Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/11/2024, n. 990
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. G G Presidente dott.ssa T V G Giudice dott. S R Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1392/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
3.7.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
(C.F. ), in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , elettivamente Persona_1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Fratelli Ponzio n. 4, presso lo studio dall'avv. G
A, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia CP_1 C.F._2
Terme (CZ), piazza Mazzini n. 28, presso lo studio dall'avv. N P, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Lamezia Terme.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore (nata a [...] il [...]), Persona_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale , esponendo che a seguito di una CP_1 relazione sentimentale intercorsa con il convenuto durata all'incirca sedici anni era nata la figlia
, riconosciuta solo dalla madre, mentre il padre aveva sempre tenuto un Persona_1 comportamento di totale disinteresse, sottraendosi ad ogni dovere genitoriale. Chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - accertare e dichiarare che il sig. è il padre biologico della minore CP_1 Per_1 nata a Catanzaro in data [...] a [...] relazione intrattenuta con la sig.ra
[...] Parte_1
- conseguentemente emettersi sentenza dichiarativa di paternità ex art. 269 c.c.;
- ordinare
[...] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di fare la prescritta annotazione nel
1
relativo atto di nascita;
- disporre del cognome paterno in aggiunta a quello materno;
- per l'effetto, porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della minore CP_1 Per_1 pari almeno ad euro 350,00 mensili oltre spese straordinarie con decorrenza dalla di nascita da accreditarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente e con il seguente codice Iban IT
21Q3608105138229591629659 intestato alla sig.ra madre della piccola Parte_1 Per_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
[...]
Si costituiva il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di composizione del CP_1
Giudice in modalità collegiale ex art. 50 bis c.p.c. e la omessa notifica e/o comunicazione dell'atto di citazione al Pubblico Ministero con la conseguente violazione degli artt. 70 e ss c.p.c.;
nel merito, il convenuto contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: ”Voglia l'On.le Tribunale Civile di Lamezia
Terme disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa preliminare rimessione degli atti al
Presidente del Tribunale affinchè proceda a trasmettere il presente giudizio sul ruolo del Tribunale in composizione collegiale e venga fissata l'udienza di prima comparizione: in via preliminare: disporre la notifica e/o comunicazione dell'atto di citazione e dell'istaurando giudizio al Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lamezia Terme. Nel merito: in via principale e nel merito rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di parte attrice per essere la stessa inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, con ogni opportuna e conseguente determinazione di legge. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di declaratoria di riconoscimento di paternità, ridurre al minimo l'importo relativo al mantenimento della minore da porre a carico del convenuto, nella misura di euro 100,00 mensili, in ragione delle condizioni economiche disagiate del genitore e quantificare la concorrenza nelle spese sostenute per la minore in via equitativa, con decorrenza di entrambe le somme dalla pronuncia della sentenza che definisce il presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge”.
Con ordinanza del 23.6.2022 il Giudicante assegnatario del fascicolo, delibando le eccezioni preliminari del convenuto, riconosceva che la competenza a decidere sulla domanda attorea apparteneva al Tribunale in composizione collegiale e non al Giudice monocratico e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinchè: 1) assegnasse il procedimento al
Tribunale in composizione collegiale designando contestualmente il Giudice Istruttore della causa;
2) disponesse, a cura della Cancelleria, la comunicazione ex art. 71 c.p.c. degli atti del procedimento al P.M. in sede al fine di consentirne l'intervento ex art. 70 c.p.c. dal momento che l'interveniente necessario non risultava essere stato informato della pendenza del presente giudizio;
3) fissasse nuova prima udienza di comparizione e trattazione secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione davanti al Giudice designato quale Istruttore/relatore della causa.
Compiuti tutti i predetti incombenti processuali e disposta ed espletata CTU genetica, all'udienza del
3.7.2024 il Giudice Istruttore invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale è fondata e merita accoglimento.
Orbene, come è noto, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire lo status di figlio. Ciò non significa che vi sia un obbligo giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una
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sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione.
L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.5.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benchè, ai sensi del 4. comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione.
Va osservato, poi, che, ai sensi dell'art. 270 c.c., l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio e la paventata illegittimità costituzionale di tale disposizione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità manifestamente infondata (Cass. civ. sez. I 21.09.2001 n. 11934). Il legislatore del 1975, infatti, eliminando il termine di decadenza, previsto nel previgente art. 271 c.c., di due anni dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio per la proposizione dell'azione di accertamento della paternità, ha inteso eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della paternità e della maternità e, al tempo stesso, ha voluto assicurare identica protezione giuridica a tutti i figli nati fuori del matrimonio.
L'attuale regolamentazione della materia rende, pertanto, esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale in tutti i casi nei quali sarebbe possibile il riconoscimento, mentre prima della riforma del
1975 la dichiarabilità giudiziale era sottoposta ad una serie di limitazioni che, rispetto al riconoscimento, rendevano il suo campo di applicazione più ristretto.
La prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre. Nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al
99%.
Ad avviso della Suprema Corte le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza,
l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (per tutte vedi Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007).
Nella fattispecie in esame sono state espletate indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto padre e della
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