Trib. Salerno, sentenza 28/05/2024, n. 2781

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 28/05/2024, n. 2781
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2781
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo

R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di RN, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5173 del R.G.A.C. dell'anno 2014, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 22.02.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc vertente
t r a
Dott. NA AL (c.f. [...]), residente a Battipaglia (SA);
quivi elett.te dom.to, cap 84091, alla via A. Gramsci n.21, presso lo studio dall'avvocato Stefano
Benincasa (c.f. [...]), che lo rapp.ta e dif. in virtù di mandato in atti;

- attrice -
e
A.S.L. RN (p. iva 04701800650), in persona del Legale Rapp.te p.t., corrente a RN, cap 84124, alla via Nizza n.146;
rapp.ta e dif. come in atti;

- Convenuta
OGGETTO: compenso per prestazioni professionali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da comparse conclusionali da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott. AL conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'SL RN per vedere accolte le seguenti conclusioni: “– riconoscere la sussistenza di un diritto di credito maturato per le prestazioni espletate in rapporti convenzionali, come in dettaglio descritti in premessa, nei confronti di strutture sanitarie e presidi rientranti dell'ambito dell'ex SL SA/1 nel periodo 1993-1997, aventi ad oggetto le funzioni di Espetto
Qualificato, incaricato dell'espletamento della sorveglianza Fisica della Radioprotezione e, per l'effetto, condannare l'SL RN (successore ex lege della disciolta SL SA/1) al pagamento delle complessiva somma di €.146.425,91, risultante dalla fatture indicate al capo II) nn.1.23;
maggiorata degli interessi

legali maturati e maturandi, ex art.1282 cod. civ., da calcolarsi a far data dalla scadenza di ogni singola fattura fino all'effettivo soddisfo;
B) in via di assoluto subordine nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere il credito vantato dall'attore non sufficientemente provato da tutte le allegazioni versate in atti, voglia condannare l'SL RN a corrispondere all'istante un'indennità, ai sensi dell'art.2041, cod. civ. pari all'importo di cui sopra, maggiorato degli interessi legali maturati e maturandi, da calcolarsi dalla scadenza di ogni singola fattura
”.
A sostegno di tali domande, il AL deduceva di aver svolto un'attività professionale, in regime di convenzione con il servizio sanitario, avente ad oggetto le funzioni di “Esperto Qualificato, incaricato dell'Espletamento della Sorveglianza Fisica e della
Radioprotezione” in forza di delibere ex USL 48 n. 295 del 27/12/91, ex USL 50 n. 1215 del
27/06/94, ex USL 51 n. 332 del 09/06/92 ed ex USL 52 n. 462 del 19/07/89 presso i
Plessi Ospedalieri di Nocera Inferiore, Pagani, Scafati, NO e VA dei NI.
Disciolte le USL, confluite nella SL RN per effetto della Legge n 502/92, il dr
AL ha continuato a svolgere le funzioni di Esperto Qualificato a partire dall'1.1.1995 in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per effetto dell'incarico conferitogli con nota prot. n. 1421 del 17.3.1995 a firma dell'allora Direttore Generale dell'A.S.L. SA/1 (allegata in atti al fascicolo di parte attrice), con cui si confermava, per
l'appunto, l'incarico (già in svolgimento) in capo al dott. AL – in qualità di Esperto
Qualificato per la sorveglianza fisica – presso i Plessi Ospedalieri di Nocera Inferiore,
Pagani, Scafati, NO e VA dei NI.
Infatti, in tale provvedimento si riporta quanto segue: “Con riferimento alle precedenti comunicazioni inerenti all'oggetto, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del D.P.R. 13.02.1964, n°
185, da parte delle UU.SS.LL confluite in questa A.S.L., si conferma che il Dr TO AL, nato il
12.01.1942 a Battipaglia SA … omissis ..., è l'esperto qualificato (n° 674), incaricato delle sorveglianza fisica della radioprotezione, per gli impianti in esercizio presso i Plessi Ospedalieri di Nocera Inferiore,
Pagani, Scafati, NO, VA dei NI e Nocera Superiore e presso i presidi Poliambulatoriali di
Nocera Inferiore, NO e VA dei NI, già di competenza delle ex UU.SS.LL. n.
47/48/50/51/52 della Regione Campania”.
L'attore, per le prestazioni rese nel corso degli anni ha emesso (ed allegato alla citazione) n 23 fatture analiticamente indicate nell'atto introduttivo per l'importo totale di €
146.425,91. Ne richiedeva il pagamento all'SL in diverse occasioni senza ottenere risposta
pag. 2/18
(cfr.: a- richiesta prot. SL SA/1 n.4084 del 09/07/1997;
b- racc.ta a/r n.3961 del 14-
18/02/2000;
c- racc.ta a/r n.11699694923-8 del 13- 20/01/2003;
d- richiesta prot. SL
SA/1 n.243 del 04/01/2006;
e- richiesta prot. SL SA/1 n.5448 del 05/06/2006;
f- richiesta prot. SL SA/1 n.5115 dell'1/03/2007;
g- racc.ta a/r n.12059732870-3 del 03-
07/10/2008;
h- racc.ta a/r n.13709087616-4 del 03-08/02/2010;
i- racc.ta a/r
n.14605298194-8 del 17-27/05/2013).
Per tale motivo introduceva l'odierno giudizio.
Si costituiva l'SL eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Gestione liquidazioni delle disciolte USL n 49, 50, 51 e 52 con riguardo alle prestazioni rese dal AL in favore dei presidi ospedalieri ex USL poi disciolti e confluito nelle nuove SL per effetto della Legge n. 502/92. Nel merito contestava la domanda con riferimento alle prestazioni rese in uso favore successivamente al 31.12.94.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva riguardava in particolare le seguenti fatture: 1) n. 39 del 01.07.1997 di €.11.492,71, resa all'SL SA/1 NO (avente ad oggetto prestazioni rientranti in parte in annualità anteriori al 1995);
2) n.78 del 20/08/1997 di
€.928,30, resa all'SL SA/1 - P.O. di VA E' NI (attinente a differenze rientranti anche nell'anno 1994);
3) n.79 del 20.08.1997 di € 16.040,63, resa all'SL SA/1 Distretto
Sanitario n.93 di VA E' NI (avente ad oggetto anche prestazioni rese nel periodo '92-
'94);
4) Fattura n.83 del 20.08.1997 di €.7.534,58, resa all'SL SA/1: (afferente a prestazioni espletate nel periodo '93-'94) per complessivi € 35.996,22.
A fronte della spiegata eccezione di carenza di legittimazione passiva, parte attrice con la memoria contemplata dall'art.183, VI comma, primo termine, del 16.02.2015, riduceva, in via subordinata, la domanda introduttiva nella minor somma di € 110.429,69
(così rideterminata al netto degli importi di cui ai documenti innanzi specificati: €
146.425,91 – € 35.996,22), maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi, ex art.1282 cod. civ.
Il precedente G.I. inizialmente con ordinanza del 17.11.15 riteneva la causa già matura per la decisione rigettando le istanze istruttorie;
ma con successiva ordinanza del
17.09.19, dopo aver ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'SL SA convenuta relativamente alle prestazioni anteriori al
31\12\1994;
e che per le altre prestazioni è stato ritualmente depositato solo il contratto
pag. 3/18
con la ex USL n. 51 di Angri, debitamente sottoscritto dalle parti in esecuzione della deliberazione n. 332\1992;
e ritenuto di conseguenza che per le altre prestazioni post
31\12\1994 effettuate senza la prova del contratto deve prendersi in considerazione la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata;
considerato, tuttavia, che per la determinazione dell'arricchimento dell'SL SA è necessario disporre idonea
CTU, affinchè sulla base della documentazione in atti e alle tariffe all'epoca vigente, determini il compenso che l'SL avrebbe dovuto pagare ad eventuale altro professionista per l'esecuzione delle prestazioni espletate dal dott. AL, utilizzando la documentazione depositata in atti ovvero autorizzando sin d'ora la consultazione dei seguenti documenti, di cui ordina l'esibizione ex art. 210 cpc all'SL SA: A) registri delle valutazioni della sorveglianza fisica della radioprotezione, previsti dall'art.74, lett.a), d.p.r. 13 febbraio 1964
n.185;
B) verbali dei provvedimenti adottati, previsti dall'art.74, lett. b), d.p.r. n.185/1964;

