Trib. Lucca, sentenza 21/11/2024, n. 414
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Testo completo
N. R.G. 312/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A D L ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. F D T e dell'avv. D G ed Parte_1 iciliato presso lo studio del secondo difensore sito in Via Margaritone n.32 int. 1 ad Arezzo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE e
Controparte_1 CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione All'esito di udienza cartolare, previo deposito di note scritte da parte del solo ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, per le causali di cui in narrativa e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di legge:
- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il Sig. Pt_1
e la dal 3.7.2012 al 30.11.2019, con la qualifica di selezionatore/riparatore ed
[...] Controparte_1 all'occorrenza carrellista che riguardava l'attività di selezione e smistamento bancali e riparazioni degli stessi, movimentazione bancali e carico e scarico degli stessi, ovvero per il periodo, con la qualifica o CCNL, ritenuti di giustizia così come risultanti all'esito dell'istruttoria, e per l'effetto:
- A) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di €. 13.287,75 per TFR o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e alla consegna delle buste paga da marzo a giugno 2019;
B) accertare la trattenuta operata illegittimamente nei confronti dell'odierno ricorrente avente ad oggetto pagamento dei contributi previdenziali e in caso esito positivo disporre la restituzione nella misura che sarà ritenuta di CP_2 giustizia;
- C) Condannare la convenuta a maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi professionali del presente procedimento”.
1
A fondamento delle sue domande il ricorrente ha esposto di essere stato assunto il 3.7.2012 alle dipendenze della con un contratto di lavoro autonomo artigiano a tempo Controparte_1 indeterminato;
che gli erano state assegnate mansioni di selezionatore/riparatore e all'occorrenza carrellista, svolgendo attività di selezione, smistamento e riparazione bancali, nonché attività di movimentazione e carico e scarico degli stessi. Il compenso veniva quantificato dal datore di lavoro in euro 12.00 orarie per le mansioni di carrellista e in euro 10,50 orarie per le mansioni di riparatore/selezionatore. Riferiva che la cooperativa si era impegnata a iscrivere il ricorrente presso e, CP_1 Controparte_2 trattenendo dai compensi la cifra lorda di euro 300,00, si impegnava a versare i contributi previdenziali all'Istituto. Il ricorrente aveva ricevuto in pagamento, con cadenza mensile, quanto risultante dalle buste paga. In data 26.4.2017 veniva conclusa l'ispezione nei confronti del sig. iniziata in data 11.11.2016, da CP_3 parte degli ispettori del lavoro in servizio presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Lucca;
all'esito degli accertamenti effettuati i verbalizzanti: avevano affermato che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la cooperativa era da considerarsi di natura subordinata a tempo indeterminato fin dalla costituzione, e avevano provveduto all'accredito in favore del lavoratore della contribuzione dovuta al fondo lavoratori dipendenti presso l' e ad annullare la posizione contributiva costituita presso la CP_2 gestione speciale artigiani presso l' dal 10.7.2012 fino al 31.3.2017. CP_2
Il ricorrente riferisce, altresì, che nel corso dell'anno 2019, a seguito di un cambio di appalto, era subentrata al posto della la società cooperativa La Cometa, alla quale il ricorrente aveva offerto la CP_1 propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 2112 c.c.. CP_ In data 4.3.2020, l' aveva provveduto ad inviare prospetto riguardante l'estratto contributivo che confermava che l'Istituto aveva riconosciuto il Sig. come lavoratore dipendente della Pt_1 CP_1
Il ricorrente rivendica di aver svolto la propria attività lavorativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: nello svolgimento delle proprie mansioni era eterodiretto, ricevendo indicazioni dall'amministratore o dal suo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A D L ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. F D T e dell'avv. D G ed Parte_1 iciliato presso lo studio del secondo difensore sito in Via Margaritone n.32 int. 1 ad Arezzo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE e
Controparte_1 CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione All'esito di udienza cartolare, previo deposito di note scritte da parte del solo ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, per le causali di cui in narrativa e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di legge:
- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il Sig. Pt_1
e la dal 3.7.2012 al 30.11.2019, con la qualifica di selezionatore/riparatore ed
[...] Controparte_1 all'occorrenza carrellista che riguardava l'attività di selezione e smistamento bancali e riparazioni degli stessi, movimentazione bancali e carico e scarico degli stessi, ovvero per il periodo, con la qualifica o CCNL, ritenuti di giustizia così come risultanti all'esito dell'istruttoria, e per l'effetto:
- A) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di €. 13.287,75 per TFR o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e alla consegna delle buste paga da marzo a giugno 2019;
B) accertare la trattenuta operata illegittimamente nei confronti dell'odierno ricorrente avente ad oggetto pagamento dei contributi previdenziali e in caso esito positivo disporre la restituzione nella misura che sarà ritenuta di CP_2 giustizia;
- C) Condannare la convenuta a maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi professionali del presente procedimento”.
1
A fondamento delle sue domande il ricorrente ha esposto di essere stato assunto il 3.7.2012 alle dipendenze della con un contratto di lavoro autonomo artigiano a tempo Controparte_1 indeterminato;
che gli erano state assegnate mansioni di selezionatore/riparatore e all'occorrenza carrellista, svolgendo attività di selezione, smistamento e riparazione bancali, nonché attività di movimentazione e carico e scarico degli stessi. Il compenso veniva quantificato dal datore di lavoro in euro 12.00 orarie per le mansioni di carrellista e in euro 10,50 orarie per le mansioni di riparatore/selezionatore. Riferiva che la cooperativa si era impegnata a iscrivere il ricorrente presso e, CP_1 Controparte_2 trattenendo dai compensi la cifra lorda di euro 300,00, si impegnava a versare i contributi previdenziali all'Istituto. Il ricorrente aveva ricevuto in pagamento, con cadenza mensile, quanto risultante dalle buste paga. In data 26.4.2017 veniva conclusa l'ispezione nei confronti del sig. iniziata in data 11.11.2016, da CP_3 parte degli ispettori del lavoro in servizio presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Lucca;
all'esito degli accertamenti effettuati i verbalizzanti: avevano affermato che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la cooperativa era da considerarsi di natura subordinata a tempo indeterminato fin dalla costituzione, e avevano provveduto all'accredito in favore del lavoratore della contribuzione dovuta al fondo lavoratori dipendenti presso l' e ad annullare la posizione contributiva costituita presso la CP_2 gestione speciale artigiani presso l' dal 10.7.2012 fino al 31.3.2017. CP_2
Il ricorrente riferisce, altresì, che nel corso dell'anno 2019, a seguito di un cambio di appalto, era subentrata al posto della la società cooperativa La Cometa, alla quale il ricorrente aveva offerto la CP_1 propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 2112 c.c.. CP_ In data 4.3.2020, l' aveva provveduto ad inviare prospetto riguardante l'estratto contributivo che confermava che l'Istituto aveva riconosciuto il Sig. come lavoratore dipendente della Pt_1 CP_1
Il ricorrente rivendica di aver svolto la propria attività lavorativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: nello svolgimento delle proprie mansioni era eterodiretto, ricevendo indicazioni dall'amministratore o dal suo
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