Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 97
TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dr. Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1318/2021 R.G. avente ad oggetto: “pagamento-opposizione
a decreto ingiuntivo ,vertente tra
IM.EX. S.r.l.s., (PIVA 01926770668), in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico Roberto Cianciusi, C.F. [...], corrente in
Avezzano (AQ), Via G. Saturnini, 6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Nicolò, sito in Roma Via della Balduina, 63, dallo stesso difesa e rappresentata giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- O P P O N E N T E -
e
ROSATO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del suo leg.le rapp.te p.t. Rag. Cosimo
OS, corrente in Marcianise alla via San Pasquale II Trav n.146, C.F. 03227140617, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Lombardi giusta mandato in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Marcianise alla via Vittorio
Alfieri n°12, presso lo studio legale Lombardi
- O P P O S T A –
CONCLUSIONI
Come in atti.
Motivi in fatto e diritto
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso, depositato in data 09.10.2020 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, la OS UZ s.r.l. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n.
2628/2020 in danno della IM.EX s.r.l. per la somma di € 8.972,31 oltre interessi al
tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di maturazione della fattura, così come espressamente statuito dagli artt. 4 e 5 del richiamato decreto legislativo fino alla data dell'effettivo pagamento , importo richiesto per il mancato pagamento da parte della IM.EX s.r.l. del saldo di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla OS UZ presso il fabbricato condominiale sito in via F.
Gentile n.18 Roma.
La pretesa creditoria traeva origine dal mancato pagamento di € 8.972,31 sulla fattura
n°19 del 26.06.2017 emessa per il maggior importo di € 52.530,13 per lavori eseguiti dalla ME e dalla OS UZ su di un fabbricato condominiale sito in Roma alla via F. Gentile n.18;
lavori che erano stati eseguiti dalle predette società associativamente in una Associazione Temporanea di Imprese di tipo "Verticale" ex
D.Lgs 163/2006, rispettivamente con il ruolo di capogruppo e mandataria.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, la ME si è opposta al decreto ingiuntivo n.2628/2020 contestando la pretesa creditoria della OS
UZ s.r.l.
Nel dettaglio l'opponente ha affermato che l'appalto in questione venne affidato alla
IM.EX Srls quanto ai lavori di efficientamento energetico ed alla OS UZ
Srl quanto alla ristrutturazione dei prospetti.
Per la esecuzione di entrambi gli interventi la IM.EX Srls propose al Condominio la possibilità di accendere un finanziamento presso la LE &
IN CE in modo da recuperare le necessarie provviste economiche per dare corso ai lavori appaltati.
Le due imprese costituirono una associazione temporanea di impresa, con contratto sottoscritto in data 21 giugno 2016, così permettendo al Condominio di accedere alla procedura di finanziamento per la esecuzione di entrambe le tipologie di interventi appaltati.
Nell'atto di costituzione dell'associazione temporanea d'impresa vennero specificate le rispettive quote di partecipazione: alla IM.EX. il 57,43% ed alla OS UZ il 42,57
L'opponente IM.EX ha eccepito di aver sostenuto per intero le spese di istruttoria del finanziamento acceso dalla LE &
IN CE in favore del Condominio
Via Gentile, 18 Roma pari ad € 15.050,00 e di non aver mai ricevuto dalla OS
UZ la propria quota di € 6.415,29, corrispondente alla quota percentuale del
42,57%. Pertanto, l'opponente formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere dalla OS UZ il pagamento della somma di € 6.415,29 pari alla quota parte spettante a quest'ultima per la pratica di finanziamento, con condanna dell'opposta a restituire tutte le somme percepite in più del dovuto;
Vinte le spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito ed esaurita l'attività istruttoria consistita unicamente dal deposito di documentazione, all'udienza del 12.07.2024, sulle conclusioni precisate delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione proposta dalla IM.EX. s.r.l. è infondata e deve essere rigettata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non
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