ma mensilità e TFR, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorre dalle singole scadenze, , o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, determinata anche in applicazione dell'art. 36 Cost.;
3. CONDANNARE la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore Sig. , in solido con la CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Sig. , per ogni somma che risulterà dovuta, al pagamento della CP_4
rivalutazione per il maggior danno in conseguenza della diminuzione del valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 428 c.p.c. e 150 disp. att c.p.c., il tutto poi maggiorato di interessi sulle
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somme rivalutate;
4. CONDANNARE la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore Sig. , in solido con la CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Sig. , al pagamento in favore degli Enti Previdenziali, dei CP_4
contributi non corrisposti per tutto il periodo di lavoro sopra specificatamente indicato.”.
Ha esposto al riguardo, che per il periodo dal 23 maggio 2012 al 7 gennaio 2022 aveva lavorato alle dipendenze delle società convenute nelle sedi di Roma site in
Via dei Castani n. 7 e n. 222 ;
in particolare per il periodo dal 23 maggio 2012 al 28 marzo 2014 aveva lavorato senza formalizzazione di rapporto di lavoro e percepito compensi fissi in contanti e, per il periodo successivo, dal marzo 2014 al dicembre 2019, dietro corresponsione di somme indicate nelle fatture prodotte
a carico di ( doc. da 2 a 10) ovvero a carico di Controparte_1 CP_2
che recavano come causale “ consulenza immobiliare “ mentre per il
[...]
periodo, dal 1 gennaio 2020 al 7 gennaio 2022, data di dimissioni, sempre su indicazione di , l.r. della rappresentante delle società convenute, CP_4
aveva emesso fatture solo a carico di Organizzazione_1
Ha dedotto che per tutta la durata del rapporto lavorativo, aveva svolto medesime mansioni di responsabile – capo servizio dell'agenzia immobiliare affiliata in franchising a osservando medesimo orario dal lunedì al Parte_2
venerdì dalle 8, 30 alle 13,30 e dalle 15 alle 19,30 ed il sabato pomeriggio, fino al 31 marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 20 e di essersi occupato in particolare di recarsi nei condomini a distribuire riviste cercare notizie su Pt_2
appartamenti da vendere o locare, fare ricerche sugli immobili risultati vuoti, valutare immobili, accompagnare i clienti per le visite agli appartamenti, acquistare materiali di cancelleria, sollecitare i clienti al conferimento di incarichi ed assisterli poi nei rogiti notarili, ritirare assegni relativi alle provigioni e loro consegna al signor . CP_4
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In diritto, ha dedotto che, gli indici di subordinazione erano desumibili dall'aver percepito sempre corrispettivo fisso e predeterminato in assenza di rischio economico assunto, nel non aver avuto margini di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa essendo stato sottoposto sempre agli ordini di , legale rappresentante delle due società convenute, CP_4
ricevute “ come da chat allegate” , ovvero su indirizzo mail aziendale
ovvero ovvero su mail Email_1 Email_2
personale, su computer fisso messo a disposizione della datrice di lavoro.
Ha inoltre allegato che era configurabile un vincolo di solidarietà tra le società convenute per essere unico centro di imputazione di interessi, nella persona del
l.r.p. , atteso che solo dal 1 gennaio 2019 su indicazione del Sig. CP_4
aveva emesso fatture per la società ma le CP_4 Controparte_2
mansioni e gli orari erano rimasti sempre gli stessi.
Ha infine dedotto di non aver percepito la retribuzione dovuta alla luce dell'inquadramento spettante nel primo livello CCNL