Trib. Milano, sentenza 21/05/2024, n. 2578

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 21/05/2024, n. 2578
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2578
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

R.G. n. 11711/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, L P, nella prosecuzione del verbale di udienza del 21.05.2024;

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Pt_5 Parte_6 Controparte_1
G G;

e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
R P e dall'Avv. L. Confessore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l formulando le seguenti conclusioni: “ accogliere il presente ricorso e per l'effetto CP_2 riconoscere l'illegittimità e/o illiceità e/o discriminatorietà del mancato pagamento a favore dei ricorrenti del premio presenza e/o comunque della indennità riconosciuta da c.d. CP_2
Summer 2022 nella misura piena di euro 7.000,00 e per l'effetto condannare la resistente al pagamento delle seguenti somme lorde o di quelle maggiori o inferiori ritenute di giustizia, oltre
interessi e rivalutazione come per legge: euro 750,00 a favore di euro Parte_1
3.500,00 a favore di ;
euro 1.000,00 a favore di ;
euro Parte_2 Parte_3
5.000,00 a favore di euro 2.562,50 a favore di ;
euro Parte_4 Parte_5
5.000,00 a favore di ed euro 7.000,00 a favore di . In Parte_6 Controparte_1 ogni caso disapplicare la disposizione aziendale e/o il verbale del 14 giugno 2022 nella parte in cui sono esclusi totalmente o pro quota coloro che godono dei permessi art. 33 l. 104/1992 e dei permessi parentali. Con ogni conseguenza in ordine alle spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
I ricorrenti deducono nel ricorso di esser dipendenti di e di svolgere le mansioni di CP_2 Orga controllore del traffico aereo CTA presso l'impianto (ovvero di Milano;
Organizzazione_2 che l si occupa della gestione e controllo del traffico aereo civile per conto dello Stato CP_2
Italiano ed è attualmente partecipata al 53% dal e Organizzazione_3 vigilata dal che i rapporti di lavoro tra i dipendenti e Organizzazione_4
l sono regolati da contratti collettivi nazionali di diritto privato;
che la società ha circa Pt_7

3.300 dipendenti su tutto il territorio nazionale;
che in data 14 giugno 2022 la società ha redatto un verbale di accordo con e avente ad oggetto CP_3 Org_5 Org_6
“l'ottimizzazione del personale operativo per il periodo estivo”, definito 2022;
che tale Org_7 Orga accordo non è stato sottoscritto da e in quanto prevedeva una discriminazione nei Pt_8 confronti dei controllori del traffico aereo (CTA) ed in genere di tutto il personale operativo che godeva dei permessi di cui alla legge 104/1992 (assistenza a familiare con handicap) e per i congedi parentali;
che tale verbale, conseguentemente, non è stato sottoscritto neppure da
la quale decideva di corrispondere un premio presenza incentivante in via CP_2 autonoma;
che con un comunicato del giugno 2022 la società resistente ha reso noto che avrebbe corrisposto premi di presenza per il periodo giugno settembre per un importo complessivo di 7.000,00 euro lordi (euro 1.000,00 per il mese di giugno ed euro 2.000,00 per i mesi luglio, agosto e settembre) ai CTA degli ACC in linea operativa H35 e di euro 2.800,00 lordi (euro 400,00 per il mese di giugno ed euro 800,00 per i mesi di luglio, agosto e settembre) ai CTA degli impianti IS in linea operativa H35;
che, in particolare, l'accordo prevedeva che per ogni giorno di assenza nel mese di giugno vi sarebbe stata una decurtazione di euro 250,00;
alla quarta assenza il premio non sarebbe stato corrisposto, mentre per i mesi di luglio, agosto e
settembre ad ogni assenza vi sarebbe stata una decurtazione di euro 500,00;
che alla quarta assenza non sarebbe stato corrisposto alcun premio;
con riferimento agli impianti IS in caso di una assenza la società avrebbe corrisposto il 70% del premio mensile, per due assenze il 50%
e alla terza assenza non sarebbe stato corrisposto il premio presenza mensile;
che i ricorrenti osservano turni H35 di cui al ccnl del settore, parte specifica ATM, art. 5;
di essere genitori o familiari di soggetti portatori di handicap in stato di gravità;
di aver quindi diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33 della l. n. 104/1993;
di aver goduto di permessi ex art. 33 L. 104/1992 nel periodo estivo relativo al premio Summer 2022;
che
conseguentemente la società ha decurtato nei loro confronti il premio presenza e che tale comportamento costituisce una discriminazione nei confronti dei ricorrenti.
Si costituisce la società resistente chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande dei ricorrenti sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.

1.In via preliminare va rilevato che ai fini dell'ottimizzazione della gestione del personale operativo nel periodo giugno - settembre 2022, la resistente ha deciso di corrispondere un premio di presenza del valore complessivo di euro 7000 lordi, di cui euro 1000 per il mese di giugno ed euro 2000 per ciascuno dei mesi successivi. Il premio in questione sarebbe stato corrisposto alle seguenti condizioni: per ogni giorno di assenza verificatosi nel mese di giugno la società avrebbe decurtato il premio predetto di euro 250 per ogni giornata di assenza fino alla terza. Invece, dalla quarta giornata di assenza, il premio in questione non sarebbe stato corrisposto. Analoga disciplina regolava il premio di presenza per i mesi successivi (luglio - settembre 2022), con decurtazione del premio di presenza per le prime tre giornate di assenza di euro 500 ciascuna e mancato pagamento del premio al verificarsi della quarta giornata di assenza.
In particolare, con il comunicato aziendale del giugno 2022, la convenuta disciplinava il premio presenza nei seguenti termini: “ per il periodo giugno, luglio, agosto e settembre 2022, in CP_2 caso di completa resa (comprensiva della fruizione delle ferie e degli RFS ed esaustività, ove prevista) di tutti gli spezzoni di turno ordinari per le categorie professionali in linea operativa
H35, contenute nella successiva tabella, corrisponderà i seguenti importi lordi, a titolo di premio presenza:
Con riferimento alla completa resa delle prestazioni mensili ordinarie, in caso di assenze,
l'importo economico viene come di seguito riproporzionato: per i CTA ACC H35 verranno decurtati, per la restante parte del corrente mese di giugno, 250€ lordi per ogni assenza fino a concorrenza di complessive 3 assenze.
A partire dalla quarta assenza l'importo sarà pari a zero;
per i mesi di luglio, agosto e settembre
2022, 500€ lordi per ogni assenza fino a
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