Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3742

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3742
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3742
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2408 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Cretì, come da mandato in atti;



- RICORRENTE -


E
(c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Alberto Egidio Gatto, come da mandato in atti;

- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 20 marzo 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 2.4.2024, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.3.2021, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 14.7.1999 secondo il rito Controparte_1 concordatario in Nardò (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro Per unione erano nate due figlie e, cioè, il 3.3.1999 e il 12.7.1995;
che con decreto Per_1 del 28.1.2020 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, alle condizioni indicate in atti;
che a far data dalla separazione le parti non si erano mai riconciliate, né avevano ripreso la convivenza;
che, durante gli anni di vita matrimoniale, aveva dovuto affrontare le gravi difficoltà economiche e psicologiche della
1
moglie, meglio illustrate in atti, e che, in ragione di ciò, aveva dovuto vendere un immobile di sua proprietà sito in Milano e aveva dovuto occuparsi dei lavori di ristrutturazione della casa coniugale sita in Nardò, ricevuta in eredità dalla moglie ma intestata alle due figlie a causa dei problemi finanziari della convenuta;
che, inoltre, dall'epoca della separazione erano peggiorate le sue condizioni di salute, come più ampiamente specificato in ricorso, sicché vi erano i presupposti per una modifica delle condizioni concordate in sede di separazione, limitatamente all'assegnazione a sé del primo piano della casa coniugale, occupato dalla convenuta e dalla figlia, e alla previsione di un contributo a titolo di assegno divorzile in suo favore;
che era disoccupato mentre la convenuta svolgeva la professione di
OSS e che, pertanto, la situazione economica delle parti era quella specificata in atti. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione di un contributo mensile, da porsi a carico della convenuta, a titolo di assegno divorzile per sé, pari ad euro
250,00.
costituendosi con memoria depositata il 9.10.2021, non si Controparte_1
è opposta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste e ha dedotto a sua volta: che le condizioni abitative del ricorrente erano ben diverse da quelle descritte in ricorso e che, inoltre, egli aveva trasferito la sua residenza in una villa sita in Torre Inserraglio, ricevuta in eredità dalla Per_ moglie e intestata alla figlia pur conservando la disponibilità del garage dell'abitazione familiare al solo fine di osservare i movimenti della moglie;
che, in data 21.3.2019, il ricorrente si era reso destinatario di una denuncia-querela per gli episodi di maltrattamenti posti in essere nei confronti della moglie, riportati in memoria, sicché era stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed era stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 572 c.p., iscritto al n. 2824/2019 R.G.N.R.;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti e delle due figlie era quella descritta in atti e che ella occupava la casa coniugale con la sola figlia , non ancora economicamente Per_1
Per_ autonoma;
che era aiutata economicamente dalla figlia che il solo fine del ricorrente era riappropriarsi della casa coniugale, da cui era stato allontanato in seguito ai provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria penale. Ha chiesto, quindi, la conferma delle condizioni della separazione.
La Presidente delegata ha ascoltato le parti all'udienza di comparizione del 14.10.2021
e, all'esito, dato atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha adottato
i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a continuare a vivere
2
separatamente alle stesse condizioni della separazione;
ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Dopo il deposito delle memorie integrative e delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.2.2023 la G.I., a parziale modifica di quella depositata in data 1°.10.2022, ha ammesso le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi