Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/11/2024, n. 977

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/11/2024, n. 977
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 977
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa C G
B, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 15.10.2024 ex art. 127 ter cpc ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 607/2019 R.G.
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. D F, per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
P.IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M P, per procura in atti.
RESISTENTE
E
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. A M,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1- Con ricorso depositato in data 27.03.2019, esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 10.07.2017 al 20.09.2018.
Precisava che il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato solo a partire dall'01.03.2018 con la stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale (per 20
1
ore a settimana) ed indeterminato ed inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi.
Deduceva di aver svolto mansioni di salumiera e di aver prestato attività lavorativa per 30 ore a settimana.
Rilevava di aver percepito una retribuzione pari a 450,00 euro al mese.
Lamentava il mancato pagamento delle somme a lei dovute a titolo di lavoro supplementare, mensilità aggiuntive, ferie non godute e T.F.R.
Parte ricorrente chiedeva quindi di “1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze di per il periodo dal 10 luglio 2017 al 20 settembre 2018, osservando CP_1
l'orario di cui al punto 6 delle premesse, e svolgendo mansioni inquadrabili nella qualifica di specialista di salumeria afferenti al IV livello del CCNL applicato al settore commercio;

2. conseguentemente condannare a corrispondere CP_1

in favore della ricorrente 15.756,60, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse accertarsi in corso di causa, come dovuta in ragione dell'intercorso rapporto lavorativo a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto di diritto, ovvero a titolo di mensilità aggiuntive, indennità sostituiva di ferie non godute, trattamento di fine rapporto, ovvero a qualsiasi altro titolo connesso con
l'intercorso rapporto lavorativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;



3. accertare e dichiarare l'obbligo contributivo di nei confronti della CP_1

lavoratrice per il periodo dal 10 luglio 2017 al 20 settembre 2018, in ragione della specifica posizione assicurativa;

4. conseguentemente condannare al CP_1 versamento nei confronti dell' dei Controparte_3

contributi previdenziali maturati dal ricorrente in virtù del rapporto lavorativo”.
Fissata la discussione della causa per l'udienza del 26.11.2019, poi rinviata
d'ufficio al 03.06.2021, con memoria depositata in data 15.11.2019 si costituivano in giudizio e l' chiedendo rispettivamente il rigetto del ricorso CP_1 CP_2
e la condanna datoriale al versamento della prescritta contribuzione.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e C.T.U. contabile.
Disposto il richiamo del c.t.u., all'udienza del 15.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio è deciso come segue.
2


2- Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.
2.1- Intanto va precisato che il ricorso non è affetto da nullità per genericità ed indeterminatezza, come eccepito da parte resistente, essendo chiaramente evincibili, dall'atto introduttivo, sia il petitum che la causa petendi.
2.2- Giova premettere, in via generale, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multiis Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001;

Cass. n. 10449/2020;
Cass. n. 6007/2020;
Cass. n. 3015/2020;
Cass. n.
29871/2019;
Cass. n. 20891/2019;
Cass. n. 98/2019;
Cass. n. 25584/2018;
Cass.
n. 22777/2018;
Cass. n. 826/2015;
Cass. n. 13643/2014).
Sono assoggettate a tale criterio di ripartizione dell'onus probandi anche le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, al T.F.R. e a tutto ciò che il C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte datoriale non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese avanzate dalla parte ricorrente per tali titoli, quest'ultima ha diritto al relativo pagamento.
Al contrario, per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e, o, supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il
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