Trib. Catania, sentenza 17/12/2024, n. 5670

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 17/12/2024, n. 5670
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5670
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3260/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
TR IN, nato a [...] il [...], C.F.: [...], residente in [...] rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Maria Elena Scalisi;

RICORRENTE -
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – 80078750587 con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, anche quale mandatario della CC spa, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati
Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, codice fiscale e P. I.V.A. 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 27.03.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239017465570/000, notificata il 24/01/2024, relativa all'avviso di addebito n.
59320130001981354000, presuntamente notificato il 23/04/2013. Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito, quale atto prodromico all'intimazione di pagamento;
l'intervenuta prescrizione, perfezionatasi anche successivamente all'eventuale notifica dell'avviso di addebito, del diritto a richiedere i pretesi contributi e l'illegittimità delle somme aggiuntive richieste. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, ritenere illegittimi sia


l'intimazione di pagamento che l'avviso di addebito e quindi dichiararli nulli e/o annullarli;

Condannare l'INPS e l'ADER in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore alle spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 24.09.2024, l'INPS il quale ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della CC spa;
la carenza di legittimazione passiva dell'Inps in relazione a tutte le eccezioni riferite all'intimazione di pagamento;
il difetto di interesse ad agire non comportando, l'intimazione di pagamento alcuna lesione dei diritti del ricorrente;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità di qualunque eccezione afferente al merito della pretesa contributiva, compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva ha rappresentato che l'unico competente a porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione è l'agente della Riscossione. Ha, quindi, precisato che qualora venga accertata la responsabilità del concessionario per la prescrizione dei crediti iscritti
a ruolo dall'istituto, successivamente alla formazione degli AVA, l'Inps dovrà esserne tenuto indenne anche relativamente alle spese di giudizio. Nel merito ha precisato la natura del credito richiesto precisando che l'avviso di addebito risulta pagato in data 25.01.2024. Ha concluso chiedendo:
Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della CC spa nonché la mancanza di interesse ad agire nei confronti della CC spa;
Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità dell'AVA 593 2013 00019813 54000 e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata a tale titolo esecutivo. In via principale, rigettarsi nel merito, per quanto riferibile all'Inps, il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto. Spese e competenze, a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione. In via di ulteriore subordine, qualora venisse accertata e dichiarata la responsabilità del concessionario per la prescrizione dei crediti dell'istituto previdenziale, successivamente alla notifica dell'AVA 593
2013 00019813 54000, l'Inps dovrà esserne tenuto indenne anche relativamente alle spese di giudizio.
Agenzia Delle Entrate Riscossione sebbene regolarmente citata non ha curato di costituirsi e con ordinanza del 7.10.2024 è stata dichiarata contumace.
Con provvedimento del 27.11.2024, comunicato alle parti, è stata fissata l'udienza del 16.12.2024 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________


2. In via preliminare con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Istituto previdenziale si osserva che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi