Trib. Livorno, sentenza 30/11/2024, n. 394
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Testo completo
N. R.G. V.g. 3174/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G M Presidente dott. A F Gdice Relatore dott. N M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. T A N;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. E V;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 19.12.2009 e che dalla loro unione sono nate tre figlie: nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2 il 18.10.2016 e nata a [...] il [...]. Per_3
Con provvedimento in data 07/08/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 19.12.2009 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 271 P. 1 anno 2009.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il signor continuerà ad abitare nell'abitazione di sua proprietà sita in Parte_1
Livorno, Via Giotto n.20/A, mentre la signora si trasferirà presso l'abitazione CP_1 dei propri genitori sita in Livorno, Viale V. Alfieri n.3 assieme alle figlie dove provvederà anche a trasferire la propria residenza e quella delle minori. Tutto ciò sino a che non
reperirà un'abitazione in locazione per la medesima e le bambine. Da quel momento le stesse si trasferiranno con la propria madre nella nuova casa.
3) Le figlie minori , e vengono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G M Presidente dott. A F Gdice Relatore dott. N M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. T A N;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. E V;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 19.12.2009 e che dalla loro unione sono nate tre figlie: nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2 il 18.10.2016 e nata a [...] il [...]. Per_3
Con provvedimento in data 07/08/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 19.12.2009 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 271 P. 1 anno 2009.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il signor continuerà ad abitare nell'abitazione di sua proprietà sita in Parte_1
Livorno, Via Giotto n.20/A, mentre la signora si trasferirà presso l'abitazione CP_1 dei propri genitori sita in Livorno, Viale V. Alfieri n.3 assieme alle figlie dove provvederà anche a trasferire la propria residenza e quella delle minori. Tutto ciò sino a che non
reperirà un'abitazione in locazione per la medesima e le bambine. Da quel momento le stesse si trasferiranno con la propria madre nella nuova casa.
3) Le figlie minori , e vengono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con
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