Trib. Potenza, sentenza 22/07/2024, n. 1216
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa L T Presidente rel. est. dott.ssa R M Giudice dott.ssa A T Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 4269/2023 R.g.
Tra
, elett.te domiciliato in Potenza (Pz) presso lo Parte_1 studio dell'Avv. D S, rappresentato e difeso dall'Avv.
A M per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te domiciliata in Potenza presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. A P che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, contumace Controparte_2
Resistenti
Nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni: le parti private come da rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 21.03.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 15.11.2023 - premesso che questo Parte_1
Tribunale, con sentenza n. 868/2014 del 10.09.2014, ha dichiarato la sua separazione personale dalla coniuge Controparte_1 alle condizioni ivi previste, tra cui il contributo di mantenimento a suo carico per la figlia (n. 11.11.1983) – ha dedotto che la CP_2 predetta figlia fin dal 29.11.2014 ha raggiunto la propria indipendenza economica con l'avvio di un'attività in forma di impresa individuale con ragione sociale “Le Ninfee di Scavone Donatella”;
che la stessa ha esercitato la predetta attività per quattro anni, in seguito non si è adoperata per la ricerca di una adeguata posizione lavorativa ed attualmente percepisce, al pari della madre, il reddito di cittadinanza.
Ha chiesto pertanto la revoca del contributo di mantenimento con decorrenza dal 29.11.2014, ovvero dalla data di presentazione del ricorso introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, la resistente si Controparte_1
è costituita ed ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva per vizio inerente alla procura.
Ha allegato che la figlia ha da tempo cessato l'attività CP_2 imprenditoriale indicata in ricorso, attraverso la quale non è mai riuscita a raggiungere l'indipendenza economica;
che la stessa, che non è sposata ed ha una figlia studentessa, vive ancora con la madre ed invano si è impegnata nella ricerca di un altro lavoro;
che il ricorrente non ha mai provveduto al mantenimento previsto in separazione.
Ha infine dedotto che ella stessa non è riuscita a trovare un lavoro, anche in ragione della sua età, del basso livello di istruzione e delle scarse opportunità offerte dal territorio in cui vive, di tal che dopo la morte di suo padre , che le forniva aiuto economico, Persona_1 le proprie condizioni sono radicalmente peggiorate.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, ovvero, in via subordinata, la mera riduzione del contributo di mantenimento per la figlia
, ed ha proposto domanda riconvenzionale per il CP_2 riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili.
Non si è costituita, invece, . Controparte_2
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 21.03.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno ribadito le rispettive richieste, anche istruttorie, e la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la Controparte_2 quale non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura ad agire anche nei confronti di è infondata, in Controparte_1 quanto il difetto iniziale è stato sanato con il rilascio di ulteriore procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Sulla domanda di revoca del contributo di mantenimento per la figlia
, il Tribunale osserva che “l'assegno corrisposto per il CP_2 mantenimento del figlio non è una rendita o un vitalizio sine
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