Trib. Viterbo, sentenza 04/12/2024, n. 303
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, iscritta al n. 2485 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via F. Rasetti n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Silvano Maria Serafini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso E
, nato a [...] nel Cimino (VT), il 14 luglio 1973, c.f. CP_1
elettivamente domiciliato in Soriano nel Cimino (VT), C.F._2
Piazza XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ranucci che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 10 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
- TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24 luglio 2010 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte II, serie A, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 181/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 7 febbraio 2024;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi confermano di addivenire consensualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro