Trib. Rimini, sentenza 18/03/2024, n. 352

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 18/03/2024, n. 352
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 352
Data del deposito : 18 marzo 2024

Testo completo


N. R.G. 1157/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1157/2023
Tra
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE - INWIT S.P.A. ricorrente
e
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA resistente
Oggi 18 marzo 2024 alle ore 09,30 via M. Teams innanzi al dott. Bruno Capodaglio, sono comparsi:
Per INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE - INWIT S.P.A. l'avv. LAIS NICOLA Per COMUNE DI MONTEFIORE CONCA l'avv. NANNI VAINER
L'avv. Lais si riporta ai propri atti e documenti nonché alla memoria conclusiva e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Nanni si riporta ai propri atti e scritti difensivi chiedendo che la causa venga decisa.
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 16,20 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1157/2023 promossa da:
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE - INWIT S.P.A. (C.F. 08936640963), con il patrocinio dell'avv. LAIS NICOLA elettivamente domiciliato in Via G. Nicotera, 29 00195 Roma presso il difensore avv. LAIS NICOLA
opponente contro
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (C.F. 00847970407), con il patrocinio dell'avv. NANNI
VAINER elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO 97/B 47900 RIMINI presso il difensore avv. NANNI VAINER opposto

La causa è iscritta ruolo in data 03.04.2023 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 18.03.2024. La natura delle questione ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle rispettive parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con ricorso ritualmente notificato la INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE - INWIT
S.P.A. (breviter Inwitt) si opponeva al decreto ingiuntivo n.227/23 emesso dal Tribunale di Rimini in data 20.02.2023 emesso in favore del Comune di Montefiore Conca, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 22.500,00 oltre interessi e spese a titolo di canoni di locazione non corrisposti. Si costituiva in giudizio il Comune con memoria e fascicolo di parte chiedendo la reiezione
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dell'opposizione e la conferma del decreto ingiunto in ogni sua parte. Tentanta la mediazione obbligatoria con esito negativo, dopo la prima udienza di comparizione delle parti avvenuta in data
15.06.2023 ed alcuni rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per essere decisa con termine per note difensive.
Nel merito accade che le parti in data 03.07.2017 sottoscrivevano un contratto di locazione regolarmente registro in data 08.02.20218, con il quale si prevedeva che il Comune di Montefiore
Conca concedeva in locazione un terreno sito nel suddetto comune alla Inwitt al fine di utilizzarlo per
l'installazione ed esercizio di impianti ed infrastrutture per reti di radio, tele/video comunicazione elettroniche (art.2). il contratto con durata novellale con rinnovo di anni sei (art.3), prevedeva un canone di locazione di euro 9.000,00 annui suddiviso in quattro rate trimestrali (art.5).
Orbene, la Inwitt ritiene che il pagamento di metà della annualità del 2020 fino al 2022 è illegittima e contraria alla legge e perciò nulla, per il seguente ordine di motivi.
Ritiene l'opponente che in base al D.lgs. n.70/12 le Pubbliche Amministrazioni ed ovviamente
Comuni non possono imporre oneri o canoni non stabiliti per legge per la installazione di infrastrutture all'infuori della tassa di occupazione degli spazi pubblici, oppure un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Quindi, i Comuni non potrebbero che richiedere un contributo all'infuori della
Copas o della Tosap. Riguardando l'oggetto dell'accordo un bene rientrante nel patrimonio
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