Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2024, n. 644
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
-PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Liberato Faccenda - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5361/2023 del Ruolo Generale, rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 18.3.2023, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio con domanda congiunta;
Tra nata a [...] il [...] (c.f.: ;
Parte_1 C.F._1
e
, nato in [...] il [...] (c.f. ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Via Orti In 1 nello studio dell'Avv. Raffaele Bruno giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti
Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: «Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi celebrato in Sellia Marina in data 2.07.2003, il cui atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del citato Comune, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo ed integrate con le note sostitutive dell'udienza del 13.03.2024.»
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in data 2.07.2003 nel Comune di Sellia Marina e che dalla loro
unione erano nate le figlie (n. 1'08.04.2008) e (n. il 10.11.2013). Per_1 Per_2
Le parti precisavano, inoltre, che erano trascorsi ben oltre sei mesi dalla loro comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento di separazione, terminato con decreto di omologa n. cronol. 3918/2023 del 13/06/2023, ed al contempo domandavano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio, le quali segnatamente prevedono:
«I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
le figlie e continueranno ad abitare con la madre , alla quale saranno Per_1 Per_2 Parte_3 affidate congiuntamente al sig. ;
Parte_2 il padre potrà tenere e vedere le figlie ogni qual volta lo riterrà opportuno, previo avviso telefonico alla madre, almeno 24 ore prima, con precetto di far rientro alla casa materna entro le ore 21:00 del medesimo giorno, e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle minori;
Il padre potrà tenere le figlie durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 7 Gennaio;
li potrà tenere con sé durante le festività Pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo al giorno di Pasqua: inoltre nel periodo delle due (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente vacanze estive per entro il 30 maggio di ogni
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