Trib. Venezia, sentenza 06/12/2024, n. 4464
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Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ed est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
(c.f. ), in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore (c.f. RS
), elettivamente domiciliata in Venezia – Mestre, Via Caneve n. 13, C.F._2 presso lo Studio dell'avv. Pierfrancesco Zampieri (pec
, il quale la rappresenta e difende per procura Email_1 allegata telematicamente all'atto di citazione;
attrice contro
c.f. ), elettivamente domiciliato in Venezia Controparte_1 C.F._3
– Mestre, Corso del Popolo 81, presso lo Studio degli avv.ti Roberta Orlandi (pec
e Valter Duse (pec i Email_2 Email_3 quali lo rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
resistente in contraddittorio con
AVV. quale curatore speciale del minore Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...];
RS
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
1 In punto: filiazione naturale
Conclusioni:
Per parte attrice: “disattesa e reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione voglia l'adito Tribunale, sentito il P.M., così decidere:
NEL MERITO:
- datosi atto che il IG. ha stragiudizialmente provveduto a riconoscersi padre di Controparte_1
, nato a [...] il [...], presso il competente Ufficio RS di Stato Civile, limitatamente al punto dichiararsi cessata la materia del contendere;
SEMPRE NEL MERITO:
- Disporsi l' affido esclusivo o - in subordine congiunto - in favore di del minore Parte_1
col quale risiederà in VENEZIA - Murano - Calle del Millefiori, n. 3/1;
RS
- in ogni caso disporsi la presa in carico di entrambi genitori da parte del Consultorio Familiare dell , Parte_2 che dovrà offrire loro un programma di supporto alla genitorialità per tutto il tempo necessario, secondo valutazione del medesimo;
- per l'effetto, porsi a carico di per il mantenimento del figlio la somma di € Controparte_1 RS
500,00= mensili, o la diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria processuale, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente sulla base degli Parte_1 indici ISTAT senza richiesta da parte dell'avente diritto, con prima decorrenza da un anno dall'emissione del provvedimento qui richiesto;
- porsi altresì a carico di il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso il Controparte_1
Tribunale di Venezia;
- condannarsi a corrispondere a le somme che avrebbe dovuto erogare per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio dal giorno della sua nascita ad oggi, attualmente pari a somma non RS inferiore ad € 15.000,00=, per differenza con quanto versato per contributo ordinario, non corrisposto pari ad €
8.100,00 dalla nascita del bambino ad agosto 2022 detratto il versato (€ 12.000,00 dovuti - € 3900,00 versati)
< versando regolarmente solo da sett. 2022 > e - per intero - per contributo straordinario totalmente omesso, o la diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e con espressa riserva di precisazione ed attualizzazione, oltre interessi e rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- disporsi e regolamentarsi il diritto-dovere di visita del padre al piccolo e di custodia secondo l'articolato PE disposto dalla C.T.U. con relazione dep. in atti in data 29.04.2022;
- autorizzare la madre in via esclusiva a richiedere il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per
l'espatrio di . RS
IN OGNI CASO: con vittoria e rifusione di spese e competenze di causa, anche di c.t.u.”.
2 Per parte convenuta: “voglia il Tribunale di Venezia, respinta ogni contraria domanda, eccezione od istanza
…
NEL MERITO:
1. dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto all'accertamento della paternità di RS avendo il padre provveduto al riconoscimento del figlio spontaneamente nel dicembre dell'anno 2019, come documentato in atti;
2. ai sensi dell'art. 262 co. 2 cod. civ. stabilire che assuma il cognome del padre aggiungendolo o RS sostituendolo a quello della madre, in base alla soluzione che il Tribunale riterrà più congrua nell'interesse del minore;
3. ai sensi dell'art. 277 co. 2 cod. civ., regolamentare tutti gli aspetti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, stabilendo: in via principale
- il regime dell'affidamento esclusivo del minore al padre, rafforzato con specifico riguardo alle scelte in materia scolastica e sanitaria;
- il collocamento prevalente e la residenza del figlio minore presso la casa paterna, con regolamentazione del PE turno di responsabilità della madre che sarà ritenuto idoneo;
- la misura del contributo al mantenimento del minore a carico della madre;
spese straordinarie a carico di ciascun genitore per la quota del 50%, come da vigente protocollo del Tribunale di Venezia;
- la prosecuzione della presa in carico del minore da parte della NPI territorialmente competente, il monitoraggio della situazione del minore e dei contesti familiari paterno e materno da Parte del Servizio Sociale con incarico, ad entrambi i Servizi, di relazionare al Tribunale semestralmente.
