Trib. Milano, sentenza 20/06/2024, n. 6297

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 20/06/2024, n. 6297
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 6297
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

R.G. n. 8093/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE – TRIBUNALE DELLE IMPRESE – SEZIONE
SPECIALIZZATA IMPRESA A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Bellesi Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Giudice Relatore
dott. Vincenzo Carnì Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 8093/2021, decisa nella camera di consiglio del
30.05.2024, vertente
TRA
AN RE (C.F. [...]),
elettivamente domiciliato in MILANO, PIAZZA DEGLI AFFARI, 1, presso lo studio dell'avvocato
RE FIORELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione,
ATTORE
pagina 1 di 14
contro
BPER CA S.P.A. (P.I. 03830780361)
elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA DE' POETI, 1/7, presso lo studio dell'avvocato
MICHELE SESTA, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente alla comparsa
di costituzione e risposta,
CONVENUTA
e
AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A (C.F. 05828330638) e per essa quale
mandataria SPECIAL GARDANT S.P.A. (C.F. 05828330638),
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BIGLI, 19, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
CARTENI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di intervento,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: antitrust.
CONCLUSIONI
Per AN RE: “come da atto di citazione, “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza, deduzione e ragione, - in via principale: accertare e dichiarare l'invalidità e/o
nullità delle pattuizioni relative alla fideiussione/garanzia prestata a seguito di stipula tra la NC ed
il signor RE AN del 31.08.2015 in favore di GARA TEXTILE SRL, come dedotta in narrativa, in
quanto redatta conformemente agli schemi contrattuali ABI applicati in modo uniforme e dichiarati in
contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90;
- in via subordinata: accertata la

nullità delle clausole di cui agli articoli 2, 5 e 8 di detta fideiussione e rilevato che tali clausole
rivestono connotazione di essenzialità per l'interesse della NC e non possono essere sostituite con
norme imperative, dichiarare la nullità delle fideiussioni ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c.;
pagina 2 di 14 - in ulteriore subordine: accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli articoli 2, 5 e 8 di
detta fideiussione poiché mutuate da schemi contrattuali ABI applicati in modo uniforme e dichiarati in
contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90;
accertare e rilevare che la NC

appellata è decaduta dal diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni fideiussorie assunte
dal Sig. RE AN, e per l'effetto dichiararne la liberazione. Con vittoria delle spese e compensi di
lite, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”;

per BPER CA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente tutte
le domande avversarie, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e comunque prescritte,
per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso
forfettario ed accessori come per legge”;

per AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A e per essa, quale mandataria , SPECIAL
GARDANT S.P.A:come da atto di intervento, “Nel procedimento di cui in epigrafe in sostituzione
della Cedente, riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti
difensori, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla stessa e
nel contempo CHIEDE - di acquisire nel proprio fascicolo gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo
depositato nell'interesse di BPER NC S.p.A”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.02.2021, RE AN ha agito in giudizio davanti al tribunale di
Milano nei confronti di BPER NC PA, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità totale
e, in subordine, la nullità parziale della garanzia prestata a favore della NC e nell'interesse di Gara
Textile Srl, da lui sottoscritta, per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), Legge n. 287/1990, con
conseguente liberazione dal vincolo fideiussorio. A fondamento delle sue domande, l'attore ha
affermato: 1) di avere prestato, in data 31.08.2015, fideiussione in favore di IP NC PA (ora
BPER NC PA) e nell'interesse di Gara Textile Srl, fino alla concorrenza di € 180.000,00;
2) che, in pagina 3 di 14
data 8.09.2015, Gara Textile Srl sottoscriveva con IP NC PA un contratto di finanziamento di
pari importo;
3) che la fideiussione rilasciata è nulla perché riproduce in via pedissequa al suo interno
clausole (sub. art. 2, art. 5 e art. 8) che sono state dichiarate illecite in quanto predisposte in violazione
delle norme antitrust con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della NC d'Italia;
4) che, in ogni caso, la
clausola, che espressamente deroga all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nulla poiché rende indeterminata e
indeterminabile l'obbligazione del fideiussore e in quanto contraria al principio generale di correttezza
e buona fede, con conseguente decadenza della banca dal diritto di pretendere l'adempimento delle
obbligazioni fideiussorie da lui assunte;
5) che, in ultimo, le clausole contenute negli artt. 2, 5 e 8, da
lui sottoscritte, sarebbero nulle anche perché poste in violazione degli artt. 33 e 36 del D.Lgs. n.
206/2005
(c.d. Codice del Consumo).
BPER NC, quale incorporante di IP NC PA, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto
delle domande attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte. A
sostegno delle proprie domande, parte convenuta ha asserito: 1) che l'impegno assunto da RE
AN non ha natura fideiussoria, quanto di garanzia autonoma specifica;
2) che il provvedimento
dell'Autorità Garante richiamato da controparte è riferibile unicamente al periodo anteriore alla sua
emanazione (2005), mentre la garanzia oggetto di causa, oltre a essere estranea allo schema contrattuale
considerato dal citato provvedimento, è stata sottoscritta nel 2015;
3) che all'epoca della sottoscrizione
della garanzia in contestazione RE AN era socio della società Gara Textile Srl, con la
conseguenza che non può essere qualificato come consumatore.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato il 22.02.2024, Special Gardant S.p.a., quale
mandataria di AMCO – Asset management company S.p.a., a sua volta cessionaria di un portafoglio di
crediti facenti capo a BPER NC PA, tra cui è ricompreso anche il credito per cui è causa, si è
costituita in giudizio, facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già formulate dalla
banca convenuta.
pagina 4 di 14
Il Tribunale, istruita la causa attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art.
183, comma 6, c.p.c.
, ritenuta matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni
l'udienza del 27.02.2024, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione
dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata
decisa nella camera di consiglio del 30.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Eccezione della carenza di legittimazione in capo ad AMCO – Asset Management
Company S.p.a.
In via preliminare, il tribunale ritiene che debba essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione
a intervenire in giudizio di AMCO S.p.a. svolta da parte attrice in sede di udienza di precisazione delle
conclusioni.
Si osserva, infatti, che la cessionaria ha tempestivamente fornito la prova della sua legittimazione a
intervenire in giudizio, attraverso la produzione della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, n. 148, del 22.12.2022 nonché, quella in rettifica del 2.03.2023, n. 26, nelle
quali è stato dato atto che in data 20.07.2018 Amco-Asset PA ha
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