Trib. Roma, sentenza 02/04/2024, n. 3901
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 31573/2022
R.A.C.C.
TRA
AN DO, con l'avv.to Fabio Ferrari, elettivamente domiciliato in OM, via Fabio Massimo, n. 33
E
I.N.P.S. -Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale- in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in OM, via Cesare Beccaria, n. 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA OL ha depositato –in data 10.10.2022- ricorso (iscritto a ruolo in data 11.10.2022) poi notificato con il quale, ha esposto quanto segue:
• “agisce per il risarcimento dei danni patiti dall'PS che non gli ha consentito di ottemperare alla condizione posta dalla C.A. di OM nella sent. n. 344/17 per beneficiare della pensione di vecchiaia”;
• Ha inutilmente inoltrato all'PS istanze e diffide, sicché ha dovuto azionare il procedimento di cui agli art. 1209 c.c. e ss. ed art. 76 e ss. disp. att. c.c. per ottenere la soddisfazione della sua pretesa;
• In seguito alla offerta reale, l'PS gli ha consentito di pagare le annualità di contribuzione volontaria, necessarie per integrare la condizione stabilita dalla Corte d'Appello per ricevere la pensione;
• Pertanto, sussistendo responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l'PS è tenuto a risarcirgli il danno pari ad € 1.089,50, quali spese sostenute per la procedura di offerta reale ed € 5.382,00 per l'assistenza legale, oltre interessi, per complessivi € 6.471,50, oltre interessi;
• Ha inutilmente proposto preventivamente ricorso gerarchico. Il ricorso formula infine le seguenti conclusioni:
“condannare l'I.N.P.S. al pagamento della somma di euro 6.471,50, o di quella ritenuta di giustizia, in favore di IA OL oltre interessi come per legge.”. L'PS, costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito l'incompetenza per materia, ha contestato il ricorso, formulando le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per materia, in via principale, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un danno del ricorrente, accertare e dichiarare un concorso colposo dello stesso nella sua causazione e una riduzione dello stesso per altre poste attive già conseguite;”.
Nel corso del procedimento, acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note infine, durante l'odierna udienza, comparso e sentito il difensore dell'PS, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine alla competenza per materia (che comunque è questione di assegnazione degli affari nell'ambito dello stesso Tribunale), si richiama la Suprema Corte laddove, in caso analogo, ha affermato:
“La domanda dell'assicurato diretta alla condanna dell'I.N.P.S. al risarcimento del danno cagionatogli