Trib. Bologna, sentenza 09/04/2024, n. 69
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Testo completo
N. R.G. 41-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 41-1/2024 PU da
BANCA IFIS S.P.A con sede legale in Venezia (VE), Via Terraglio n. 63, C.F. 02505630109,
P.IVA 04570150278
Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Adriano
e
ILLIMITY BANK S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Via Soperga n. 9, C.F. e
P.IVA03192350365
Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borghini
- Ricorrenti nei confronti di
FARMAFOX S.R.L. con sede legale in Baricella (BO), Via Bianchetta n. 19/9, C.F. e P.IVA
03832931202
- Resistente
Con ricorso depositato rispettivamente in data 13 febbraio 2024 e 21 febbraio 2024,
BANCA IFIS S.P.A e ILLIMITY BANK S.P.A. hanno proposto istanza di apertura della
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liquidazione giudiziale nei confronti di FARMAFOX S.R.L. ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al
d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), allegando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 87.007,18, di cui Euro 30.307,18 riferiti a BANCA IFIS S.P.A ed Euro
56.700,00 a ILLIMITY BANK S.P.A.
La società resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna.
La documentazione versata in atti (cfr. decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi ed infruttuoso tentativo di pignoramento presso la sede legale del resistente), unitamente a quanto acquisito in fase istruttoria (informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano cartelle per oltre 29.000,00) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti
e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).
Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 41-1/2024 PU da
BANCA IFIS S.P.A con sede legale in Venezia (VE), Via Terraglio n. 63, C.F. 02505630109,
P.IVA 04570150278
Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Adriano
e
ILLIMITY BANK S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Via Soperga n. 9, C.F. e
P.IVA03192350365
Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borghini
- Ricorrenti nei confronti di
FARMAFOX S.R.L. con sede legale in Baricella (BO), Via Bianchetta n. 19/9, C.F. e P.IVA
03832931202
- Resistente
Con ricorso depositato rispettivamente in data 13 febbraio 2024 e 21 febbraio 2024,
BANCA IFIS S.P.A e ILLIMITY BANK S.P.A. hanno proposto istanza di apertura della
pagina 1 di 5
liquidazione giudiziale nei confronti di FARMAFOX S.R.L. ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al
d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), allegando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 87.007,18, di cui Euro 30.307,18 riferiti a BANCA IFIS S.P.A ed Euro
56.700,00 a ILLIMITY BANK S.P.A.
La società resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna.
La documentazione versata in atti (cfr. decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi ed infruttuoso tentativo di pignoramento presso la sede legale del resistente), unitamente a quanto acquisito in fase istruttoria (informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano cartelle per oltre 29.000,00) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti
e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).
Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di
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