Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2024, n. 1745
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dr. G O
R, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.2132/2020 R.G. promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARTA MONICA come da procura allegata in atti unitamente alla citazione;
ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MUSUMECI MARIANGELA come da mandato prodotta nel fascicolo telematico
CONVENUTO
OGGETTO: Alimenti.
***
( ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
Conclusioni attore:
“(…) dichiarare l'obbligo del sig. di prestare gli alimenti al sig. Controparte_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con effetto da Controparte_2 marzo 2020;
in ogni caso, considerata l'urgente necessità dell'istante, ordinare un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c., ponendolo a carico del sig. CP_1
, nella misura che sarà ritenuta di giustizia (..)”.
[...]
Conclusioni parte convenuta:
“(…) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di provvedere come segue:
1 1) in via preliminare rigettare perché non ricorre l'urgente necessità, la richiesta di ordinare un assegno in via provvisoria ai sensi degli artt. 443 cc e 446 cc;
2) nel merito in via principale: respingere la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di diritti, onorari e spese per il presente giudizio”.
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio il padre per ottenere una sentenza con cui venisse disposto Controparte_1
l'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle gli alimenti stante l'asserito stato di bisogno.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande attoree ritenendo insussistenti i presupposti per il pagamento dell'obbligazione alimentare invocata dall'attore.
Tutto ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità – assolutamente
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dr. G O
R, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.2132/2020 R.G. promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARTA MONICA come da procura allegata in atti unitamente alla citazione;
ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MUSUMECI MARIANGELA come da mandato prodotta nel fascicolo telematico
CONVENUTO
OGGETTO: Alimenti.
***
( ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
Conclusioni attore:
“(…) dichiarare l'obbligo del sig. di prestare gli alimenti al sig. Controparte_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con effetto da Controparte_2 marzo 2020;
in ogni caso, considerata l'urgente necessità dell'istante, ordinare un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c., ponendolo a carico del sig. CP_1
, nella misura che sarà ritenuta di giustizia (..)”.
[...]
Conclusioni parte convenuta:
“(…) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di provvedere come segue:
1 1) in via preliminare rigettare perché non ricorre l'urgente necessità, la richiesta di ordinare un assegno in via provvisoria ai sensi degli artt. 443 cc e 446 cc;
2) nel merito in via principale: respingere la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di diritti, onorari e spese per il presente giudizio”.
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio il padre per ottenere una sentenza con cui venisse disposto Controparte_1
l'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle gli alimenti stante l'asserito stato di bisogno.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande attoree ritenendo insussistenti i presupposti per il pagamento dell'obbligazione alimentare invocata dall'attore.
Tutto ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità – assolutamente
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