Trib. Caltanissetta, sentenza 11/07/2024, n. 618

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 11/07/2024, n. 618
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 618
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

RGEN N 683/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Cessione dei crediti -
Somministrazione”
TRA
BF NK S.p.A., (c.f. 07960110158) con sede in Milano via Domenichino n. 5, in persona del procuratore Dott. Andrea Benettin
Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene del foro di Milano
ATTRICE
CONTRO
COMUNE DI SAN CATALDO (c.f. 00141480855), con sede in San Cataldo, Piazza Papa
Giovanni XXIII n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore
Avv. Chiara Giammusso

Conclusioni delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti chiedendo concedersi i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 19/4/2022, ritualmente notificato a controparte, BF
NK SP, in persona del procuratore speciale, conveniva in giudizio il Comune di San
Cataldo e, premettendo di essersi resa cessionaria di crediti vantati dal fornitore NE RG
SP nei confronti dell'Ente convenuto, insisteva per la condanna del Comune al pagamento di Euro 48.811,67 in linea capitale – importo ridotto in sede di comparsa conclusionale ad
Euro 47.337,90 a fronte di parziali pagamenti – oltre interessi di mora già maturati e maturandi, ai sensi degli artt.2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna fattura e sino al soddisfo, interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art.1283 c.c., oltre ad Euro 7.000,00 a titolo di risarcimento danni forfettari spettanti al creditore per ulteriori fatture pagate tardivamente dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato D. Lgs. 231/2002.
Chiedeva, in subordine, la condanna dell'ente al pagamento di un indennizzo ex art.2041 c.c.
Con comparsa di risposta del 23/11/2022, si costituiva il Comune di San Cataldo, il quale, insisteva preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda di condanna, nel merito, per il suo integrale rigetto.
In particolare, l'Ente Pubblico convenuto eccepiva l'inefficacia e la inopponibilità nei suoi confronti della cessione dei crediti, il conseguente difetto di legittimazione attiva della banca attrice, l'insussistenza dei crediti portati dalle fatture emesse dalla cedente, l'inammissibilità ed infondatezza delle domande inerenti agli interessi moratori, a quelli anatocistici, all'importo forfettario di Euro 40,00 per risarcimento spese di recupero.
Depositate le memorie ex art.183, comma 6, cpc, la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta dell'1/2/2024, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc, termini che venivano a scadere il 29/4/2024.
OSSERVA
La domanda azionata da BF risulta solo in minima parte fondata per i motivi di cui appresso.
INOPPONIBILITA' DELLA CESSIONE DEI CREDITI – DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI BF NK S.P.A. – INFONDATEZZA
Il Comune di San Cataldo ha preliminarmente eccepito la inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di cessione dei crediti, di cui al rep. n.64556 del 23/12/2021, intervenuto tra la cedente NE RG e la cessionaria attrice BF Bank S.p.A., notificatogli, in forma autentica, in data 12/1/2022.
Ha evidenziato che le cessioni dei crediti vantati nei confronti di enti pubblici, derivanti da contratti di durata, tra cui quello di somministrazione e fornitura, subiscono delle deroghe rispetto alla disciplina civilistica contenuta negli artt.1260 e ss., quest'ultima ispirata al principio della libera cedibilità dei crediti, senza necessità del consenso del debitore ceduto, al quale, ex art.1264 c.c., la cessione sarà opponibile anche sulla scorta della sola notificazione, da effettuarsi peraltro senza particolari formalità.
Di converso, le cessioni di credito al pari di quelle oggetto di causa, relative a crediti vantati nei confronti della PA, necessitano del preventivo consenso del debitore ceduto o del mancato espresso suo rifiuto.
E, nella specie, il Comune di San Cataldo, a seguito del ricevimento della notifica riguardante la detta cessione, si premurava di notificare l'espresso rifiuto con nota racc. a/r del 21/2/2022.
La mancata adesione, al pari dell'espresso rifiuto, a detta dell'ente convenuto, sono tali da rendere inefficace ed inopponibile la cessione in favore dell'attrice BF Bank SP.
A fronte della superiore eccezione, BF Bank SP ha sostenuto che la disciplina applicabile sia unicamente quella contenuta nella L. 52/1991, in materia di cessioni di crediti d'impresa, in presenza delle relative condizioni, la quale, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, che sia anche una PA, prevede la sola notifica, senza necessità di ulteriori formalità (cfr. pag.14 comparsa conclusionale BF “Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni dei crediti a controparte sufficiente la notifica, rimanendo totalmente irrilevanti l'omessa accettazione delle cessioni o il loro rifiuto”).
A dire dell'attrice, non potrebbero trovare applicazione né l'art.70, comma 3, R.D.
n.2440/1923
, né l'art.117 del D.lgs. n.163/06 (oggi sostituito dall'art.106, comma 13, D.lgs.
50/2016
), normative che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiederebbero l'espressa adesione della PA o il mancato rifiuto entro 45 gg. dalla notifica.
Ad ogni modo, le disposizioni speciali non possono trovare applicazione se non per le
Amministrazioni Statali, tra cui non vi rientrano gli enti locali. In più difetterebbe il presupposto oggettivo, atteso che la disciplina eccezionale deve trovare applicazione alle cessioni di crediti riguardanti rapporti di durata, in corso di esecuzione sia al tempo della
cessione sia al momento della decisione, circostanze non dimostrate dal Comune di San
Cataldo.
Illustrate le due contrapposte posizioni, in forza della documentazione prodotta in atti, lo scrivente GU ritiene che il contratto di cessione di cui è causa risulti opponibile al Comune di
San Cataldo.
Ed invero, la normativa relativa alla cessione dei crediti sorti in occasione di un contratto pubblico risulta regolata in maniera particolare e in deroga alla generale disciplina codicistica di
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