Trib. Termini Imerese, sentenza 08/03/2024, n. 367

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 08/03/2024, n. 367
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 367
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Maria Margiotta Presidente
dr. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice rel.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2433 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
PA NA, nata a [...], in data [...],
elettivamente domiciliata in Termini Imerese, presso lo studio dell'Avv. PA-
GANO CRISTIANO ([...]) VIA GIUSEPPE ALESSI 18 PA-
LERMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti e TO GI
NI nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in
Misilmeri, viale Europa n. 119, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Marti-
no che lo rappresenta e difense giuso mandato in atti
– ricorrenti –
CONTRO
TO IR, nata a [...], in data [...]
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile


R.G. n. documento in
com.jniwrapper.win3

2.automation.olecont
ainer del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Interdizione.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 04.03.2024 le parti concludeva-
no come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di TO IR,
nata a [...], in data [...], regolarmente citata e non costi-
tuita in giudizio.
Nel merito deve rammentarsi che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004,
n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichiarato scopo di «tutelare, con la mi-
nore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o
in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana»
(art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo
istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente
rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione
degli infermi di mente.
Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e
della inabilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente
orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della per-
sona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.
Sotto quest'ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione
dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità
di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed inelutta-
bilmente l'interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n. documento in
com.jniwrapper.win3

2.automation.olecont
ainer cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presup-
posti l'interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicura-
re» all'infermo «adeguata protezione».
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le inno-
vazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di
incapacità personale, pone al centro dell'attenzione non più la sola cura del
patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno
strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, mo-
dellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radical-
mente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di
espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per
giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga ri-
spetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di prote-
zione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con
l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve opera-
re nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di pro-
spettiva sotteso alle previsioni di cui all'art. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409
cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod. civ.) dello
strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
Ed è ovvio, innanzi tutto, che tale valutazione dovrà essere condotta alla
luce del principio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabili-
to dal richiamato art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della «minore li-
mitazione possibile della capacità di agire».
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n. documento in
com.jniwrapper.win3

2.automation.olecont
ainer Tale criterio, secondo una recente pronuncia della Cassazione, «rappre-
senta la "stella polare"
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi