Trib. Vicenza, sentenza 09/01/2025, n. 31
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2464/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 8.5.2023 da:
RL TI (C.F.:[...]) nato a [...] il [...] e residente in CE in Contrà delle Canove n. 19, c.f.: [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Pase (cf: [...]– pec: anna.pase@ordineavvocativicenza.it – fax 0444/326313) con Studio in CE,
Contrà Santi Apostoli n. 16
attore opponente
CONTRO
ARREDAMENTI ROSSI S.R.L. (C.F.:00235810249), con sede legale in Via SS. Trinità 27 – 36015 Schio (VI), c.f. e P.Iva 00235810249, in persona del legale rappresentante OS GA,rappresentata e difesa dall'avv.ORLANDO ANDREA (C.F.:[...]) e dall'avv.GALLA GABRIELE ([...]) , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in CORSO PALLADIO, 179 36100 VICENZA
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
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CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di Arredamenti OS S.r.l. (già Arredamenti OS S.n.c.) – in persona del legale rappresentante pro tempore - alle obbligazioni di cui al contratto sottoscritto in data 28.12.2021 e l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo per le ragioni di cui agli atti e per l'effetto:
- Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni esposte in atti in fatto ed in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di CE n. n. 627/2023 Ing. e 1334/2023 R.G. del 11.03.2023 opposto dal Signor RL TI perché infondato, ingiusto ed illegittimo e per l'effetto, revocarlo in considerazione del fatto che è stato dimostrato con prova scritta l'inadempimento della convenuta Arredamenti OS S.r.l.. In via riconvenzionale
- Condannare Arredamenti OS S.r.l. – in persona del legale rappresentante pro tempore – alla restituzione delle somme già versate dal Signor RL TI pari ad Euro 5.000,00.;
- Condannare Arredamenti OS S.r.l. – in persona del legale rappresentante pro tempore - al risarcimento di tutti i danni subiti dal Signor RL TI, ivi compresi quelli per la rimessione in pristino dell'immobile e lo sgombero del mobilio, nella misura che verrà quantificata in corso di causa o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria del Signor RL TI nei confronti di Arredamenti OS S.r.l., accertarsi che la prestazione eseguita dalla convenuta opposta non è stata eseguita a regola d'arte per i motivi di cui in atti e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute fino ad equità, operandosi la compensazione, fino a concorrenza, tra il prezzo così come sopra rideterminato e le somme già corrisposte dal Signor RL TI, con condanna di Arredamenti OS S.r.l. – in persona del legale rappresentante pro tempore – alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in eccesso. In ogni caso Accertato e dichiarato che Arredamenti OS S.r.l. ha agito in giudizio in mala fede, dichiararsi tenuta e condannarsi la stessa – in persona del legale rappresentante pro tempore – a risarcire al Signor RL TI i danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° c.p.c., nella misura da liquidare in via equitativa. Con rifusione di spese e compensi professionali per la difesa nel presente giudizio di opposizione, oltre al contributo integrativo C.P.A. e dell'IVA come per legge. In via istruttoria A) Si chiede che la TU venga chiamata a chiarimenti sulle circostanze evidenziate nel punto A delle note per udienza cartolare depositate in data 10.07.2024;
B) Si chiede che, al fine di verificare e garantire l'effettiva efficacia delle soluzioni indicate dalla TU, il Giudice voglia ordinare ad Arredamenti OS S.r.l. di eseguire gli interventi di ripristino del mobilio individuati nell'elaborato peritale redatto dall'Arch. Casari, specificando che la verniciatura delle ante, in quanto attività
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insalubre, non dovrà essere effettuata all'interno dell'appartamento nel quale attualmente si trova il mobilio;
a seguito della realizzazione di tali interventi da parte di Arredamenti OS S.r.l., si chiede che il Giudice voglia ordinare alla TU Arch. Casari di redigere, previo nuovo accesso nei locali, elaborato conclusivo che accerti la risoluzione dei vizi lamentati;
C) Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova di cui ai numeri da 1 a 18 dell'atto di citazione, da intendersi qui riprodotti integralmente e preceduti dalle parole “Vero che”. Si indicano a testi i Signori: KA NI di CE;
Dott. Alessio Maria Bianzino di CE;
Arch. Raffaele Maesani di Lonigo (VI);
Avv. Antonella Cataldi di CE.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA In via preliminare:
- accertare l'intervenuta decadenza dall'azione di garanzia dei vizi ex art. 2226 c.c. e/o ex art. 1495 c.c. e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio nei confronti di ARREDAMENTI ROSSI SRL;
In via principale:
- disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, rigettarsi l'opposizione promossa dal Sig. TI in quanto infondata in fatto ed in diritto ivi comprese le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nonché la domanda di risarcimento ex art. 96 co.1 e 3 cpc per i motivi esposti in atti;
- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 627/2023, R.G. 1334/2023 e comunque in ogni caso condannarsi il sig. TI al pagamento a favore di Arredamenti OS Srl quantomeno dell'importo di € 16.950,00 in via capitale oltre interessi legali sul capitale dalla data della fattura al saldo o della diversa somma che risulterà di Giustizia;
In ogni caso:
- rimborso delle spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre a rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA, come per legge, oltre alle spese e competenze
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