Trib. Terni, sentenza 13/12/2024, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 13/12/2024, n. 39
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 39
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

R.P.U. 77/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della SUPERCARNI S.A.S. DI
UZ SA E C. (C.F. 00752460550), con sede in Terni, Via XX Settembre n. 78, nonché del socio illimitatamente responsabile UZ SA (C.F.
[...]).
Letto il ricorso ex art. 39 CCII presentato dalla società debitrice ed esaminata la documentazione ad esso allegata, nonché la nota e documentazione integrative depositate in data 5.12.2024;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 19-21.11.2024;

ritenuto che

sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali della società debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che i ricorrenti (società debitrice e socio illimitatamente responsabili) stanno in giudizio con il patrocinio di un difensore munito di valida procura alle liti;
rilevato, tuttavia, che l'art. 40, co. 2, CCII nella formulazione vigente prevede che ove la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia proposta da una società deve essere sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza;
dato atto che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39 CCI (la cui eventuale incompletezza o inattendibilità non impedirebbe, in ogni caso, la dichiarazione di fallimento: v.
Cass. 3301/90, espressasi con riguardo all'interpretazione dell'art. 14 l.f., disposizione sostanzialmente analoga all'attuale, ad eccezione che per la tipologia di documenti del cui deposito onera il debitore istante);
ritenuto che sussiste la legittimazione ex art. 39 CCII della società debitrice e, sia per essa sia in proprio, del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore (cfr. visura camerale);
considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti della società debitrice delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, stante la qualificazione di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, da cui risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di gestione supermarket,
alberghi, ristoranti, bar e tavole calde;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016,
Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94);
considerato, inoltre, che dalla documentazione in atti emerge il superamento di tutte le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, contemplante i requisiti dimensionali dell'impresa minore;
osservato che dalla medesima documentazione si evince l'evidente stato di insolvenza della società debitrice, in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie
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