Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 226

TRIB Palermo
Sentenza
20 gennaio 2025
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TRIB Palermo
Sentenza
20 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 226
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 226
Data del deposito : 20 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

___________/___
______
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Cron.
______________
Addì
Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n 8270/2024 R.G.L. promossa ___________ _____ ___
D A
Rilasciata
RD RI IR (C.F.: [...]) nata a Palermo il [...] in qualità di spedizione in [...]A. forma genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore LE DO, nato a [...] il ______________ esecutiva all'Avv. ___ 4.9.2006, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sirchia, per
_____________ _________ mandato in atti
_____________
Ricorrente _________
per
C O N T R O _____________
______
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, cod. fisc. 80078750587, in persona del legale
_____________ _________ rappresentante pro tempore, con sede in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa
_____________ dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti _________
Resistente Il Cancelliere
All'esito dell'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
Dichiara non dovuta da parte ricorrente la somma percepita a titolo di indennità di frequenza per il mese di gennaio 2022;


Rigetta per il resto il ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, la ricorrente n.q. conveniva in giudizio l'INPS per sentire dichiarare l'irripetibilità della somma di €. 906,06, richiesta dall'Istituto a titolo di indebita percezione dell'indennità di frequenza da parte del figlio minore LE DO, per il periodo dal
01/01/2022 al 31/03/2022, a seguito della revoca della prestazione per insussistenza del requisito sanitario.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito per carenza di dolo,
requisito necessario, ai sensi dell'art. 52, comma II°, L. 9 marzo 1989 n. 888, ai fini del recupero da parte dell'INPS delle somme indebitamente erogate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps deducendo l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto per mancanza di prova di tutti i requisiti per la fruizione della prestazione.
Richiamava a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, la relazione del funzionario responsabile dell'istruttoria procedimentale: “LE DO era titolare di indennità di frequenza n.
07865325 con decorrenza 12/2018. Lo stesso, infatti, con verbale sanitario (che si allega), in data 04/07/2019,
veniva riconosciuto dalla Commissione medica competente “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90)” con diritto all'indennità di
frequenza. Tale status è stato riconfermato in sede di visita di revisione svoltasi in data 26/11/2020 di cui si
allega relativo verbale. In data 10/01/2022, in sede di ulteriore revisione, LE DO è stato riconosciuto
dalla Commissione medica, con decorrenza 29/12/2021 “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante
o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L.
118/71)” con conseguente perdita del diritto all'indennità di frequenza. Il verbale di cui sopra è stato
comunicato alla sig.ra RD RI IR, in qualità di genitore esercente la responsabilità
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