Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2024, n. 1745

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2024, n. 1745
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 1745
Data del deposito : 24 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dr. G O
R, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.2132/2020 R.G. promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARTA MONICA come da procura allegata in atti unitamente alla citazione;

ATTORE contro
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MUSUMECI MARIANGELA come da mandato prodotta nel fascicolo telematico
CONVENUTO
OGGETTO: Alimenti.
***
( ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
Conclusioni attore:
“(…) dichiarare l'obbligo del sig. di prestare gli alimenti al sig. Controparte_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con effetto da Controparte_2 marzo 2020;
in ogni caso, considerata l'urgente necessità dell'istante, ordinare un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c., ponendolo a carico del sig. CP_1

, nella misura che sarà ritenuta di giustizia (..)”.
[...]
Conclusioni parte convenuta:
“(…) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di provvedere come segue:
1 1) in via preliminare rigettare perché non ricorre l'urgente necessità, la richiesta di ordinare un assegno in via provvisoria ai sensi degli artt. 443 cc e 446 cc;

2) nel merito in via principale: respingere la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

Con vittoria di diritti, onorari e spese per il presente giudizio”.
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio il padre per ottenere una sentenza con cui venisse disposto Controparte_1
l'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle gli alimenti stante l'asserito stato di bisogno.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande attoree ritenendo insussistenti i presupposti per il pagamento dell'obbligazione alimentare invocata dall'attore.
Tutto ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità – assolutamente pacifica - qui condivisa: l'art. 438 c.c., nello stabilire che "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento", impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi (cfr. Cass. n. 25248 del 2013;
Cass. n. 21572 del

2006). In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie (cfr. Cass. n. 25248 del 2013), sicché
"deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali" (cfr. Cass. n. 1099 del 1990 – n.d.r. - e da ultimo
Cassazione civile sez. I, 14/04/2023 n.10033).
Nel caso di specie, l'attore, al tempo della domanda quarantacinquenne, pure asserendo di avere iniziato a lavorare sin dall'età di diciassette anni come operaio metalmeccanico, affermava di avere difficoltà nel reperire una occupazione lavorativa stabile a far data dal 2013 e ciò nonostante gli sforzi profusi che
l'hanno condotto a svolgere lavori temporanei anche all'estero.
Assume poi che nel 2016 veniva, a causa delle sue difficoltà economiche, accolto in casa del padre salvo poi andarsene su impulso dello stesso genitore.
Successivamente l'attore si trasferiva presso l'abitazione di tale , con Persona_1 cui iniziava una relazione sentimentale che tuttavia si concludeva nel corso del
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giudizio, costringendo l'attore a trovare altri alloggi anche rivolgendosi ai Servizi
Sociali del Comune di Priolo Gargallo.
Ritiene parte convenuta che le cause dell'asserito stato di bisogno in cui verserebbe l'attore dipendono dalla sua colpevole inerzia nel reperire un'occupazione lavorativa e nel mantenere quelli che il padre, su sua intercessione, era riuscito a reperire per il figlio.
Ritiene, pertanto, che detta condotta colpevole e ingiustificata precludano all'attore di ricevere il pagamento dell'assegno alimentare.
La domanda di parte attrice è infondata e come tale deve essere rigettata.
Come noto, gli alimenti hanno natura assistenziale e vengono attribuiti per fronteggiare una situazione eccezionale di difficoltà, di stato di bisogno della persona che non sia in grado di provvedere alle sue basilari esigenze di vita (cfr. tra le tante, Tribunale sez. I - Terni, 15/2/2023, n. 113). Nella fattispecie, tuttavia, quand'anche si ritenesse sussistente lo stato di bisogno esso non avrebbe comunque natura eccezionale siccome l'inoccupazione lavorativa dell'attore è divenuta ormai persistente per come dallo stesso asserito in ricorso e, peraltro, non può ritenersi provata l'incapacità di provvedere in tutto o in parte, al proprio sostentamento. Più analiticamente, parte attrice non ha dato prova di versare in condizioni fisiche, mentali e sociali tali da impedirgli di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento né può ritenersi provata la circostanza che si sia adeguatamente attivato nel ricercare un'occupazione lavorativa limitandosi in giudizio ad allegare la sua generica disponibilità al lavoro o l'avere mandato curricula a diverse società.
D'altronde, pure nella diversità dei presupposti in diritto tra assegno di mantenimento ed alimentare, appare applicabile alla fattispecie, la nota giurisprudenza secondo cui: il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cassazione civile sez. I,
03/12/2021, n.38366;
Cass. n. 17183 cit.;
Cass. 13/10/2021, n. 27904).
Inoltre, l'attore nulla ha dedotto parte attrice in ordine al godimento degli altri strumenti di ausilio finalizzati a dare sostegno al reddito.
Per tutti i superiori motivi le domande di parte attrice vanno rigettate.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(complessità bassa, valore indeterminabile, fase decisoria liquidata al 50% tenuto conto della assenza di attività difensiva ex art. 190 c.p.c.).
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