In via subordinata,
- confermare l'affidamento del minore al Servizio Sociale;
- disporre il collocamento prevalente e la residenza anagrafica di presso la casa paterna, con PE regolamentazione del turno di responsabilità della madre che sarà ritenuto idoneo;
- stabilire la misura del contributo al mantenimento del minore a carico della madre;
spese straordinarie a carico di ciascun genitore per la quota del 50%, come da vigente protocollo del Tribunale di Venezia;
- disporre espressamente la prosecuzione della presa in carico di da parte della NPI territorialmente PE competente in base alla residenza anagrafica del minore quale sarà decisa in via definitiva;
- disporre che il servizio di NPI che ha in carico il minore e il Servizio Sociale affidatario relazionino al Tribunale sulle condizioni del minore semestralmente.
In ogni caso statuire condanna della ricorrente alle spese, anche di ctu, ed onorari di causa.
Chiede termine per il deposito di memoria conclusionale e di replica.”
3 Per parte il curatore speciale del minore: il Tribunale: “oltre a derogare alla competenza per territorio del distretto sanitario che impedisce di fatto al padre di accedere al servizio neppure per il sostegno alla genitorialità, preveda:
a) disporsi un affidamento e una presa in carico e monitoraggio ai Servizi del Consultorio Familiare disponendo un approfondimento clinico, (attuale ed altresì da modularsi nel tempo attese le rapide evoluzioni legate all'età del bambino) degli aspetti della genitorialità di entrambi i genitori e della relazione di ciascun genitore col bambino
b) Disporre che il Servizio NPI svolga attenta valutazione clinica sul benessere del minore allo stato attuale con monitoraggio nel tempo fino alla stabilizzazione degli esiti, con possibilità di segnalare problematiche e suggerire percorsi al fine di reperire soluzioni.
c) che il Servizio Sociale continui a sostenere la famiglia con l'affido del bambino, gli interventi e osservazioni dell'educatore domiciliare e con interventi di sostegno alla genitorialità.
- Alla luce delle informazioni in proprio possesso dunque il Curatore conclude come richiesto nel presente atto, riportandosi altresì alla precedente relazione del 12.07.2022, in relazione al cognome del bambino”.
Per il Pubblico Ministero: “affidamento del mi ore ai Servizi sociali con suo collocamento prevalente presso la madre, ma ampia possibilità per il padre di trascorrere del tempo col bambino”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La OR ha introdotto il presente procedimento al fine di vedere Parte_1 accertato e dichiarato che è padre di (n. a Mirano il Controparte_1 RS
3.12.2018) e, conseguentemente, vedere ordinato al competente ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
A fondamento della domanda, ha riferito di avere intrattenuto relazione sentimentale con il
conosciuto sin da bambino. Tale conoscenza era evoluta in una relazione amorosa, CP_1 intrattenutasi a cavallo tra il 2017 ed il 2018.
Nell'ambito del rapporto era intervenuto il concepimento del piccolo nato il [...]. PE
Non appena messo al corrente della gravidanza, il aveva dichiarato di non essere CP_1 disposto ad assumersi alcuna responsabilità nei riguardi del nascituro né di riconoscerne la paternità, troncando bruscamente ogni relazione con l'attrice.
Il IGnor non aveva mai poi nemmeno contribuito sotto il profilo economico alle CP_1 necessità del piccolo ed anche i tentativi esperiti in via stragiudiziale tramite il legale di fiducia, non avevano sortito esito positivo.
4
Al fine di compiuta rappresentazione della propria situazione familiare ed economica l'attrice ha poi riferito di versare in ristrettezze economiche dovute anche al fatto di essere madre di un'altra bambina, avuta da precedente relazione, tanto che viveva con i figli presso i propri genitori.
Il IGnor per contro, lavorava nell'avviata azienda di famiglia, la quale da anni gestisce CP_1 la panetteria in via Bissuola n. 30 in Mestre, sotto l'insegna “Panificio da Luca” ed era pertanto era in grado di contribuire al mantenimento di PE
***
Si è costituito contestando la rappresentazione della vicenda operata Controparte_1 dalla OR . PE
Ha negato di conoscere la stessa sin dall'infanzia, vero essendo solo che le rispettive famiglie abitano nella stessa zona.
In realtà, le parti erano conosciute solo in età adulta quando il ha iniziato a lavorare, CP_1 per un periodo, presso il panificio del padre, sito in via Bissuola in prossimità dell'abitazione della famiglia , della quale l'attrice era una cliente. I due avevano così intrapreso
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