C) schede personali dosimetriche (cfr. art.74 d.p.r. n.185/64 lett. c);
così disponeva
ORDINA all'SL SA di depositare ex art. 210 cpc copia dei documenti di cui alla parte motiva antro la prossima udienza;
NOMINA consulenti tecnici d'ufficio il dott. Michele Coppola (medico) e il dott.

Giovanna Alari (commercialista);
RINVIA per il giuramento all'udienza del 22\1\2020
”.
Lo scrivente Giudicante subentrava nella gestione della causa a far data dal 13.09.21.
Dopo alcuni rinvii legati alla difficoltà di reperire un altro professionista che integrasse il collegio peritale al posto del dr. Coppola, le operazioni peritali venivano concluse solo all'esito del deposito dell'elaborato peritale definitivo in data 08.01.24.
Indi, la causa veniva riservata in decisione coi termini di cui all'art 190 cpc con ordinanza ex art 127 ter cpc del 22.02.24.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata.
Innanzitutto si accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'SL con riferimento alle prestazioni rese dal AL in favore dei plessi facenti parte delle ex USL n
49, 50, 51 e 52 poi soppresse.
Invero, lo scrivente Tribunale intende dar seguito al principio giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione da ultimo in Ordinanza n. 33344 del 2023 secondo cui il legislatore, dopo avere previsto, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la soppressione delle Unità Sanitarie Locali e l'istituzione delle Aziende Sanitarie Locali (enti dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, patrimoniale e
pag. 4/18
contabile), con l'art. 6 della legge n. 724 del 1994, ha disposto che in nessun caso sarebbe stato consentito alle Regioni far gravare sulle SL (né direttamente né indirettamente) i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL, prevedendo, a tal fine, che le
Regioni disponessero apposite "Gestioni
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