Trib. Ragusa, sentenza 30/07/2024, n. 1289

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 30/07/2024, n. 1289
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1289
Data del deposito : 30 luglio 2024

Testo completo

Proc. n. 4825/2019 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: Pegno – Ipoteca –
Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili
promossa da

OL IZ, (C.F. [...]) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Pasquale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

RICORRENTE

Contro

BELVEDERE SPV s.r.l., società con socio unico (C.F. P.Iva e n. iscrizione Registro
Imprese: 10522330967), corrente in Milano, in via Vittorio Betteloni n. 2, e, per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a. (C.F.
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P.Iva e n. iscrizione Registro Imprese: 08360630159), corrente a Milano, via
Valtellina n. 15/17, rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS s.p.a., (C.F. P.Iva e
n. iscrizione Registro Imprese: 13048380151), corrente a Milano via Valtellina n.
15/17, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Ferraro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 03.12.2019, RO IZ esponeva che, in data 10.11.2009, Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. provvedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale, derivante dal decreto ingiuntivo n.
317/2009, emesso in data 4.5.2009, su un bene di sua proprietà, per un montante di
€ 6.227,88, e precisamente sull'immobile censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Modica al foglio 119, particella 1267, sub. 22 e sub. 14.
Successivamente, deduceva che, in data 30.9.2015, il credito vantato da BAPR veniva ceduto alla società Adige SPV s.r.l., con contratto di cessione di crediti pro soluto in blocco. La Adige, poi, con atto rogato in Notaio Avv. Angela Maria Coco di
Roma (del 22.12.2015, n. racc. 1663 e n. rep. 2988IT), a sua volta, dava mandato alla IO RE IN s.p.a. per la gestione dei crediti ceduti, tra cui quello vantato nei confronti di RO IZ. In data 28.2.2018, IO RE IN SP e RO IZ avviavano le trattative per la conclusione di un accordo transattivo, che veniva concluso, a seguito dell'accettazione di IO, il 25.5.2018.
Quindi, IO RE IN SP comunicava, con quietanza liberatoria del
18.6.2018, al RO di aver ricevuto l'accredito della somma pattuita, pari ad €
3.351,82, dichiarando di non avere null'altro a pretendere per la posizione debitoria derivante dal decreto ingiuntivo n. 317/2009, del 4.5.2009 e, altresì, di aver avviato
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il procedimento di cancellazione della segnalazione del nominativo presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia. Proseguiva il RO esponendo che, tuttavia, nel mese di marzo 2019, presentata richiesta di prestito small business dell'importo di € 25.000,00, riceveva risposta negativa da parte della banca, all'esito di una valutazione negativa del merito creditizio. Stante il diniego, in data 21.03.2019,
RO IZ provvedeva ad interrogare la banca dati della CRIF rilevando, nella sezione relativa agli eventi da conservatoria, l'annotazione di un evento pregiudizievole. Tale iscrizione risultava altresì annotata nel dossier Cerved.
Considerato, dunque, che i presupposti per il mantenimento delle misure cautelari
(iscrizione ipotecaria e segnalazione alla CRIF) erano ormai insussistenti, in data
28.5.2019, RO IZ diffidava la società IO RE IN SpA e la
Banca Agricola Popolare di Ragusa ad effettuare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, nonché la cancellazione dalla CRIF, e da altri sistemi di informazione creditizia, del proprio nominativo. In data 06.09.2019 veniva avviato il procedimento di mediazione civile e commerciale innanzi all'organismo di Mediazione forense istituito presso il COA di Ragusa, proc. n. 145/2019, conclusosi con verbale negativo per assenza ingiustificata della IO RE IN SpA e della VE SPV srl.
Alla luce delle superiori circostanze fattuali, RO IZ chiedeva: accertato il proprio diritto alla cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2878 n. 3 c.c., ordinarsi alla società convenuta la suddetta cancellazione ai sensi dell'art. 2884 c.c.;
accertarsi
l'illegittimità del rifiuto alla cancellazione della ipoteca e l'inadempimento contrattuale della VE SPV s.r.l. e, per l'effetto, condannarla alla cancellazione, oltre che al pagamento della complessiva somma di € 218.806,00, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Il tutto con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, chiedeva prova per testi.
Con comparsa del 24.4.2020, si costituiva in giudizio VE SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, IO RE IN s.p.a., rappresentata da IO RE ON s.p.a., la quale anzitutto eccepiva
l'incompetenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria adìta, in favore del Tribunale di Milano, dovendosi ritenere applicabili al caso di specie i criteri di radicamento della competenza di cui all'art. 19 c.p.c. (Foro generale delle persone giuridiche)
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ovvero quelli dettati dall'art. 20 c.p.c., per la competenza facoltativa e concorrente
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Di poi riteneva
l'inadeguatezza al caso di specie del rito sommario e, pertanto, chiedeva il mutamento del rito. Nel merito, la convenuta rappresentava di essersi resa disponibile alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca
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