Trib. Teramo, sentenza 27/03/2024, n. 348
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Testo completo
N. R.G. 1657/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'udienza del 27.03.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni delle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo parte integrale del verbale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1657 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 e promossa
DA
EUROSERVICE TRASPORTI DI RN LU JU in persona del titolare
CI OR e RN WA, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Rossella Capriotti, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Teramo, Piazza Martiri della Libertà n. 21
Opponente
CONTRO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE ME DO E
EL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Di Eugenio, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via del Castello n. 46
Opposto
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data
20.05.2021 CI OR NI - quale titolare della ditta Euroservice Trasporti di NI
CI OR – e LT NI hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
365/2021 che ingiungeva loro il pagamento, in solido – il primo in qualità di debitore principale ed il secondo in qualità di fideiussore – in favore della Banca di Credito Cooperativo di
Castiglione ME ON e AN di € 87.383,50 oltre interessi e spese di procedura, quale importo dovuto sulla base del contratto di mutuo chirografario stipulato in data
15.05.2018.
2. Si è costituita in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione ME ON
e AN la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 1 di 4
3. All'udienza del 10.02.2022 è stata autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. Parte opponente ha innanzitutto eccepito la nullità della clausola del contratto di mutuo che prevede la determinazione degli interessi in quanto priva dei caratteri della determinatezza o della determinabilità.
La tesi non merita condivisione in quanto l'art. 2 del contratto di mutuo prevede la determinazione del tasso di interesse per relationem, ossia mediante rinvio al parametro Euribor
(“sulla somma mutuata, il mutuatario si obbliga a corrispondere alla banca l'interesse in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'udienza del 27.03.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni delle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo parte integrale del verbale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1657 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 e promossa
DA
EUROSERVICE TRASPORTI DI RN LU JU in persona del titolare
CI OR e RN WA, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Rossella Capriotti, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Teramo, Piazza Martiri della Libertà n. 21
Opponente
CONTRO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE ME DO E
EL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Di Eugenio, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via del Castello n. 46
Opposto
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data
20.05.2021 CI OR NI - quale titolare della ditta Euroservice Trasporti di NI
CI OR – e LT NI hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
365/2021 che ingiungeva loro il pagamento, in solido – il primo in qualità di debitore principale ed il secondo in qualità di fideiussore – in favore della Banca di Credito Cooperativo di
Castiglione ME ON e AN di € 87.383,50 oltre interessi e spese di procedura, quale importo dovuto sulla base del contratto di mutuo chirografario stipulato in data
15.05.2018.
2. Si è costituita in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione ME ON
e AN la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 1 di 4
3. All'udienza del 10.02.2022 è stata autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. Parte opponente ha innanzitutto eccepito la nullità della clausola del contratto di mutuo che prevede la determinazione degli interessi in quanto priva dei caratteri della determinatezza o della determinabilità.
La tesi non merita condivisione in quanto l'art. 2 del contratto di mutuo prevede la determinazione del tasso di interesse per relationem, ossia mediante rinvio al parametro Euribor
(“sulla somma mutuata, il mutuatario si obbliga a corrispondere alla banca l'interesse in
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